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Ordinanza

Ordinanza n. 590/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'ottemperanza a) del provvedimento prot. n. 0019021 del 22 maggio 2025 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - avente ad oggetto “Concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 411 posti di vice ispettore nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2024”, con il quale veniva comunicato il piano di ripartizione delle assegnazioni dei vincitori del concorso, nella parte in cui non veniva contemplata, quale sede di assegnazione, alcuna città della Regione Campania, in particolare la città di -OMISSIS- (luogo di residenza dell'odierno ricorrente); b) della nota prot. n. 8358 del 5 giugno 2025 a firma del Direttore reggente del Servizio ispettori del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - trasmessa al IV Reparto Mobile di -OMISSIS- con protocollo in entrata n 00008708 del 12 giugno 2025 (e notificata in pari data all'ass. capo coordinatore -OMISSIS- -OMISSIS-) avente ad oggetto “Assistente capo coordinatore della Polizia di Stato -OMISSIS- -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-. Concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 411 posti di vice ispettore nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2024. 21° corso di formazione per vice ispettori della Polizia di Stato”, con cui veniva comunicato al ricorrente “Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stata trasmessa l'istanza dell'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato -OMISSIS- -OMISSIS-, vincitore della procedura concorsuale di cui all'oggetto, che ha chiesto “di essere assegnato nell'attuale sede di lavoro presso il IV Reparto Mobile di -OMISSIS-”, per poter assistere il familiare, portatore di disabilità in situazione di gravità. Al riguardo, nel prendere atto di quanto sopra, si prega di comunicare all'interessato che la sua richiesta, allo stato, non può trovare favorevole accoglimento”; c) del Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno supplemento straordinario nr. 1/26 bis del 30 maggio 2025, con cui veniva pubblicata la tabella delle assegnazioni dei vincitori del “Concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 411 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2024”, nella parte in cui il ricorrente veniva assegnato presso la Questura di -OMISSIS-; d) ove lesivo e per quanto di ragione, del decreto n. 4 aprile 2024 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale - Supplemento Straordinario n. 1/12 del 4 aprile 2024 con il quale veniva pubblicato il bando di “Concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 411 posti di vice ispettore nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato”, nella parte in cui non contemplava, ai fini delle assegnazioni delle sede, quale titolo di precedenza e/o preferenza, o comunque di riserva, il possesso, ex art. 33 della L. n. 104/1992, dei benefici per assistenza al familiare disabile in situazione di gravità; e) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti o comunque connessi, nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere assegnato presso una sede di -OMISSIS- o, comunque della Regione Campania o, in subordine, alla assegnazione presso una sede di Roma (quale sede più vicina alla residenza del disabile da assistere).

Giustizia amministrativa202508450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: assegnazione del vincitore del concorso a una sede della Polizia di Stato diversa dal reparto di precedente appartenenza e istanza di esecuzione dell'ordinanza cautelare che aveva imposto un riesame dell'assegnazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il piano di ripartizione delle sedi relativo al concorso interno per 411 posti di vice ispettore, la nota con cui l'amministrazione aveva comunicato il mancato accoglimento della richiesta di assegnazione presso l'attuale sede di servizio, il bollettino ufficiale recante l'assegnazione a una Questura diversa dalla sede richiesta e, ove lesivo, il bando di concorso, nella parte in cui non prevedeva tra i titoli di precedenza o preferenza il possesso dei benefici di cui all'art. 33 della l. n. 104/1992. Il ricorrente aveva chiesto di essere assegnato presso una sede della propria città o, comunque, della Regione Campania, ovvero, in subordine, presso Roma, per assistere il familiare disabile. In sede cautelare, aveva poi proposto istanza ex art. 59 c.p.a., sostenendo che l'amministrazione non avesse correttamente eseguito la precedente ordinanza cautelare, poiché non avrebbe effettuato un riesame adeguatamente motivato della richiesta e avrebbe dovuto consentirgli di permanere presso il IV Reparto mobile della città di precedente servizio. Il ricorrente ha dichiarato di non voler proporre motivi aggiunti contro il provvedimento sopravvenuto con cui l'amministrazione, in esecuzione dell'ordinanza cautelare, lo aveva assegnato a un reparto della città indicata, con riserva e successivamente presso il relativo Commissariato.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza ex art. 59 c.p.a. Il Ministero ha dato esecuzione all'ordinanza cautelare precedente assegnando il ricorrente a un reparto della città di riferimento, soluzione ritenuta maggiormente vicina al nucleo familiare rispetto all'originaria assegnazione contestata. La pretesa relativa alla permanenza presso il IV Reparto mobile avrebbe richiesto la contestazione del nuovo provvedimento mediante motivi aggiunti, poiché l'eventuale difetto di motivazione o di istruttoria sulla percorribilità di tale diversa soluzione non poteva essere fatto valere nell'incidente di esecuzione cautelare. Il TAR ha inoltre rilevato una possibile sopravvenuta carenza di interesse all'esame delle censure contro gli atti originari, in quanto sostituiti dalla successiva determinazione amministrativa non ritualmente impugnata, invitando le parti a dedurre sul punto entro venti giorni ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. È stata confermata l'udienza pubblica del 10 marzo 2026 e sono state integralmente compensate le spese dell'incidente cautelare.

Norme richiamate

  • art. 59 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L'istanza di esecuzione delle misure cautelari è stata respinta perché l'amministrazione aveva dato esecuzione alla precedente ordinanza mediante una nuova assegnazione ritenuta conforme all'ordine cautelare.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il giudice ha sottoposto al contraddittorio delle parti la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, assegnando un termine per dedurre.

  • art. 33 l. n. 104/1992

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione è stata richiamata in relazione ai benefici per l'assistenza a un familiare con disabilità grave e alla pretesa di considerarli titolo di precedenza o preferenza nell'assegnazione della sede.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi dei soggetti tutelati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato insieme alla disciplina nazionale della protezione dei dati per disporre l'oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.

Massime di principio

  • L'incidente di esecuzione di una misura cautelare non consente di ottenere una nuova valutazione sostanziale delle soluzioni organizzative non espressamente imposte dall'ordinanza; le contestazioni relative al difetto di motivazione o di istruttoria del nuovo provvedimento amministrativo devono essere proposte mediante motivi aggiunti.
  • Quando l'amministrazione, in esecuzione di un'ordinanza cautelare, adotta una nuova determinazione che sostituisce gli atti originariamente impugnati, le censure contro questi ultimi possono divenire improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, se il nuovo provvedimento non viene ritualmente contestato.
  • L'assegnazione cautelare a una sede o reparto più vicino al nucleo familiare rispetto a quello originariamente contestato può costituire esecuzione dell'ordine giudiziale di riesaminare o verificare una soluzione maggiormente prossima, senza implicare necessariamente il diritto del dipendente alla permanenza nell'esatta sede richiesta.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelareGiudizio di ottemperanzaMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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