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direttiva

Direttiva 2008/119

Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008 , che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata)

Normativa europea32008L0119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva, in versione codificata, sostituisce la direttiva 91/629/CEE e fissa i requisiti minimi armonizzati per la protezione dei vitelli allevati e ingrassati. Stabilisce regole su alloggiamento, spazio minimo, condizioni ambientali, alimentazione, cure, ispezioni e controlli sulle importazioni. Prevede anche una relazione della Commissione sui sistemi di allevamento intensivo e consente agli Stati membri di adottare norme più severe.

Stabilisce norme minime comuni per la protezione dei vitelli allevati e ingrassati, disciplinando condizioni di stabulazione, alimentazione, controlli e importazioni equivalenti.

Ambito di applicazione

Si applica ai vitelli, intesi come animali della specie bovina di età inferiore a sei mesi, confinati per l'allevamento e l'ingrasso. Incide sugli Stati membri quanto alle condizioni delle aziende di nuova costruzione o ricostruite e, dal 31 dicembre 2006, su tutte le aziende; disciplina inoltre l'importazione nella Comunità di animali provenienti da paesi terzi, subordinandola a un trattamento almeno equivalente. Restano salve le possibilità per gli Stati membri di mantenere o applicare misure più severe, nel rispetto del trattato.

Protezione dei vitelli

La direttiva 2008/119/CE, in versione codificata, rifonde e sostituisce la direttiva 91/629/CEE con l'obiettivo di fissare norme minime comuni per la protezione dei vitelli allevati e ingrassati. Il testo si inserisce nel quadro della politica agricola e del benessere animale, muovendo dall'esigenza di evitare distorsioni della concorrenza e di garantire uno sviluppo razionale della produzione.

Oggetto e definizioni

L'articolo 1 limita l'ambito ai vitelli confinati per l'allevamento e l'ingrasso. Ai fini della direttiva, l'articolo 2 definisce come "vitello" ogni bovino di età inferiore a sei mesi; per "autorità competente" rinvia alla definizione già utilizzata nella direttiva 90/425/CEE in materia di controlli veterinari e zootecnici.

Regole di stabulazione e spazi minimi

L'articolo 3 introduce il nucleo degli obblighi di risultato per gli Stati membri. Dal 1o gennaio 1998, per le aziende di nuova costruzione o ricostruite e per quelle che iniziano ad operare dopo tale data, i vitelli di età superiore a otto settimane non possono essere tenuti in box individuali, salvo certificazione veterinaria che giustifichi l'isolamento per ragioni di salute o comportamento.

Per i box individuali ammessi, la direttiva impone dimensioni minime correlate all'altezza al garrese e alla lunghezza del vitello; inoltre, i box non destinati a soggetti malati devono avere pareti divisorie traforate, così da consentire un contatto diretto, visivo e tattile tra animali. Per l'allevamento in gruppo sono fissate superfici minime per capo in funzione del peso vivo:

  • 1,5 m2 per vitelli sotto 150 kg;
  • 1,7 m2 per vitelli da 150 kg a meno di 220 kg;
  • 1,8 m2 per vitelli di almeno 220 kg.

Le regole non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli né ai vitelli mantenuti presso la madre per l'allattamento. Dal 31 dicembre 2006, tali prescrizioni si estendono a tutte le aziende.

Prescrizioni generali di benessere nell'allegato I

L'articolo 4 impone agli Stati membri di vigilare sul rispetto delle prescrizioni generali dell'allegato I, che dettaglia gli standard minimi di allevamento. Il contenuto dell'allegato copre soprattutto materiali, struttura dei locali, ventilazione, illuminazione, cure veterinarie, igiene, pavimenti, alimentazione e approvvigionamento idrico.

