Direttiva 2008/125
Direttiva 2008/125/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di iscrivere il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol quali sostanze attive (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna l'allegato I della direttiva 91/414/CEE iscrivendovi nove sostanze attive valutate positivamente nell'ambito del programma di lavoro comunitario. Per ciascuna sostanza sono stabilite date di entrata in vigore, scadenze dell'iscrizione e condizioni specifiche di autorizzazione, con particolare attenzione ai rischi per operatori, lavoratori, consumatori, acque sotterranee, organismi acquatici, uccelli e mammiferi. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 28 febbraio 2010 e applicarla dal 1o marzo 2010, nonché riesaminare e, se necessario, modificare o ritirare le autorizzazioni esistenti entro i termini indicati.
Modifica la direttiva 91/414/CEE per iscrivere nell'allegato I nove sostanze attive fitosanitarie e fissare condizioni specifiche, termini di recepimento e riesame delle autorizzazioni esistenti.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, con effetti sui prodotti fitosanitari contenenti fosfuro di alluminio, fosfuro di calcio, fosfuro di magnesio, cimoxanil, dodemorf, estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, metamitron, sulcotrione, tebuconazolo e triadimenol. Incide sia sulla fase di autorizzazione e riesame dei prodotti fitosanitari sia sulle condizioni di utilizzo delle sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Sono previste specifiche esclusioni/limitazioni d'uso per talune sostanze e particolari obblighi informativi per i notificanti.
Modifica della direttiva 91/414/CEE per l'iscrizione di nove sostanze attive
La direttiva 2008/125/CE della Commissione interviene sulla disciplina comunitaria dei prodotti fitosanitari modificando la direttiva 91/414/CEE. Essa completa l'esito della terza fase del programma di lavoro per la valutazione delle sostanze attive e iscrive nell'allegato I nove sostanze considerate idonee, ma con condizioni d'impiego e cautele specifiche in funzione dei rischi residui emersi dalla peer review scientifica.
Contesto e finalità
La Commissione richiama gli atti di attuazione del programma di lavoro, i pareri EFSA e le relazioni di riesame approvate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Dalle valutazioni risulta che i prodotti contenenti le sostanze esaminate soddisfano in generale i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, con riferimento agli usi valutati; per questo motivo è opportuno procedere all'iscrizione nell'allegato I, così da consentire autorizzazioni valide in tutti gli Stati membri.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
La disciplina riguarda i prodotti fitosanitari contenenti una o più delle seguenti sostanze attive: fosfuro di alluminio, fosfuro di calcio, fosfuro di magnesio, cimoxanil, dodemorf, estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, metamitron, sulcotrione, tebuconazolo e triadimenol. Gli obblighi ricadono sugli Stati membri, che devono recepire la direttiva, adeguare le autorizzazioni nazionali e verificare che i titolari delle autorizzazioni dispongano di un fascicolo conforme ai requisiti della direttiva 91/414/CEE.
Iscrizione nell'allegato I, usi consentiti e restrizioni
Per ciascuna sostanza l'allegato della direttiva indica la data di entrata in vigore dell'iscrizione, la scadenza dell'iscrizione e le disposizioni specifiche. In tutti i casi la decorrenza è fissata al 1o settembre 2009 e la scadenza al 31 agosto 2019.
- Fosfuro di alluminio: autorizzabile solo come insetticida e rodenticida in prodotti pronti all'uso; come rodenticida solo all'esterno; autorizzazioni limitate agli utilizzatori professionali.
- Fosfuro di calcio: uso consentito solo come insetticida e rodenticida in prodotti pronti all'uso; autorizzazioni limitate agli utilizzatori professionali.
- Fosfuro di magnesio: uso consentito solo come insetticida e rodenticida in prodotti pronti all'uso; come rodenticida solo all'esterno; autorizzazioni limitate agli utilizzatori professionali.
- Cimoxanil: uso consentito solo come fungicida.
