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direttiva

Direttiva 2008/120

Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008 , che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata)

Normativa europea32008L0120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva fissa requisiti minimi armonizzati per il benessere dei suini negli allevamenti, intervenendo su spazi, pavimentazioni, alimentazione, materiale manipolabile, gestione dei gruppi e pratiche come taglio della coda e castrazione. Gli Stati membri devono recepire e applicare tali standard, effettuare ispezioni e comunicare i risultati alla Commissione, potendo mantenere norme più severe. Il testo codifica la precedente direttiva 91/630/CEE, abrogandola e sostituendola con una versione coordinata.

Stabilisce le norme minime comuni per la protezione dei suini allevati per la riproduzione e l’ingrasso.

Ambito di applicazione

Si applica ai suini confinati per l’allevamento e l’ingrasso, con regole specifiche per verri, scrofette, scrofe, lattonzoli, suinetti e suini all’ingrasso. Riguarda le aziende di allevamento degli Stati membri e, per gli animali importati da paesi terzi, richiede un certificato di trattamento almeno equivalente. Sono previste esclusioni e deroghe limitate, tra cui talune disposizioni non applicabili alle aziende con meno di dieci scrofe e regimi transitori per aziende nuove o ristrutturate e per l’applicazione generalizzata dal 1o gennaio 2013.

Norme minime per la protezione dei suini

La direttiva 2008/120/CE è una versione codificata della direttiva 91/630/CEE e fissa standard minimi comuni per la protezione dei suini confinati per l’allevamento e l’ingrasso. Il testo si inserisce nel quadro del benessere animale e del corretto funzionamento del mercato comune dei suini, perseguendo un equilibrio tra tutela degli animali, esigenze economiche, sociali e ambientali.

Ambito di applicazione e definizioni

La direttiva si applica ai suini allevati per la riproduzione o l’ingrasso e disciplina in modo specifico verri, scrofette, scrofe, scrofe in allattamento, scrofe asciutte e gravide, lattonzoli, suinetti e suini all’ingrasso. L’articolo 2 contiene le definizioni necessarie per delimitare le categorie di animali e per individuare l’autorità competente ai fini dei controlli.

Requisiti minimi di alloggio, spazio e gestione

L’articolo 3 impone agli Stati membri di garantire una serie di requisiti strutturali e gestionali nelle aziende.

  • Per suinetti e suini all’ingrasso allevati in gruppo sono previste superfici minime progressive in funzione del peso vivo: da 0,15 m2 fino a 1,00 m2 oltre 110 kg.
  • Per scrofette dopo la fecondazione e scrofe in gruppo sono fissate superfici minime di 1,64 m2 e 2,25 m2; tali superfici aumentano del 10% per gruppi inferiori a sei animali e possono ridursi del 10% per gruppi di quaranta o più animali.
  • Per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide una parte della superficie deve essere costituita da pavimento pieno continuo, con limiti specifici per le aperture di scarico.
  • I pavimenti fessurati devono rispettare misure massime delle aperture e minime dei travetti, differenziate per categoria di suini.
  • È vietata la costruzione o conversione di impianti con scrofe e scrofette tenute all’attacco; l’uso degli attacchi è vietato dal 1o gennaio 2006.
  • Le scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima del parto, salvo la deroga per aziende con meno di dieci scrofe, nelle quali possono essere allevate individualmente purché possano girarsi facilmente.
  • Le scrofe e le scrofette devono avere accesso permanente a materiale manipolabile conforme all’allegato I.
  • L’alimentazione delle scrofe e scrofette in gruppo deve essere organizzata in modo da evitare aggressioni e garantire a ciascun animale mangime sufficiente.
  • Le scrofe e scrofette asciutte e gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre, in quantità sufficiente, nonché alimenti ad alto tenore energetico.
  • I suini particolarmente aggressivi, feriti o malati devono poter essere tenuti temporaneamente in recinti individuali.

Le regole di cui ad alcune lettere e paragrafi dell’articolo 3 si applicano alle aziende nuove, ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo il 1o gennaio 2003 e, dal 1o gennaio 2013, a tutte le aziende.

Condizioni generali di allevamento e allegato I

L’articolo 4 richiama l’allegato I, che integra la disciplina generale della direttiva 98/58/CE con requisiti specifici per i suini.

  • Devono essere evitati rumori continui pari a 85 dBA e rumori costanti o improvvisi.
  • L’intensità luminosa deve essere almeno di 40 lux per almeno 8 ore al giorno.
  • I locali devono consentire agli animali una zona di riposo confortevole, asciutta e pulita, movimenti normali e il contatto visivo con altri suini, salvo il periodo immediatamente precedente e coincidente con il parto.
  • Deve essere sempre disponibile una quantità sufficiente di materiale per esplorazione e manipolazione, come paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi o torba.
  • I suini devono avere pavimenti non sdrucciolevoli, privi di asperità e idonei alle loro dimensioni e al loro peso.
  • Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno e, se alimentati in gruppo e non ad libitum, devono poter accedere al cibo contemporaneamente.
  • Dal passaggio alla seconda settimana di età, ogni suino deve disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.