Tra i principali obblighi tecnici figurano:

  • l'uso di materiali non nocivi e facilmente pulibili e disinfettabili;
  • la conformità degli impianti elettrici alla normativa nazionale, in attesa di regole comunitarie;
  • il mantenimento di condizioni ambientali non dannose per i vitelli quanto a aria, polveri, temperatura, umidità e gas;
  • il controllo quotidiano degli impianti automatici o meccanici essenziali, con riparazione immediata dei guasti o adozione di misure alternative;
  • un sistema sostitutivo e un allarme per la ventilazione artificiale, da verificare regolarmente;
  • l'obbligo di non mantenere i vitelli continuamente al buio e di garantire illuminazione adeguata;
  • controlli giornalieri almeno due volte per i vitelli in stalla e una volta al giorno per quelli all'aperto;
  • l'isolamento dei soggetti malati o feriti, con lettiera asciutta e confortevole;
  • la possibilità per ogni vitello di coricarsi, alzarsi e accudire se stesso senza difficoltà;
  • il divieto generale di legatura, salvo il breve lasso di tempo necessario alla somministrazione di latte o succedanei per i gruppi;
  • pulizia e disinfezione regolari di locali, recinti, attrezzature e utensili;
  • pavimenti non sdrucciolevoli, privi di asperità e adatti a peso e dimensioni dei vitelli, con lettiera adeguata per i soggetti sotto le due settimane;
  • alimentazione coerente con età, peso e fabbisogni fisiologici, con contenuto minimo di ferro tale da raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro;
  • somministrazione quotidiana di alimenti fibrosi dopo la seconda settimana e incremento della quantità da 50 a 250 g al giorno tra 8 e 20 settimane;
  • obbligo di nutrire tutti i vitelli almeno due volte al giorno;
  • disponibilità di acqua fresca adeguata dalla seconda settimana, sempre garantita per i soggetti malati o esposti a forte calore;
  • progettazione delle attrezzature per mangimi e acqua in modo da ridurre al minimo la contaminazione;
  • somministrazione del colostro bovino quanto prima possibile e comunque entro le prime sei ore di vita.

Ispezioni, controlli e relazioni

L'articolo 7 richiede agli Stati membri di predisporre ispezioni sotto la responsabilità dell'autorità competente. I controlli devono riguardare ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei diversi sistemi di allevamento e possono essere effettuati insieme ad altri controlli ufficiali. La Commissione deve inoltre definire, con procedura comitologica, un codice di regole per lo svolgimento delle ispezioni.

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, ogni due anni ed entro l'ultimo giorno feriale di aprile, una relazione sui risultati delle ispezioni relative ai due esercizi precedenti, indicando anche il rapporto tra numero di controlli e numero di aziende presenti sul territorio.

Importazioni da paesi terzi e controlli della Commissione

L'articolo 8 subordina l'importazione nella Comunità di animali provenienti da paesi terzi a un certificato dell'autorità competente del paese di origine, attestante un trattamento almeno equivalente a quello previsto per gli animali comunitari. L'articolo 9 consente agli esperti veterinari della Commissione di svolgere ispezioni in loco, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, per assicurare l'applicazione uniforme della direttiva.

Gli Stati membri interessati devono fornire piena assistenza e adottare le misure necessarie alla luce dei risultati del controllo. Per i rapporti con i paesi terzi si applica il capitolo III della direttiva 91/496/CEE. Le disposizioni generali per l'applicazione dell'articolo 9 sono adottate secondo la procedura dell'articolo 10, paragrafo 2.

Comitologia e aggiornamento tecnico

L'articolo 10 rinvia al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Nei casi di riferimento al paragrafo 2 si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE; il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione è fissato a tre mesi. Inoltre, l'articolo 5 della direttiva consente di modificare le prescrizioni generali dell'allegato I per tenere conto dei progressi scientifici.

Facoltà degli Stati membri e recepimento

L'articolo 11 autorizza gli Stati membri a mantenere o introdurre disposizioni più severe per la protezione dei vitelli, nel rispetto delle regole del trattato, imponendo però l'obbligo di informare la Commissione di ogni misura adottata.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (articolo 13). È una direttiva codificata che abroga la direttiva 91/629/CEE, salva la disciplina transitoria sugli obblighi di attuazione riportati nell'allegato II, parte B, e i riferimenti alla direttiva abrogata vanno letti secondo la tavola di concordanza dell'allegato III. Gli Stati membri sono i destinatari dell'atto (articolo 14).

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni

L'articolo 1 delimita l'oggetto ai requisiti minimi per la protezione dei vitelli confinati per l'allevamento e l'ingrasso. L'articolo 2 definisce "vitello" come bovino di età inferiore a sei mesi e rinvia alla definizione di "autorità competente" della direttiva 90/425/CEE.

