Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2008/127

Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008 , recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna l’allegato I della direttiva 91/414/CEE inserendovi una serie di sostanze attive valutate positivamente nell’ambito del programma di lavoro comunitario. Per ciascuna sostanza sono fissate purezza minima, usi autorizzabili e condizioni specifiche di valutazione e gestione del rischio. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 28 febbraio 2010 e applicarla dal 1° marzo 2010, nonché rivedere le autorizzazioni esistenti entro i termini previsti. L’atto mira a consentire autorizzazioni armonizzate dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze in tutti gli Stati membri.

Modifica della direttiva 91/414/CEE per includere nell’allegato I numerose sostanze attive, in gran parte di origine naturale o a basso profilo di rischio, autorizzandone l’uso nei prodotti fitosanitari alle condizioni specifiche indicate.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepirla nel proprio ordinamento e adeguare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nell’allegato. L’ambito materiale riguarda l’immissione in commercio e il riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 91/414/CEE, con effetti anche per gli usi specifici delle sostanze attive iscritte (erbicida, repellente, fungicida, insetticida, acaricida, sostanza attrattiva, fitoregolatore, fumigante, disinfettante, nematocida, battericida). Sono previste condizioni particolari per le sostanze di origine animale o vegetale e richiamo al regolamento (CE) n. 1774/2002 per alcuni materiali di origine animale. La direttiva entra in vigore il 1° settembre 2009 e impone termini di recepimento e di revisione delle autorizzazioni con scadenze differenziate.

Direttiva 2008/127/CE della Commissione: inclusione di nuove sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva interviene sulla disciplina comunitaria dei prodotti fitosanitari, modificando l’allegato I della direttiva 91/414/CEE per includervi una serie di sostanze attive valutate nel quadro del programma di lavoro europeo. Il provvedimento si fonda sull’esito positivo degli esami condotti dalla Commissione e sui relativi rapporti di riesame, ritenendo ragionevole che i prodotti contenenti tali sostanze soddisfino, in generale, i requisiti di sicurezza per la salute umana, animale e per l’ambiente.

Finalità e contesto normativo

L’atto si colloca nella fase di revisione e iscrizione delle sostanze attive da poter impiegare nei prodotti fitosanitari. I considerando evidenziano che le sostanze elencate hanno superato la valutazione prevista dai regolamenti (CE) nn. 1112/2002 e 2229/2004, e che per esse la Commissione ha concluso per la conformità ai requisiti dell’articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004. Viene inoltre richiamata l’esigenza di concedere un tempo ragionevole agli Stati membri e agli operatori per adeguarsi ai nuovi obblighi derivanti dall’iscrizione nell’allegato I.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda gli Stati membri, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari e, indirettamente, gli operatori che immettono tali prodotti sul mercato. Si applica ai prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell’allegato, con effetti sulla validità delle autorizzazioni nazionali e sulla loro revisione. L’atto prevede inoltre specifiche limitazioni d’uso per ciascuna sostanza iscritta, circoscrivendo gli impieghi consentiti a determinate categorie funzionali (erbicida, repellente, fungicida, ecc.).

Iscrizione delle sostanze attive nell’allegato I

L’articolo 1 dispone l’inserimento nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze elencate nell’allegato della direttiva 2008/127/CE, numerate da 224 a 265. Tra queste figurano, tra le altre, acido acetico, solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, acetato di ammonio, farina di sangue, carburo di calcio, biossido di carbonio, etilene, estratto di Melaleuca alternifolia, acidi grassi da C7 a C20, estratto d’aglio, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, kieselgur, calcare, olio di citronella, olio di chiodi di garofano, olio di colza, piretrine, sabbia di quarzo, olio di pesce, grasso di pecora, tallolio grezzo, estratto d’alga marina, ipoclorito di sodio e diversi feromoni di lepidotteri a catena lineare.

Condizioni specifiche di iscrizione

Per ciascuna sostanza sono fissati elementi tecnici essenziali: denominazione, numeri CAS e CIPAC ove disponibili, purezza minima e, in alcuni casi, impurezze rilevanti ammesse. La parte A dell’allegato limita gli usi autorizzabili a specifiche funzioni: ad esempio, solo erbicida per l’acido acetico, solo repellente per numerose sostanze minerali o di origine naturale, solo fumigante per il biossido di carbonio, solo fungicida per l’estratto di Melaleuca alternifolia o l’idrogenocarbonato di potassio, solo insetticida per le piretrine, solo disinfettante per l’ipoclorito di sodio. In alcuni casi è richiesto che i materiali di origine animale siano conformi al regolamento (CE) n. 1774/2002.

