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Direttiva 2008/126

Direttiva 2008/126/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008 , che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

Normativa europea32008L0126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la disciplina tecnica applicabile alle navi della navigazione interna, adeguando la direttiva 2006/87/CE a istruzioni amministrative vincolanti adottate nell’ambito della navigazione sul Reno. L’obiettivo è mantenere un livello di sicurezza equivalente tra certificato comunitario e certificato renano, evitando distorsioni concorrenziali e differenze di sicurezza. Le modifiche incidono soprattutto sulle procedure di prova, sui criteri di certificazione e su numerosi requisiti tecnici settoriali. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni con effetto dal 30 dicembre 2008.

Modifica tecnica della direttiva 2006/87/CE sui requisiti delle navi della navigazione interna, con aggiornamento delle istruzioni amministrative e dei criteri di prova/certificazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE, e indirettamente alle navi della navigazione interna soggette al regime di certificato comunitario previsto da tale direttiva. L’intervento riguarda in particolare i requisiti tecnici, le prove di manovra e arresto, il rumore, le ancore speciali, i sistemi di accoppiamento, i dispositivi antincendio, l’illuminazione per l’istradamento, i requisiti per persone a mobilità ridotta, i sistemi di segnalazione gas e i cavi elettrici. La direttiva modifica l’appendice II dell’allegato II della direttiva 2006/87/CE e sostituisce integralmente il testo dell’appendice con nuove istruzioni amministrative; alcune istruzioni restano "senza oggetto". Gli Stati membri conservano margini di discrezionalità espressamente previsti dalla direttiva di base, in particolare per requisiti meno o più severi in certe zone di navigazione.

Modifica tecnica della direttiva 2006/87/CE sui requisiti delle navi della navigazione interna

La direttiva aggiorna in via tecnica il quadro dei requisiti applicabili alle navi della navigazione interna ai sensi della direttiva 2006/87/CE. Il contesto è quello dell’allineamento alle istruzioni amministrative vincolanti adottate nell’ambito della navigazione sul Reno, al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente tra certificazione comunitaria e certificazione renana e di evitare distorsioni della concorrenza.

Finalità e logica dell’intervento

La Commissione interviene in base all’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE. I considerando chiariscono che:

  • sono state adottate istruzioni amministrative vincolanti per l’ispezione ai sensi dell’articolo 22 della convenzione modificata per la navigazione sul Reno;
  • il certificato comunitario e il certificato rilasciato in conformità del regolamento di ispezione delle navi sul Reno devono fondarsi su requisiti tecnici equivalenti;
  • le modifiche devono essere attuate quanto prima per evitare differenze di sicurezza e conseguenti distorsioni della concorrenza.

Ambito soggettivo e oggettivo

La direttiva si rivolge agli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE. Sul piano materiale, essa modifica l’appendice II dell’allegato II di tale direttiva e sostituisce il testo dell’appendice con un corpus di istruzioni amministrative che disciplinano requisiti tecnici e modalità di prova relativi, tra l’altro, a:

  • manovrabilità, velocità, arresto e marcia indietro;
  • rumore;
  • sistemi di accoppiamento;
  • ancore speciali;
  • finestre stagne;
  • impianti sprinkler;
  • compilazione del certificato comunitario;
  • serbatoi combustibile;
  • stabilità;
  • illuminazione per l’istradamento;
  • persone a mobilità ridotta;
  • sistemi di allarme antincendio e di segnalazione gas;
  • cavi elettrici.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

L’articolo 2 impone agli Stati membri interessati di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva con effetto dal 30 dicembre 2008. Le misure nazionali devono essere comunicate immediatamente alla Commissione e, quando adottate, devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 identifica come destinatari gli Stati membri aventi vie navigabili interne rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2006/87/CE.

Margini di discrezionalità degli Stati membri

La direttiva di modifica opera su un impianto tecnico molto dettagliato, ma richiama espressamente alcuni margini nazionali già previsti dalla direttiva 2006/87/CE. In particolare, la nota all’appendice II ricorda che:

  • per le materie di cui all’allegato IV, ogni Stato membro può autorizzare requisiti meno severi per imbarcazioni che navighino esclusivamente sulle vie navigabili delle zone 3 e 4 situate nel proprio territorio;
  • per le materie di cui all’allegato III, ogni Stato membro può prescrivere requisiti più severi per imbarcazioni che navighino esclusivamente sulle vie navigabili delle zone 1 e 2 situate nel proprio territorio.