Pratiche vietate e deroghe limitate

L’allegato I vieta le operazioni non terapeutiche, non diagnostiche o non necessarie all’identificazione che provochino danni o perdita di parti sensibili del corpo o alterazioni ossee, salvo alcune eccezioni.

  • È consentita, entro i primi sette giorni di vita, la riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli e, se necessario, delle zanne dei verri.
  • È consentito il mozzamento di una parte della coda.
  • È consentita la castrazione dei maschi con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti.
  • L’anello al naso è ammesso solo per animali allevati all’aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

Tuttavia, il taglio della coda e la riduzione degli incisivi non possono essere operazioni di routine: sono ammesse solo se vi siano prove di lesioni o di comportamenti anormali. Prima di ricorrervi, devono essere adottate misure preventive sulle condizioni ambientali e sulla densità degli animali. Le operazioni devono essere eseguite da un veterinario o da persona formata ai sensi dell’articolo 6; se castrazione o mozzamento della coda avvengono dopo il settimo giorno di vita, sono richiesti anestesia e analgesia prolungata da parte di un veterinario.

Disposizioni specifiche per le diverse categorie di suini

L’allegato I contiene regole ulteriori per categorie determinate.

Per i verri:

  • il recinto deve consentire all’animale di girarsi e di avere contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini;
  • il verro adulto deve disporre di almeno 6 m2;
  • se il recinto è usato per l’accoppiamento, la superficie minima sale a 10 m2 e il recinto deve essere libero da ostacoli.

Per scrofe e scrofette:

  • devono essere adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi;
  • devono essere trattate contro parassiti interni o esterni, se necessario, e devono essere pulite se sistemate negli stalli da parto;
  • nella settimana precedente al parto devono disporre di lettiera adeguata, salvo impossibilità tecnica legata al sistema di smaltimento dei liquami;
  • dietro l’animale deve esserci una zona libera per facilitare il parto naturale o assistito;
  • negli stalli da parto che consentono libertà di movimento devono esserci strutture di protezione per i lattonzoli.

Per i lattonzoli:

  • una parte del pavimento deve essere piena o ricoperta da materiale adeguato per il riposo simultaneo;
  • negli stalli da parto deve esservi spazio sufficiente per l’allattamento;
  • il distacco dalla scrofa non può avvenire prima di 28 giorni, salvo che la permanenza con la madre pregiudichi il benessere o la salute; è ammesso lo svezzamento fino a sette giorni prima solo in impianti specializzati, svuotati, puliti, disinfettati e separati dagli impianti delle scrofe.

Per suinetti e suini all’ingrasso:

  • devono essere prese misure per evitare lotte oltre il normale comportamento;
  • la commistione deve essere ridotta al minimo e, quando inevitabile, effettuata il prima possibile, preferibilmente prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento;
  • gli animali mescolati devono poter fuggire e nascondersi;
  • in caso di lotte violente devono essere subito identificate le cause e adottate misure correttive, anche mediante abbondante paglia o altro materiale esplorativo;
  • gli animali a rischio o particolarmente aggressivi devono essere separati;
  • l’uso di tranquillanti per facilitare la commistione è ammesso solo in casi eccezionali e previa consultazione veterinaria.

Formazione, ispezioni e controlli

L’articolo 6 impone agli Stati membri di garantire istruzioni pratiche agli addetti e corsi di formazione sul benessere animale. L’articolo 8 richiede ispezioni annuali sotto la responsabilità dell’autorità competente, su un campione statisticamente rappresentativo dei diversi sistemi di allevamento, e prevede una relazione biennale alla Commissione sui risultati.

L’articolo 10 consente alla Commissione di effettuare controlli in loco tramite esperti veterinari, con obbligo per lo Stato membro interessato di collaborare e adottare i provvedimenti necessari. Per i rapporti con i paesi terzi si applica il capitolo III della direttiva 91/496/CEE.

Importazioni, aggiornamenti e libertà normativa degli Stati membri

Per gli animali importati da paesi terzi, l’articolo 9 richiede un certificato di equivalenza del trattamento. L’articolo 5 consente l’aggiornamento dell’allegato I secondo la procedura comitologica, in funzione del progresso scientifico, mentre l’articolo 11 disciplina la procedura di comitato e stabilisce un termine di tre mesi.

L’articolo 12 riconosce agli Stati membri la facoltà di mantenere o introdurre norme più severe, nel rispetto del trattato, con obbligo di informarne la Commissione.

