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direttiva

Direttiva 2008/124

Direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008 , che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate sementi di base o sementi certificate (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva, in versione codificata, riunisce e sostituisce la disciplina precedente sulla commercializzazione di alcune sementi di piante foraggere, oleaginose e da fibra. L’obiettivo è consentire la commercializzazione soltanto di sementi ufficialmente certificate, così da garantire livelli minimi di qualità e uniformità sul mercato. Per alcune specie è ammessa anche la certificazione in categorie ulteriori previste espressamente dal testo. La direttiva abroga gli atti previgenti, ma salva gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione già fissati per quelle direttive.

Limita la commercializzazione di talune sementi di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sole sementi ufficialmente certificate come "sementi di base" o "sementi certificate".

Ambito di applicazione

Si applica alla commercializzazione, nell’Unione europea, delle sementi delle specie elencate all’articolo 1: per molte specie foraggere la vendita è consentita solo se le sementi sono ufficialmente certificate come "sementi di base" o "sementi certificate"; per soia e lino oleaginoso sono ammesse anche le categorie "sementi certificate di prima riproduzione" e "sementi certificate di seconda riproduzione". La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta delle modalità di attuazione nazionali; è rilevante anche nel SEE. Sono escluse dal suo ambito le specie non elencate e restano salvi gli obblighi di recepimento delle direttive abrogate fino ai rispettivi termini indicati nell’allegato I, parte B.

Commercializzazione di talune sementi di piante foraggere, oleaginose e da fibra

La direttiva 2008/124/CE della Commissione, in versione codificata, riordina la disciplina già contenuta nelle direttive 75/502/CEE e 86/109/CEE, con l’obiettivo di chiarire e razionalizzare le regole sulla commercializzazione di sementi di alcune specie foraggere, oleaginose e da fibra. Il testo si colloca nel quadro delle direttive di base 66/401/CEE e 2002/57/CE, che autorizzano la commercializzazione di diverse categorie di sementi e consentono alla Commissione di vietare la vendita di sementi non ufficialmente certificate come "sementi di base" o "sementi certificate".

Finalità e contesto normativo

La direttiva si fonda sull’esigenza, richiamata nei considerando, di garantire che gli Stati membri siano in grado di produrre sementi di base e sementi certificate sufficienti a coprire la domanda comunitaria per numerose specie. La Commissione, pertanto, limita la commercializzazione di talune sementi alle categorie certificate, rafforzando la qualità e l’affidabilità del materiale di propagazione immesso sul mercato.

Ambito di applicazione

Il provvedimento riguarda esclusivamente le specie elencate nell’articolo 1.

Per le specie foraggere e affini ivi indicate, la commercializzazione è ammessa solo se le sementi sono state ufficialmente certificate come:

  • "sementi di base"; oppure
  • "sementi certificate".

Per due specie oleaginose, e cioè:

  • Glycine max (L.) Merr. (soia);
  • Linum usitatissimum L. (lino oleaginoso),

la direttiva consente la commercializzazione soltanto per sementi ufficialmente certificate come:

  • "sementi di base";
  • "sementi certificate di prima riproduzione";
  • "sementi certificate di seconda riproduzione".

La direttiva non disciplina le specie non espressamente elencate e opera come atto rivolto agli Stati membri, cui spetta adottare le misure interne necessarie a garantire il risultato richiesto.

Obblighi per gli Stati membri

Gli Stati membri devono introdurre nel proprio ordinamento un divieto di commercializzazione per le sementi non conformi alle categorie di certificazione previste dall’articolo 1. L’obbligo è di risultato: la direttiva non prescrive la tecnica normativa nazionale, ma impone che sul territorio dell’Unione le sementi delle specie indicate possano essere vendute soltanto se ufficialmente certificate nelle categorie ammesse.

Per la soia e il lino oleaginoso, gli Stati membri devono ammettere anche le due ulteriori categorie di certificazione espressamente previste dal testo. Non emergono, nel testo fornito, margini ulteriori di discrezionalità quanto alle categorie di sementi ammesse per la commercializzazione.

Abrogazione della normativa previgente

L’articolo 2 abroga:

  • la direttiva 75/502/CEE;
  • la direttiva 86/109/CEE, come modificata dalle direttive richiamate nell’allegato I, parte A.

L’abrogazione non elimina gli obblighi di recepimento già collegati a quelle direttive: l’allegato I, parte B, conserva infatti i termini di attuazione in diritto nazionale relativi alle direttive previgenti. Inoltre, i riferimenti alle direttive abrogate devono essere letti come riferimenti alla presente direttiva, secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.

Entrata in vigore e applicazione

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo non indica un autonomo termine di recepimento nel corpo della direttiva; tuttavia, in quanto direttiva, richiede l’adozione delle misure nazionali necessarie da parte degli Stati membri. Per i riferimenti alle direttive abrogate, restano rilevanti i termini di attuazione storici riportati nell’allegato I, parte B.

Rilevanza pratica

Per operatori e consulenti del settore sementiero, il dato centrale è che la commercializzazione delle specie elencate è subordinata alla certificazione ufficiale nelle categorie ammesse. La disciplina incide quindi sui controlli di conformità, sulla qualificazione delle partite di sementi e sulla documentazione di certificazione richiesta per l’immissione sul mercato.

Disposizioni principali

Obbligo di commercializzazione solo per sementi certificate per specie foraggere

L’articolo 1, paragrafo 1, impone agli Stati membri di prevedere che le sementi di numerose specie foraggere e affini, elencate nominativamente nel testo, possano essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate come "sementi di base" o "sementi certificate". Tra le specie figurano, tra le altre, Poa pratensis L., Vicia faba L. (partim), Papaver somniferum L., varie specie di Agrostis, Phleum bertolonii DC, Poa palustris L., Poa trivialis L., Lupinus albus L., Brassica juncea, Lotus corniculatus L., Trifolium hybridum L., Alopecurus pratensis L., Arrhenatherum elatius, Bromus catharticus, Bromus sitchensis, Lupinus luteus L., Lupinus angustifolius L., Poa nemoralis L., Trisetum flavescens, Phacelia tanacetifolia, Sinapis alba L., Agrostis canina L., Festuca ovina L., Trifolium alexandrinum L., Trifolium incarnatum L., Trifolium resupinatum L., Vicia sativa L. e Vicia villosa Roth.

Regime speciale per soia e lino oleaginoso

L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce che le sementi di Glycine max (L.) Merr. (soia) e Linum usitatissimum L. (lino oleaginoso) possano essere commercializzate soltanto se ufficialmente certificate come "sementi di base", "sementi certificate di prima riproduzione" o "sementi certificate di seconda riproduzione".

Abrogazione delle direttive precedenti e continuità degli obblighi di recepimento

L’articolo 2 abroga la direttiva 75/502/CEE e la direttiva 86/109/CEE, come modificata dalle direttive elencate nell’allegato I, parte A. L’abrogazione è però espressamente fatta salve degli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato I, parte B. I riferimenti agli atti abrogati devono intendersi fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturacommercializzazione delle sementimercato internoproduzione vegetale

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