Requisiti di manovra e di virata

L’istruzione amministrativa n. 1 disciplina le prove di evasione e di virata, collegandole agli articoli 5.09 e 5.10 della direttiva di base. La nave o il convoglio devono dimostrare di essere in grado di effettuare schivate in tempo utile in una zona di prova; durante le prove deve restare garantito un franco sottochiglia di almeno il 20% del pescaggio e comunque non inferiore a 0,50 m.

Sono fissati valori di velocità di virata richiesta e tempi massimi t4 per diverse categorie di navi/convogli, in funzione della profondità relativa h/T e dell’angolo di timone (20° o 45°). Le categorie sono differenziate, tra l’altro, per motonavi, convogli a una fila, a due file affiancate e a tre file affiancate. Le prove devono includere almeno quattro manovre standard: tribordo e babordo a 20°, tribordo e babordo a 45°.

È inoltre richiesto un indicatore di accostata conforme all’allegato IX della direttiva. Se occorre una dotazione aggiuntiva per raggiungere la manovrabilità richiesta, questa deve essere conforme ai requisiti del capo 6 e il certificato comunitario deve indicarlo in rubrica 52.

Velocità prescritta, capacità di arresto e navigazione in marcia indietro

L’istruzione amministrativa n. 2 stabilisce che la velocità prescritta rispetto all’acqua è soddisfacente se raggiunge almeno 13 km/h. Per dimostrare la capacità di arresto prua a valle, le navi e i convogli devono essere provati in acqua corrente o stagnante a una velocità iniziale rispetto all’acqua di 13 km/h, con franco sottochiglia pari almeno al 20% del pescaggio e non inferiore a 0,50 m.

I limiti di arresto rispetto alla riva sono differenziati:

  • in acqua corrente con velocità della corrente di 1,5 m/s: 550 m per navi/convogli oltre determinate soglie dimensionali, 480 m per unità più piccole;
  • in acqua stagnante con velocità della corrente inferiore a 0,2 m/s: 350 m oppure 305 m, a seconda delle dimensioni.

In acqua stagnante deve inoltre essere dimostrata la capacità di raggiungere almeno 6,5 km/h in marcia indietro. Le misurazioni, l’annotazione e la registrazione dei dati devono seguire le procedure dell’appendice 1.

Valutazione delle prove di arresto e formule di correzione

L’appendice 2 dell’istruzione amministrativa n. 2 contiene la metodologia di valutazione delle prove di arresto. Essa prevede il calcolo della distanza di arresto teorica in condizioni normali e di quella in condizioni effettive, nonché la rettifica rispetto a condizioni standard. Sono forniti coefficienti di calcolo (k1, k2, k3, k4, k6, k7) e coefficienti f diversi a seconda del sistema di propulsione. La direttiva specifica che il dislocamento massimo ammissibile in navigazione a valle, o la corrispondente portata/carico massimo, deve essere calcolato sulla base delle prove e riportato nel certificato comunitario.

Sistemi di accoppiamento e convogli rigidi

L’istruzione amministrativa n. 3 chiarisce i requisiti dei sistemi di accoppiamento per imbarcazioni spinte o trainate in insieme rigido. Il sistema deve garantire un accoppiamento rigido tale da impedire movimenti longitudinali o trasversali nelle condizioni di esercizio previste, deve essere sicuro e agevole da usare e deve trasmettere in modo affidabile le forze alla struttura della nave.

Il testo definisce criteri di dimensionamento basati sulle forze di accoppiamento longitudinali, distinguendo tra:

  • collegamenti tra spintore e bettoline o altre imbarcazioni;
  • collegamenti tra motonave adibita a spintore e imbarcazione spinta;
  • collegamenti tra imbarcazioni spinte.

Per il primo collegamento della prima imbarcazione spinta è ritenuta sufficiente una forza massima di 1 200 kN. Sono inoltre disciplinati i requisiti per accoppiamenti articolati, inclusi ritorno dalla posizione articolata, controllo dalla timoneria e disponibilità di un’unità di azionamento secondaria indipendente.

