Cassazione Civile, Ordinanza n. 01149/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva proposto al Tribunale un ricorso ex art. 702 c.p.c. per ottenere l'accertamento del diritto al pagamento delle competenze professionali maturate per l'attività svolta in favore di due persone, coindagate in un procedimento penale. La parcella era stata emessa in forma unica nei confronti di entrambi e il compenso era stato calcolato sul valore della causa con maggiorazione del 30% per l'attività prestata in favore di più parti. I convenuti avevano eccepito l'incompetenza per valore del Tribunale, sostenendo che si trattasse di due distinti mandati professionali, ciascuno entro la competenza del Giudice di Pace. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., deducendo violazione degli artt. 11 c.p.c., 1314 c.c. e 12 D.M. 55/2014, assumendo che si trattasse comunque di un'unica obbligazione con valore determinato dalla somma delle quote.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto fondato il motivo perché, a prescindere dalla questione dell'unità o pluralità dei mandati, il compenso professionale era unico ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37. Ne è derivata l'applicazione dell'art. 11 c.p.c., con determinazione del valore della causa dalla somma delle due quote dell'unica obbligazione. È stata quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Salerno e poste le spese a carico dei resistenti in favore del ricorrente.
Norme richiamate
art. 702 c.p.c.
è stato il rito scelto per introdurre l'azione di accertamento del credito professionale
art. 42 c.p.c.
consente il regolamento di competenza avverso l'ordinanza impugnata
art. 11 c.p.c.
quando è chiesto a più persone l'adempimento per quote di un'obbligazione, il valore della causa si determina sull'intera obbligazione
art. 1314 c.c.
richiamato come norma che disciplina l'obbligazione per quote, rilevante ai fini del calcolo del valore della causa
art. 12, comma 2, D.M. 55/2014
il compenso professionale, nella fattispecie, è unico anche se l'attività è svolta in favore di più parti
D.M. 8 marzo 2018, n. 37
ha modificato i parametri richiamati dall'art. 12 del D.M. 55/2014
Massime di principio
- Ai fini della competenza per valore, se il professionista agisce per il pagamento di un compenso unico relativo a un'attività svolta in favore di più soggetti, il valore della causa va determinato applicando l'art. 11 c.p.c. sull'intera obbligazione e non su ciascuna quota separatamente.
- La qualificazione del rapporto come pluralità di mandati non è decisiva quando la disciplina dei parametri professionali consente di individuare un compenso unitario per l'attività prestata in favore di più parti.
- In presenza di un'unica pretesa creditoria riferita a più debitori per quote, il giudice deve sommare le quote dell'obbligazione ai fini della verifica della competenza per valore.
- Il criterio di determinazione del valore della causa segue la struttura sostanziale dell'obbligazione azionata e non può essere frammentato in modo da alterare artificiosamente la competenza del giudice adito.
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