Codificazione, abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 13 abroga la direttiva 91/630/CEE, mantenendo però salvi gli obblighi di recepimento già previsti per le modifiche elencate nell’allegato II, parte B. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

La direttiva stabilisce norme minime per la protezione dei suini confinati per l’allevamento e l’ingrasso (articolo 1), con l’obiettivo di garantire un livello comune di tutela del benessere animale nel mercato interno.

Definizioni

L’articolo 2 definisce le principali categorie di animali e il concetto di autorità competente: suino, verro, scrofetta, scrofa, scrofa in allattamento, scrofa asciutta e gravida, lattonzolo, suinetto, suino all’ingrasso e autorità competente ai sensi della direttiva 90/425/CEE.

Requisiti minimi di stabulazione e gestione

L’articolo 3 impone requisiti dettagliati su superfici minime per suinetti/suini all’ingrasso e per scrofette/scrofe in gruppo, pavimenti pieni o fessurati con misure precise delle aperture e dei travetti, divieto di costruzione o conversione di impianti con scrofe/scrofette legate e divieto di utilizzo degli attacchi dal 1o gennaio 2006. Stabilisce inoltre l’obbligo di allevamento in gruppo di scrofe e scrofette tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima del parto, accesso permanente a materiale manipolabile, sistemi di alimentazione che evitino aggressioni, mangimi fibrosi o riempitivi per scrofe asciutte e gravide, e ricoveri individuali temporanei per animali aggressivi, feriti o malati.

Decorrenza delle nuove regole per le aziende

Le prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, paragrafo 4, paragrafo 5 e ultima frase del paragrafo 8 si applicano alle aziende nuove, ricostruite o adibite per la prima volta dopo il 1o gennaio 2003 e, dal 1o gennaio 2013, a tutte le aziende. Le disposizioni sul gruppo di scrofe/scrofette non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

Condizioni generali di allevamento

L’articolo 4 rinvia all’allegato I, che integra i requisiti generali della direttiva 98/58/CE con standard specifici su rumore, illuminazione, comfort della zona di riposo, accesso a materiali di esplorazione, pavimenti, alimentazione e acqua.

Aggiornamento scientifico dei requisiti

L’articolo 5 consente la modifica delle prescrizioni dell’allegato I secondo la procedura di comitato di cui all’articolo 11, paragrafo 2, per tener conto dei progressi scientifici.

Formazione del personale

L’articolo 6 impone agli Stati membri di garantire che chi impiega personale addetto ai suini assicuri istruzioni pratiche sulle norme dell’articolo 3 e dell’allegato I e l’organizzazione di corsi di formazione specifici sul benessere animale.

Relazioni della Commissione e possibile evoluzione normativa

L’articolo 7 prevede due relazioni della Commissione basate su pareri dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare: una da presentare preferibilmente prima del 1o gennaio 2005 e comunque entro il 1o luglio 2005, l’altra entro il 1o gennaio 2008. Le relazioni devono valutare aspetti socioeconomici, sanitari, ambientali, climatici e tecnici, e possono essere corredate da proposte legislative.

Ispezioni e reporting

L’articolo 8 obbliga gli Stati membri a effettuare ispezioni annuali, sotto la responsabilità dell’autorità competente, su un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento. Gli Stati devono inviare ogni due anni alla Commissione i risultati delle ispezioni, compreso il numero di controlli rispetto agli impianti presenti sul territorio. La Commissione elabora un codice di regole per le ispezioni secondo la procedura dell’articolo 11, paragrafo 2.

Importazioni da paesi terzi

L’articolo 9 subordina l’importazione nella Comunità di animali provenienti da paesi terzi alla presenza di un certificato che attesti un trattamento almeno equivalente a quello previsto per gli animali originari dell’Unione.

Controlli della Commissione e cooperazione con i paesi terzi

L’articolo 10 autorizza esperti veterinari della Commissione a svolgere ispezioni in loco, con assistenza delle autorità competenti, e impone allo Stato membro interessato di fornire supporto e adottare le misure necessarie in seguito ai risultati. Per i rapporti con i paesi terzi si applica il capitolo III della direttiva 91/496/CEE.

Procedura di comitato

L’articolo 11 istituisce il supporto del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali; nei casi di rinvio alla procedura, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi per il parere del comitato.

Norme nazionali più severe

L’articolo 12 consente agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più severe, purché compatibili con le regole generali del trattato, imponendo l’obbligo di informarne la Commissione.

Abrogazione e codificazione

L’articolo 13 abroga la direttiva 91/630/CEE, salvi gli obblighi di recepimento già previsti per gli atti elencati nell’allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi come riferimenti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (articolo 14). Gli Stati membri ne sono i destinatari (articolo 15).

Come è indicizzato

Materiebenessere animaleagricolturazootecniacontrolli veterinarimercato interno

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