Misurazione del rumore

L’istruzione amministrativa n. 5 disciplina sia il rumore a bordo sia il rumore aereo emesso dall’imbarcazione. Stabilisce l’uso di strumenti di classe 1 secondo EN 60651:1994, la calibrazione prima e dopo ogni serie di misurazioni, controlli periodici del calibratore e dell’apparecchiatura, nonché l’impiego di norme ISO/EN specifiche per la procedura di misurazione.

Le risultanze devono essere annotate in un verbale dettagliato che comprende dati dell’imbarcazione, strumenti utilizzati, condizioni di misurazione e risultati numerici espressi in dB(A).

Ancore speciali a massa ridotta

L’istruzione amministrativa n. 7 contiene un elenco di ancore speciali già autorizzate da varie autorità competenti e disciplina la procedura per nuove autorizzazioni. La riduzione della massa è ammessa solo se almeno pari al 15% e la domanda deve essere corredata di documentazione tecnica in copia multipla, inclusi gli schemi di forza frenante dell’ancora di riferimento e dell’ancora speciale.

La prova richiede tre test a monte per ancora di riferimento e ancora speciale su due tratti di fiume con diversa granulometria del fondo. La riduzione percentuale della massa è calcolata con una formula fondata sulle aree sotto le curve di tenuta delle due ancore; il valore accettabile è la media di sei calcoli.

Finestre stagne

L’istruzione amministrativa n. 8 ammette finestre stagne sotto la linea limite purché perfettamente a tenuta, non apribili, sufficientemente resistenti e conformi all’articolo 15.06, paragrafo 14. Indica l’uso esclusivo di vetro temperato conforme alla norma ISO 614 e il rispetto di norme ISO specifiche per finestre rotonde e angolari; sono ammesse anche soluzioni tecnicamente equivalenti.

Impianti automatici pressurizzati a sprinkler alimentati ad acqua

L’istruzione amministrativa n. 9 stabilisce requisiti tecnici minuziosi per gli impianti sprinkler automatici alimentati ad acqua. Tra gli elementi principali vi sono:

  • disponibilità in ogni momento quando a bordo sono presenti persone;
  • mantenimento continuo della pressione richiesta;
  • attivazione automatica della pompa per effetto di calo di pressione;
  • suddivisione in sezioni con non più di 50 boccalini ciascuna;
  • temperatura di attivazione tra 68 °C e 79 °C;
  • segnali visivi e acustici dell’attivazione dell’impianto;
  • doppia alimentazione elettrica indipendente.

Il piano di installazione deve essere sottoposto alla commissione di ispezione prima dell’installazione. Se l’impianto è verificato e certificato da una società di classificazione approvata e conforme ai requisiti minimi, può essere autorizzato senza ulteriori prove. La presenza dell’impianto deve essere menzionata nel certificato comunitario, rubrica 43.

Certificato comunitario: compilazione, modifiche e proroghe

L’istruzione amministrativa n. 11 fornisce una disciplina pratica molto dettagliata sulla compilazione del certificato comunitario. Regola:

  • i moduli utilizzabili e la modalità di compilazione;
  • la gestione delle alternative da cancellare;
  • il trattamento delle rubriche non compilate;
  • le correzioni manoscritte e tramite elaborazione elettronica;
  • la sostituzione di pagine;
  • l’aggiunta di pagine 10 bis, 12 bis, 13 bis e successive;
  • le modalità di proroga e di allegazione di ulteriori pagine.

La stessa istruzione contiene numerose spiegazioni sulle singole rubriche, ad esempio su formazione, accoppiamenti, dimensioni, portata lorda, dislocamento, dotazioni, equipaggiamento antincendio e altri dati tecnici. Nelle disposizioni transitorie si precisa che i certificati comunitari esistenti non ottengono ulteriori proroghe, salvo quanto previsto dall’articolo 2.09, paragrafo 2.

Serbatoi combustibile su galleggianti e spessore scafo delle chiatte

L’istruzione amministrativa n. 12 consente, per motori di impianti adibiti a lavori su galleggianti, l’uso di serbatoi mobili fino a 1 000 litri, purché fissabili in modo sicuro, realizzati in acciaio e dotati di sistemi idonei a prevenire contaminazioni da combustibile. L’istruzione amministrativa n. 13 consente, per chiatte esclusivamente trainate, lievi deroghe allo spessore minimo del fasciame, entro il limite del 10% e comunque non sotto 3 mm, con annotazione della deroga nel certificato.