Divieto di stabulazione individuale e spazi minimi

L'articolo 3, paragrafo 1, si applica dal 1o gennaio 1998 alle aziende di nuova costruzione o ricostruite e a quelle che iniziano l'attività dopo tale data. Vieta di rinchiudere in recinto individuale i vitelli di età superiore a otto settimane, salvo certificazione veterinaria che ne imponga l'isolamento per ragioni di salute o comportamento; impone misure dimensionali minime e pareti divisorie traforate per consentire contatto diretto, visivo e tattile. Per i vitelli allevati in gruppo fissa spazi minimi di 1,5 m2 sotto 150 kg, 1,7 m2 tra 150 e 220 kg, 1,8 m2 oltre 220 kg. Le regole non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre per l'allattamento.

Estensione generale delle regole di stabulazione

L'articolo 3, paragrafo 2, prevede che dal 31 dicembre 2006 le disposizioni del paragrafo 1 si applichino a tutte le aziende, estendendo integralmente gli obblighi a tutto il settore.

Prescrizioni generali di allevamento

L'articolo 4 impone agli Stati membri di vigilare affinché le condizioni di allevamento siano conformi alle disposizioni generali dell'allegato I, che disciplinano materiali, ambiente, controlli, illuminazione, pulizia, pavimenti, alimentazione, acqua e colostro.

Aggiornamento scientifico delle norme

L'articolo 5 consente la modifica delle prescrizioni generali dell'allegato I secondo la procedura di comitato dell'articolo 10, paragrafo 2, per tener conto dei progressi scientifici.

Relazione della Commissione sui sistemi di allevamento intensivo

L'articolo 6 obbliga la Commissione, entro il 1o gennaio 2006, a presentare al Consiglio una relazione, basata sul parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, sui sistemi di allevamento intensivo compatibili con il benessere dei vitelli sotto il profilo patologico, zootecnico, fisiologico e comportamentale, nonché sulle implicazioni socioeconomiche, corredata di proposte adeguate.

Ispezioni e comunicazioni periodiche

L'articolo 7 richiede ispezioni sotto la responsabilità dell'autorità competente per verificare il rispetto della direttiva; tali controlli, anche coordinati con altri controlli, devono riguardare ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei diversi sistemi di allevamento. La Commissione deve predisporre un codice di regole per le ispezioni tramite procedura comitologica. Gli Stati membri devono trasmettere ogni due anni, entro l'ultimo giorno feriale di aprile, una relazione sui risultati delle ispezioni, con indicazione del numero di controlli effettuati rispetto al numero di aziende.

Importazioni da paesi terzi

L'articolo 8 subordina l'importazione nella Comunità di animali provenienti da paesi terzi al possesso di un certificato dell'autorità competente del paese di origine che attesti un trattamento almeno equivalente a quello previsto per gli animali comunitari.

Controlli della Commissione e rapporti con i paesi terzi

L'articolo 9 consente a esperti veterinari della Commissione di effettuare ispezioni in loco per garantire l'applicazione uniforme della direttiva, con obblighi di collaborazione e assistenza degli Stati membri interessati. I risultati sono comunicati all'autorità competente, che deve adottare le misure necessarie; per i rapporti con i paesi terzi si applica il capitolo III della direttiva 91/496/CEE. Le modalità generali di applicazione dell'articolo sono adottate secondo la procedura dell'articolo 10, paragrafo 2.

Comitologia

L'articolo 10 prevede l'assistenza del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con applicazione degli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione è fissato a tre mesi.

Norme nazionali più severe

L'articolo 11 consente agli Stati membri di mantenere o applicare nel proprio territorio disposizioni più severe per la protezione dei vitelli, purché conformi alle regole generali del trattato; tali misure devono essere notificate alla Commissione.

Abrogazione della direttiva 91/629/CEE e coordinamento

L'articolo 12 abroga la direttiva 91/629/CEE, come modificata dagli atti elencati nell'allegato II, parte A, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell'allegato III.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 13 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 14 indica gli Stati membri quali destinatari.

Come è indicizzato

Materieagricolturabenessere animalemercato internocontrolli veterinaricommercio con paesi terzi

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