Cassazione Penale, Ordinanza n. 10615/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino. Il primo motivo denunciava vizio di travisamento della prova, con particolare riferimento al verbale di querela, assumendo che tale travisamento avesse determinato una errata qualificazione del fatto; la censura mirava in sostanza a ottenere una diversa ricostruzione del compendio probatorio e del fatto storico. Il secondo motivo lamentava la mancata applicazione, nella sua massima estensione, della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., contestando la misura del riconoscimento attenuante e, quindi, il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché diretto a sollecitare una diversa valutazione di merito della prova, senza indicare specifici travisamenti decisivi e, in ogni caso, in presenza di "doppia conforme". Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la graduazione della pena e la modulazione delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da motivazione congrua e aderente ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p., come accaduto nel caso concreto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, c.p.p.
Nel giudizio di legittimità, in caso di doppia conforme, il motivo fondato sul travisamento della prova è inammissibile se dedotto per la prima volta in cassazione, perché sottrae la questione al giudice di appello e amplia impropriamente il thema decidendum.
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito quanto alla sua estensione concreta e alla sua incidenza sul trattamento sanzionatorio.
art. 132 c.p.
La determinazione della pena deve avvenire nel rispetto dei criteri di commisurazione rimessi alla discrezionalità del giudice di merito.
art. 133 c.p.
La graduazione della pena e la valutazione della rilevanza delle circostanze devono essere effettuate secondo i parametri legali di gravità del reato e capacità a delinquere.
legge 20 febbraio 2006, n. 46
È richiamata quale fonte che ha introdotto il travisamento della prova come ulteriore criterio di verifica della contraddittorietà estrinseca della motivazione.
Massime di principio
- Il travisamento della prova non consente alla Corte di cassazione di rivalutare il merito del compendio probatorio, ma solo di verificare la tenuta logica della motivazione rispetto a dati processuali effettivamente acquisiti.
- In presenza di doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado oppure se entrambi i giudici di merito sono incorsi nel medesimo travisamento in modo macroscopico e manifesto.
- È inammissibile il motivo che prospetti in cassazione un travisamento della prova fondato su informazioni inesistenti nel processo o su omessa valutazione di una prova decisiva, quando tale censura non sia stata previamente devoluta al giudice di appello.
- La misura di applicazione di una circostanza attenuante e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione indichi elementi concreti e non sia apparente o illogica.
- Il controllo di legittimità sulla commisurazione della pena è limitato alla verifica della correttezza logico-giuridica della motivazione, non potendo tradursi in un nuovo giudizio di merito.
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