Prosecuzione del percorso con mezzi propri

L’istruzione amministrativa n. 15 disciplina la prova di prosecuzione del percorso con mezzi propri della nave. Il requisito è soddisfatto se, usando l’elica di prua, la nave o la formazione raggiunge 6,5 km/h rispetto all’acqua e può mantenere un’accostata di 20°/min alla medesima velocità. Le prove devono osservare le norme di navigazione previste dagli articoli 5.03 e 5.04.

Impianti di allarme antincendio e specifiche tecniche

L’istruzione amministrativa n. 17 è molto dettagliata e definisce un sistema di allarme antincendio completo di rilevamento, segnalazione, quadro comandi e alimentazione esterna. Richiede:

  • almeno due fonti di energia, di cui una di emergenza;
  • rilevatori automatici, con possibilità di componenti manuali aggiuntivi;
  • requisiti di resistenza a condizioni ambientali e meccaniche tipiche della navigazione;
  • zonizzazione dei rilevatori e limiti per zone e spazi chiusi;
  • installazione in punti costantemente presidiati e segnalazione della zona di allarme;
  • installazione ed esecuzione delle prove da parte di un esperto, dopo l’installazione e poi almeno ogni due anni.

Stabilità delle parti separate della nave

L’istruzione amministrativa n. 18 riguarda la verifica di galleggiabilità, assetto e stabilità di parti separate della nave. Presuppone, in alternativa, che le due parti siano state scaricate oppure che i container sporgenti siano protetti. I requisiti tecnici minimi comprendono un’altezza metacentrica non inferiore a 0,50 m, una distanza di sicurezza residua di 100 mm, una velocità pari a 7 km/h e una pressione del vento pari a 0,01 t/m2. È ammesso anche il rispetto dei requisiti dell’ADNR richiamati nel testo.

Navi impiegate secondo le norme S1 e S2

L’istruzione amministrativa n. 20 interpreta l’articolo 23.09 e chiarisce i requisiti integrativi per navi destinate a operare secondo le norme S1 e S2. Tra i profili principali vi sono:

  • configurazione dell’impianto di aria compressa per l’inversione del motore;
  • qualifica della sala con apparato di governo di prua come sala macchine principale;
  • rifornimento automatico del serbatoio di consumo giornaliero e relativo allarme di livello;
  • forza massima richiesta per gli apparati di governo manuali (160 N);
  • requisiti di comunicazione diretta e con la sala macchine;
  • categorie di manovelle e mezzi rotanti; e
  • criteri di disposizione ergonomica della timoneria.

Sono inoltre precisati i casi in cui motonavi o convogli devono considerarsi rientranti nella norma S2 solo come navigazione separata o solo come spintore, con conseguente annotazione nel certificato comunitario.

Illuminazione per l’istradamento e vie di evacuazione

L’istruzione amministrativa n. 21 disciplina l’illuminazione per l’istradamento (LLL) per navi passeggeri e navi ad alta velocità. Il sistema deve rendere chiaramente identificabili vie di evacuazione e uscite di sicurezza anche in presenza di fumo, funzionare per almeno 30 minuti, non impiegare componenti radioattivi o tossici e accompagnarsi a istruzioni nel piano di sicurezza e in ogni cabina.

La disciplina specifica requisiti per corridoi, scale, porte, segnali di uscita, materiali fotoluminescenti, impianti elettrici e verifiche da parte di esperto almeno ogni cinque anni. Sono previste soglie di luminescenza e conseguenze in caso di insufficienza diffusa dell’impianto.

Sicurezza delle persone a mobilità ridotta

L’istruzione amministrativa n. 22 definisce le "persone a mobilità ridotta" e collega tale definizione alle esigenze di sicurezza nelle navi passeggeri. Le misure riguardano in particolare:

  • la configurazione delle zone destinate a tali persone;
  • la presenza di posti a sedere, servizi igienici adeguati e corridoi di collegamento;
  • larghezze di corridoi, uscite e aperture;
  • porte, scale, ascensori, parapetti e corrimano;
  • allarmi visivi e acustici;
  • illuminazione sufficiente;
  • ruolo di appello, piano di emergenza e sua affissione in forma leggibile anche a persone con disabilità visive e in sedia a rotelle.