- Dodemorf: uso consentito solo come fungicida per piante ornamentali coltivate in serra.
- Estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico: uso consentito solo in ambienti chiusi come regolatore di crescita vegetale e fungicida per l'innesto delle viti.
- Metamitron: uso consentito solo come erbicida.
- Sulcotrione: uso consentito solo come erbicida; sono inoltre fissati limiti di impurità per acido cianidrico e toluene.
- Tebuconazolo: uso consentito solo come fungicida.
- Triadimenol: uso consentito solo come fungicida.
Obblighi di recepimento e calendario nazionale
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 28 febbraio 2010 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 1o marzo 2010. È richiesto l'invio immediato alla Commissione del testo delle misure nazionali e di una tabella di corrispondenza. Le disposizioni nazionali devono inoltre recare un riferimento espresso alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L'articolo 3, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri modifichino o ritirino, ove necessario, entro il 28 febbraio 2010, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze iscritte. Il riesame deve verificare:
- il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, salvo quelle indicate nella parte B delle relative rubriche;
- il possesso, da parte del titolare dell'autorizzazione, di un fascicolo o dell'accesso a un fascicolo conforme all'allegato II e all'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
L'articolo 3, paragrafo 2, introduce una disciplina più articolata per i prodotti contenenti una delle sostanze come sostanza attiva unica o in miscela con altre sostanze già iscritte entro il 31 agosto 2009. Tali prodotti devono essere rivalutati secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. All'esito della valutazione, gli Stati membri devono verificare la conformità ai requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE e, se del caso, modificare o ritirare l'autorizzazione:
- entro il 28 febbraio 2014, se il prodotto contiene la sostanza come unica sostanza attiva;
- entro il 28 febbraio 2014 o, se successiva, alla data fissata nella direttiva di iscrizione della sostanza o delle sostanze interessate, se il prodotto contiene la sostanza associata ad altre sostanze attive.
Prescrizioni particolari di valutazione del rischio
La parte B dell'allegato specifica per ciascuna sostanza le criticità da considerare nell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI. Le autorità nazionali devono porre particolare attenzione, a seconda del caso, a:
- protezione dei consumatori, con particolare riferimento alle sostanze usate contro i parassiti delle scorte alimentari;
- sicurezza di operatori e lavoratori, tramite prescrizioni di protezione individuale e respiratoria;
- protezione durante la fumigazione in ambiente chiuso e al rientro nei locali;
- protezione delle persone nelle aree vicine in caso di fuga di gas;
- protezione delle acque sotterranee nelle regioni sensibili per suolo e/o condizioni climatiche;
- protezione degli uccelli, dei mammiferi, delle piante terrestri non bersaglio, delle piante acquatiche e degli artropodi non bersaglio;
- protezione degli organismi acquatici, anche tramite zone di rispetto tra aree trattate e corpi idrici superficiali.
Per fosfuro di alluminio, fosfuro di calcio e fosfuro di magnesio la direttiva insiste su misure di mitigazione quali la chiusura delle gallerie e la completa incorporazione dei granuli nel suolo. Per tebuconazolo e triadimenol viene evidenziata anche la necessità di considerare l'esposizione alimentare o la presenza di specifiche sostanze coformulanti, come il N-metilpirrolidone nel caso del triadimenol.
Informazioni supplementari richieste
La direttiva non si limita a iscrivere le sostanze, ma subordina alcune valutazioni a ulteriori dati da fornire entro il 31 agosto 2011. In particolare:
- per il metamitron, occorrono informazioni sull'impatto sulle acque sotterranee del metabolita M3, sui residui nelle colture di rotazione, sul rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori e sul rischio per uccelli e mammiferi esposti all'acqua dei campi;
- per il sulcotrione, sono richieste informazioni sul degrado nel suolo e nell'acqua della frazione del cicloesadione e sul rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori;
- per il tebuconazolo, sono richieste informazioni per confermare la valutazione dei rischi per uccelli e mammiferi e ulteriori dati sulle possibili proprietà di alterazione endocrina;
- per il triadimenol, sono richieste informazioni complementari sulla specifica, sulla valutazione dei rischi per uccelli e mammiferi, sul rischio di alterazioni del sistema endocrino nei pesci e, come per il tebuconazolo, sui potenziali effetti di alterazione endocrina entro due anni dall'adozione degli orientamenti OCSE o comunitari pertinenti.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1o settembre 2009. I destinatari sono gli Stati membri, tenuti a darvi attuazione nel proprio ordinamento nazionale entro i termini stabiliti.
