Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2008/123

Direttiva 2008/123/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008 , che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e VII (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/123/CE modifica la direttiva 76/768/CEE per adeguare al progresso tecnico gli allegati relativi alle sostanze vietate e consentite nei cosmetici. In particolare, vieta l'acido p-amminobenzoico (PABA) come filtro UV e consente un più ampio impiego del Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate nei prodotti cosmetici. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro l'8 luglio 2009, con applicazione differenziata di alcune disposizioni tra l'8 luglio 2009 e l'8 ottobre 2009.

Adeguamento tecnico della disciplina UE sui prodotti cosmetici tramite modifica degli allegati II e VII della direttiva 76/768/CEE, con esclusione dell'acido p-amminobenzoico (PABA) e ampliamento dell'uso consentito del Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE, in particolare ai filtri UV e alle sostanze elencate negli allegati II e VII. Incide sugli Stati membri per quanto riguarda il recepimento e l'applicazione delle modifiche tecniche agli elenchi di sostanze vietate e consentite; il testo ha rilevanza anche per gli operatori economici del settore cosmetico, inclusi i prodotti per la protezione solare. È espressamente indicata come testo rilevante ai fini del SEE.

Adeguamento tecnico della disciplina sui prodotti cosmetici

La direttiva 2008/123/CE interviene sulla direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici per adeguarne al progresso tecnico gli allegati II e VII. Il provvedimento si fonda sulle valutazioni del comitato scientifico per i prodotti di consumo (CSPC), che ha ritenuto necessario rivedere il regime del PABA e ampliare, entro limiti di sicurezza, l'impiego del Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate.

Finalità e base scientifica dell'intervento

Nei considerando si precisa che, con parere del 20 giugno 2006, il CSPC aveva rilevato che il processo di valutazione del PABA non era supportato da informazioni conformi agli standard e agli orientamenti allora vigenti, chiedendo all'industria di presentare ulteriori dati di sicurezza entro il 1º luglio 2007. Poiché tali dati non sono stati forniti, la Commissione conclude che il PABA non può essere considerato sicuro come filtro UV nei cosmetici e deve essere trasferito dall'allegato VII all'allegato II, cioè tra le sostanze vietate. Per il Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, il parere del CSPC del 15 aprile 2008 ha invece confermato la sicurezza dell'uso fino al 10% nei prodotti cosmetici, inclusi i prodotti per la protezione solare.

Modifiche agli allegati della direttiva 76/768/CEE

L'articolo 1 rinvia all'allegato della direttiva, che apporta tre modifiche puntuali:

  • nell'allegato II, la voce 167 è sostituita con la formulazione "4-acido p-amminobenzoico e suoi esteri, con gruppo ammino libero";
  • nell'allegato VII viene eliminata la voce 1;
  • nell'allegato VII, alla voce 28, colonna "c", sono eliminati i termini "nei prodotti per la protezione solare".

Dal punto di vista sostanziale, ciò comporta il divieto del PABA e dei suoi esteri con gruppo ammino libero nei cosmetici, mentre amplia la platea dei prodotti nei quali è consentito il Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate secondo le condizioni già valutate sicure.

Obblighi per gli Stati membri e tempistiche di recepimento

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro e non oltre l'8 luglio 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le autorità nazionali devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e trasmettere il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

La direttiva prevede un'applicazione differenziata delle nuove regole:

  • le disposizioni di cui al punto 3 dell'allegato si applicano dall'8 luglio 2009;
  • le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato si applicano dall'8 ottobre 2009.

Quando adottano le misure di recepimento, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva oppure corredarle di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta nazionale.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 precisa che la direttiva è destinata agli Stati membri. Trattandosi di una direttiva, essa vincola gli Stati quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II e VII della direttiva 76/768/CEE

L'articolo 1 dispone che gli allegati II e VII della direttiva 76/768/CEE siano modificati conformemente all'allegato della direttiva 2008/123/CE. Le modifiche riguardano l'elenco delle sostanze vietate e l'elenco delle sostanze ammesse in determinate condizioni nei prodotti cosmetici.

Esclusione del PABA dall'uso come filtro UV

L'allegato sostituisce nell'allegato II la voce 167 con la formulazione "4-acido p-amminobenzoico e suoi esteri, con gruppo ammino libero", inserendolo tra le sostanze vietate. Contestualmente viene eliminata dall'allegato VII la voce 1, così da rimuovere il PABA dall'elenco delle sostanze consentite come filtro UV.

Ampliamento dell'uso del Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate

Nell'allegato VII, alla voce 28, colonna "c", sono eliminati i termini "nei prodotti per la protezione solare". Ciò estende il campo di applicazione dell'uso consentito di tale sostanza, già valutata dal CSPC come sicura fino a una concentrazione massima del 10% nei prodotti cosmetici, compresi i prodotti per la protezione solare.

Termine di recepimento e applicazione scaglionata

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro e non oltre l'8 luglio 2009 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le disposizioni di cui al punto 3 dell'allegato si applicano dall'8 luglio 2009, mentre quelle di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato si applicano dall'8 ottobre 2009. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale.

Obblighi di comunicazione e destinatari

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva. L'articolo 4 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Entrata in vigore

L'articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticisicurezza dei consumatorimercato internoprotezione della salute

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.