Il proprietario della nave deve mettere a disposizione le zone adeguate e segnalarle, mentre le disposizioni richiamano, come riferimenti tecnici esterni, la direttiva 2003/24/CE e la guida UNECE sul trasporto fluviale accessibile.

Sistema di segnalazione dei gas

L’istruzione amministrativa n. 24 disciplina i sistemi di allarme per gas GPL domestici a bordo delle navi passeggeri. Il sistema deve segnalare almeno al 10% del LEL per una miscela propano-aria e a 30 ppm di CO, con tempo di attivazione massimo di 20 secondi. Deve essere autocontrollato, non disattivabile senza autorizzazione e dotato di alimentazione di riserva o di batteria con segnalazione di calo di tensione.

Gli allarmi devono essere ottici e acustici, distinti e chiaramente percepibili anche in condizioni di forte rumore, sia nel locale sorvegliato sia in timoneria. Il sistema deve essere installato da impresa specializzata, calibrato prima dell’avvio e poi ispezionato regolarmente da perito o esperto; il fabbricante deve fornire istruzioni, schemi, dati di alimentazione, significato degli allarmi e frequenza delle ispezioni.

Cavi elettrici

L’istruzione amministrativa n. 25 integra le regole tecniche sui cavi elettrici. In generale, occorre limitare le giunzioni, tener conto della ventilazione ridotta dei cavi schermati o in canaline chiuse e rispettare norme IEC o equivalenti per le giunzioni. Per le navi passeggeri, i cavi di emergenza devono essere posati in modo da non essere resi inutilizzabili dal calore o da incendi in zone adiacenti, devono essere protetti se passano in zone ad alto rischio e, per quanto possibile, restare nella zona sicura. Le reti di cavi principale e di emergenza devono essere separate o comunque distanti, salvo l’uso di cavi resistenti al fuoco.

L’istruzione richiede inoltre che i cavi raggruppati conservino le caratteristiche ignifughe, richiamando la norma IEC 60332-3:2000, e suggerisce l’impiego di dispositivi tagliafuoco nei tratti più lunghi se la conformità non è assicurata.

Sintesi conclusiva per il professionista

Si tratta di una direttiva di modifica tecnica, ma con rilevanti effetti applicativi per cantieri navali, armatori, commissioni di ispezione e consulenti che curano certificazione e conformità delle navi della navigazione interna. Il nucleo dell’intervento è l’adeguamento dei requisiti tecnici alla prassi renana e la sostituzione di numerose istruzioni amministrative che definiscono sia standard materiali sia procedure di prova e verbalizzazione. Per gli operatori italiani rilevano in particolare i profili di recepimento nazionale, l’aggiornamento dei procedimenti di ispezione e la necessità di verificare la coerenza tra certificato comunitario, dotazioni di bordo e condizioni di esercizio autorizzate.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’appendice II dell’allegato II della direttiva 2006/87/CE

L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’appendice II dell’allegato II della direttiva 2006/87/CE con il testo allegato alla direttiva, contenente 25 istruzioni amministrative su requisiti tecnici e procedure di prova per navi della navigazione interna.

Recepimento nazionale

L’articolo 2 impone agli Stati membri interessati di mettere in vigore, con effetto dal 30 dicembre 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica come destinatari gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE.

Requisiti di manovra e di virata

L’istruzione amministrativa n. 1 disciplina le prove di manovra di evasione e di virata, fissando condizioni di prova, velocità di riferimento di 13 km/h rispetto all’acqua, franco sottochiglia minimo pari al 20% del pescaggio e comunque non inferiore a 0,50 m, valori di velocità di virata richiesti per diverse categorie di navi/convogli e limiti temporali per t4. Sono previste almeno quattro manovre di evasione standard (tribordo/babordo a 20° e 45°), con possibilità di ripetizione se necessario.