Disposizioni principali
Iscrizione delle sostanze attive nell'allegato I
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in conformità all'allegato della direttiva. Sono iscritte: fosfuro di alluminio, fosfuro di calcio, fosfuro di magnesio, cimoxanil, dodemorf, estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, metamitron, sulcotrione, tebuconazolo e triadimenol.
Recepimento nazionale
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure necessarie entro il 28 febbraio 2010 e di applicarle dal 1o marzo 2010. Deve essere trasmesso alla Commissione il testo delle misure e una tabella di corrispondenza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri devono modificare o ritirare, ove necessario, entro il 28 febbraio 2010, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze iscritte, verificando il rispetto dei requisiti dell'allegato I e l'esistenza di un fascicolo conforme all'allegato II e all'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Nuova valutazione dei prodotti con sostanza unica o associata
L'articolo 3, paragrafo 2, prevede che i prodotti autorizzati contenenti una delle sostanze, da sola o con altre sostanze iscritte entro il 31 agosto 2009, siano rivalutati secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. In esito, le autorizzazioni devono essere modificate o ritirate entro il 28 febbraio 2014, oppure, per i prodotti con più sostanze attive, alla data più tarda fissata dalla normativa di iscrizione della sostanza o delle sostanze interessate.
Condizioni specifiche di iscrizione e usi consentiti
L'allegato della direttiva specifica per ciascuna sostanza usi autorizzabili, livelli di purezza, eventuali impurità ammesse e, in alcuni casi, restrizioni molto puntuali: ad esempio, fosfuro di alluminio, fosfuro di calcio e fosfuro di magnesio possono essere autorizzati solo come insetticidi e rodenticidi in prodotti pronti all'uso; il rodenticida è talora limitato all'uso esterno; diverse sostanze sono limitate agli utilizzatori professionali o, per dodemorf, alle piante ornamentali coltivate in serra e, per l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, all'uso in ambienti chiusi come regolatore di crescita vegetale e fungicida per l'innesto delle viti.
Prescrizioni di valutazione dei rischi e misure di mitigazione
Per tutte le sostanze iscritte, la parte B dell'allegato richiede agli Stati membri di prestare particolare attenzione a profili di rischio specifici, tra cui protezione degli operatori, dei lavoratori, dei consumatori, delle acque sotterranee, degli organismi acquatici, degli uccelli, dei mammiferi, delle piante terrestri e, per alcuni casi, degli artropodi non bersaglio. Le autorizzazioni devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi come dispositivi di protezione individuale, zone di protezione, chiusura delle gallerie, incorporazione dei granuli nel suolo e cautele per fumigazioni in ambiente chiuso e rientro nei locali.
Informazioni complementari richieste ai notificanti
Per metamitron, sulcotrione, tebuconazolo e triadimenol la direttiva impone agli Stati membri interessati di ottenere e trasmettere ulteriori informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011 su specifici profili di rischio o degradazione. Per tebuconazolo e triadimenol è inoltre previsto l'invio di dati aggiuntivi sulle possibili proprietà di alterazione endocrina entro due anni dall'adozione degli orientamenti OCSE o, in alternativa, degli orientamenti comunitari in materia di prove.
Decorrenza ed efficacia
L'articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1o settembre 2009. L'articolo 5 indica che gli Stati membri ne sono i destinatari.
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