Valutazione dei rischi e rapporti di riesame

La parte B dell’allegato prevede che, per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, si debba tener conto delle conclusioni dei singoli rapporti di riesame, identificati con numeri SANCO/2602/2008 e seguenti. Il riferimento è alle appendici I e II delle relazioni di riesame, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. In ogni caso, le condizioni di utilizzo devono includere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Obblighi degli Stati membri sul recepimento

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni nazionali di recepimento entro il 28 febbraio 2010 e di applicarle dal 1° marzo 2010. Le misure nazionali devono contenere un richiamo alla direttiva, oppure essere corredate di tale richiamo al momento della pubblicazione ufficiale. È inoltre previsto l’obbligo di comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni e di una tavola di concordanza.

Revisione delle autorizzazioni esistenti

L’articolo 3 contiene due livelli di obblighi. In via generale, entro il 28 febbraio 2010 gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni vigenti dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze iscritte, verificando sia la conformità alle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, sia l’accesso del titolare a un fascicolo conforme all’allegato II, ai sensi dell’articolo 13 della direttiva. In deroga a tale termine, i prodotti autorizzati contenenti una delle sostanze iscritte come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze già iscritte entro il 31 agosto 2009 devono essere riesaminati secondo i principi uniformi e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III; in esito a tale riesame, l’autorizzazione deve essere modificata o revocata entro il 31 agosto 2015, salvo termini più lunghi applicabili ad altre sostanze presenti nel prodotto.

Margini di discrezionalità degli Stati membri

La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di recepimento, come tipico delle direttive, ma impone un risultato preciso: l’adeguamento delle autorizzazioni nazionali ai nuovi requisiti armonizzati. Rimane un margine di apprezzamento nella selezione delle misure legislative, regolamentari e amministrative e nella definizione delle modalità del rinvio alla direttiva negli atti nazionali. Tuttavia, per il riesame delle autorizzazioni e l’applicazione dei principi uniformi, gli Stati membri devono attenersi agli standard minimi e alle scadenze fissate dal testo.

Entrata in vigore e durata dell’iscrizione

La direttiva entra in vigore il 1° settembre 2009. Per le sostanze inserite nell’allegato, la scadenza dell’iscrizione è fissata al 31 agosto 2019, salvo diverse successive modifiche della disciplina di base. Gli Stati membri sono i destinatari dell’atto.

Disposizioni principali

Inserimento di nuove sostanze attive nell’allegato I

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE conformemente all’allegato della direttiva, con l’iscrizione di numerose sostanze attive elencate ai nn. 224-265. Per ciascuna sostanza sono indicati nome comune, identificativi CAS/CIPAC, purezza, data di entrata in vigore dell’iscrizione (1° settembre 2009) e scadenza dell’iscrizione (31 agosto 2019), oltre alle disposizioni specifiche di parte A e parte B.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 28 febbraio 2010 e di applicarle dal 1° marzo 2010. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza.

Revisione delle autorizzazioni esistenti

L’articolo 3, paragrafo 1, prevede che entro il 28 febbraio 2010 gli Stati membri modifichino o revocano, se necessario, le autorizzazioni vigenti dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive iscritte. Devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, escluse le condizioni della parte B dell’iscrizione, e verificare che il titolare dell’autorizzazione disponga o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II, in linea con l’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Riesame dei prodotti autorizzati e proroga fino al 31 agosto 2015

L’articolo 3, paragrafo 2, deroga al termine generale e impone agli Stati membri di riesaminare, secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III, ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente una delle sostanze iscritte, come unica sostanza attiva o insieme ad altre già iscritte entro il 31 agosto 2009. In base al riesame, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto soddisfa le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE; se del caso, devono modificare o revocare l’autorizzazione entro il 31 agosto 2015, o entro un termine più lungo previsto per le altre sostanze della miscela.

Obblighi di valutazione delle sostanze e riferimenti ai rapporti di riesame

Per ciascuna sostanza l’allegato richiede, ai fini dell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, di tenere conto delle conclusioni del relativo rapporto di riesame (SANCO/2602/2008 e seguenti), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. È previsto che le condizioni di utilizzo comprendano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Limiti di impiego e requisiti specifici per sostanze selezionate

L’allegato limita gli usi autorizzabili a specifiche funzioni: ad esempio solo erbicida per l’acido acetico, repellente per varie sostanze minerali e vegetali, fungicida per biossido di carbonio e idrogenocarbonato di potassio, fitoregolatore per etilene, acido gibberellico, gibberelline e olio di menta verde, sostanza attrattiva per acetato di ammonio, putrescina, cloridrato di trimetilammina e urea, insetticida per piretrine e altri impieghi indicati singolarmente. Alcune sostanze di origine animale devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1774/2002, e per alcune sostanze sono fissate soglie di purezza e limiti di impurità.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 4 stabilisce l’entrata in vigore della direttiva il 1° settembre 2009. L’articolo 5 indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentareambientesalute umana e animale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.