Velocità prescritta, capacità di arresto e marcia indietro

L’istruzione amministrativa n. 2 stabilisce che la velocità rispetto all’acqua è soddisfacente se almeno pari a 13 km/h. Per l’arresto prua a valle, sono previsti limiti diversi in acqua corrente (550 m o 480 m, a seconda delle dimensioni) e in acqua stagnante (350 m o 305 m). In acqua stagnante deve inoltre essere dimostrata una velocità in marcia indietro non inferiore a 6,5 km/h. La prova richiede carico tra 70% e 100% della portata lorda, salvo conseguenze limitative in caso di carico inferiore.

Criteri di valutazione e formule di calcolo

L’appendice 2 dell’istruzione n. 2 contiene la metodologia di valutazione delle prove di arresto, con formule per la distanza di arresto teorica e rettificata, coefficienti k1-k7 e fattore f in funzione del sistema di propulsione, nonché esempi applicativi. Il dislocamento massimo ammissibile in navigazione a valle deve essere calcolato sulla base delle prove e riportato nel certificato comunitario.

Sistemi di accoppiamento e convogli rigidi

L’istruzione amministrativa n. 3 fissa i requisiti generali di accoppiamento rigido, sicurezza d’uso, capacità di assorbire e trasmettere forze e numero sufficiente di punti di accoppiamento. Definisce anche criteri di dimensionamento basati sulle forze di accoppiamento longitudinali e prevede per la prima imbarcazione spinta una forza massima ritenuta sufficiente di 1 200 kN. Sono previsti requisiti specifici per accoppiamenti articolati e per l’azionamento e il controllo dalla timoneria.

Misurazione del rumore

L’istruzione amministrativa n. 5 disciplina strumenti, procedure di misurazione e documentazione del rumore a bordo e del rumore aereo emesso dall’imbarcazione, rinviando a norme EN/ISO specifiche. Richiede strumenti di classe 1, calibrazione prima e dopo ogni serie, verifiche periodiche e verbali di misurazione dettagliati.

Ancore speciali a massa ridotta

L’istruzione amministrativa n. 7 elenca ancore speciali autorizzate da diverse autorità competenti e stabilisce la procedura per autorizzarne di nuove. L’autorizzazione è possibile solo se la riduzione della massa è almeno del 15%; la domanda va corredata di documentazione tecnica e schemi di forza frenante. La riduzione si calcola con una formula basata sulle aree sotto le curve di tenuta dell’ancora di riferimento e dell’ancora speciale.

Resistenza delle finestre stagne

L’istruzione amministrativa n. 8 ammette finestre stagne sotto la linea limite se perfettamente a tenuta, non apribili e sufficientemente resistenti. Specifica l’uso di vetro temperato e il rispetto di norme ISO per finestre rotonde e angolari, con possibilità di soluzioni equivalenti.

Impianti automatici pressurizzati a sprinkler alimentati ad acqua

L’istruzione amministrativa n. 9 impone requisiti di prontezza, pressione costante, alimentazione continua, automaticità della pompa, suddivisione in sezioni, temperatura di attivazione dei boccalini tra 68 °C e 79 °C, segnali visivi e acustici e doppia alimentazione elettrica indipendente. Il piano di installazione deve essere esaminato dalla commissione di ispezione; un impianto certificato da una società di classificazione approvata può essere autorizzato senza ulteriori prove. La presenza dell’impianto va indicata nel certificato comunitario (rubrica 43).

Compilazione del certificato comunitario

L’istruzione amministrativa n. 11 disciplina moduli, compilazione, correzioni, sostituzione e aggiunta di pagine del certificato comunitario. Precisa come cancellare alternative, come gestire rubriche non compilate, modifiche manoscritte o elettroniche, allegati e proroghe. Fornisce anche chiarimenti su numerose rubriche del certificato e dispone che i certificati esistenti non possano ottenere ulteriori proroghe salvo quanto previsto dall’articolo 2.09, paragrafo 2.

Serbatoi per il combustibile su galleggianti

L’istruzione amministrativa n. 12 consente, per motori di impianti adibiti a lavori su galleggianti, serbatoi mobili fino a 1 000 litri, purché fissabili in modo sicuro, in acciaio e con misure idonee a evitare fuoriuscite di combustibile. Le condizioni sono considerate soddisfatte anche se il serbatoio è certificato e approvato secondo le norme di uno Stato membro.

Spessore minimo dello scafo delle chiatte

L’istruzione amministrativa n. 13 consente, per le chiatte esclusivamente trainate soggette a ispezione periodica, lievi deroghe allo spessore minimo del fasciame entro il limite del 10%, senza scendere sotto 3 mm. Le deroghe devono risultare nel certificato comunitario; per la rubrica 14 è applicabile solo la proprietà relativa all’essere trainato come imbarcazione senza potenza motrice propria.

Prosecuzione del percorso con mezzi propri

L’istruzione amministrativa n. 15 considera sufficiente la prosecuzione del percorso con mezzi propri se, usando l’elica di prua, la nave o la formazione raggiunge 6,5 km/h rispetto all’acqua e può mantenere un’accostata di 20°/min a tale velocità. Le prove devono rispettare gli articoli 5.03 e 5.04.

Idoneo sistema di allarme antincendio

L’istruzione amministrativa n. 17 definisce componenti, caratteristiche di costruzione, alimentazione, zone di rilevamento, criteri di installazione, prove e certificazione dei sistemi di allarme antincendio. Prevede almeno due fonti di alimentazione, requisiti di sensibilità per rilevatori di calore, fumo e fiamme, regole per la zonizzazione e verifiche da parte di esperti dopo l’installazione e con cadenza almeno biennale.

Stabilità delle parti separate della nave

L’istruzione amministrativa n. 18 stabilisce presupposti e requisiti minimi di galleggiabilità, assetto e stabilità per parti separate della nave, con parametri quali altezza metacentrica minima di 0,50 m, distanza di sicurezza residua di 100 mm, velocità pari a 7 km/h e pressione del vento pari a 0,01 t/m2. Prevede inoltre un riferimento ai requisiti ADNR come alternativa equivalente.

Dotazioni di armamento per navi impiegate secondo le norme S1 e S2

L’istruzione amministrativa n. 20 interpreta l’articolo 23.09 dell’allegato II e precisa i requisiti per sistemi di propulsione, rifornimento automatico di carburante, sforzo di governo, comunicazione con la sala macchine, disposizione ergonomica della timoneria e requisiti per manovelle e comandi rotanti. Regola anche i casi di motonavi che navigano separatamente, di convogli spinti e di dispositivi di accoppiamento, nonché le ipotesi di manovrabilità equivalente.

Illuminazione per l’istradamento

L’istruzione amministrativa n. 21 disciplina l’illuminazione delle vie di evacuazione per navi passeggeri e navi ad alta velocità, imponendo continuità o equivalente visibilità, funzionamento minimo di 30 minuti, materiali non radioattivi né tossici, segnaletica fotoluminescente o elettrica, requisiti specifici per corridoi, scale, porte e uscite, e verifiche almeno quinquennali da parte di un esperto.

Specifiche esigenze di sicurezza per persone a mobilità ridotta

L’istruzione amministrativa n. 22 definisce le persone a mobilità ridotta e specifica come devono essere progettate e segnalate le zone dedicate a bordo, i corridoi, le porte, le scale, i parapetti, i servizi igienici, gli allarmi, l’illuminazione e la documentazione di emergenza. Il proprietario della nave deve mettere a disposizione e segnalare le zone idonee; alcune disposizioni si richiamano alla direttiva 2003/24/CE e alla guida UNECE.

Sistema di segnalazione dei gas

L’istruzione amministrativa n. 24 disciplina i sistemi di segnalazione gas per impianti GPL domestici, imponendo soglie di allarme, tempi di attivazione, autocontrollo, protezione contro manomissioni, requisiti dei sensori, installazione da parte di impresa specializzata, calibrazione e ispezione periodiche, marcatura e documentazione del fabbricante. Prevede allarmi ottici e acustici distinguibili e indica i casi in cui il sistema deve essere installato al primo rinnovo del certificato.

Cavi elettrici

L’istruzione amministrativa n. 25 integra gli articoli 9.15 e 15.10, paragrafo 6, dell’allegato II, imponendo attenzione alla ventilazione dei cavi schermati, alla limitazione delle giunzioni, alla resistenza al fuoco, alla separazione dei percorsi dei cavi ordinari ed emergenza nelle navi passeggeri e alla posa in modo da non compromettere le caratteristiche ignifughe. Richiama norme IEC 60092-352:2005 e IEC 60332-3:2000 o equivalenti.

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