Sentenza n. 2185/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione dal concorso per allievi finanzieri, la cessazione dal servizio, il proscioglimento dalla ferma e l’annullamento degli atti di ammissione all’arruolamento e di promozione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava la sentenza di primo grado e il provvedimento del Comando generale della Guardia di finanza del 12 agosto 2016, con cui era stato escluso dal concorso per il reclutamento di allievi finanzieri per carenza del requisito della condotta incensurabile. L’esclusione era stata motivata dalle dichiarazioni inizialmente rese dall’interessato nell’ambito delle indagini sull’omicidio di due persone, commesso da un suo commilitone e coinquilino, dichiarazioni poi modificate dopo la visione dei filmati delle telecamere. Il primo motivo deduceva erroneità, illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, arbitrarietà, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, sostenendo che la sentenza e l’amministrazione avessero considerato soltanto le dichiarazioni rese a sommarie informazioni, senza valutare l’intera evoluzione del procedimento penale e il fatto che gli inquilini si fossero resi conto soltanto successivamente dell’alterazione della realtà operata dal condannato. Il secondo motivo deduceva ulteriori vizi di fatto, istruttoria e motivazione, violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. 199/1995, delle disposizioni richiamate dal bando e dell’art. 97 Cost., nonché dei principi di buon andamento, trasparenza, ragionevolezza e giusto procedimento; tali censure erano riprodotte dai motivi formulati in primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha rilevato che il requisito della condotta incensurabile, richiesto per l’ingresso nelle Forze di polizia, mira a selezionare candidati idonei, in termini prognostici, ad assicurare credibilità e prestigio alle funzioni. Trattandosi di requisito morale dal contenuto elastico, la sua valutazione implica un ampio margine di discrezionalità amministrativa, sia nell’individuazione dei fatti rilevanti sia nella ponderazione della loro gravità. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla verifica della non arbitrarietà della valutazione, senza potersi estendere alla sua mera condivisibilità nel merito. Nel caso concreto, l’amministrazione aveva valorizzato la divergenza oggettiva tra le dichiarazioni rese dall’appellante nelle diverse fasi dell’indagine, riguardante una circostanza decisiva quale l’alibi dell’indagato, nonché il fatto che l’interessato fosse all’epoca volontario dell’Esercito. Tale valutazione è stata ritenuta non manifestamente irragionevole né abnorme e compatibile con la finalità di selezionare condotte morali non esposte neppure a un rischio di compromissione. Le sentenze penali invocate dall’appellante riguardavano la posizione dell’imputato e l’attendibilità dei testimoni esclusivamente ai fini della prova penale, senza escludere la rilevanza amministrativa della divergenza delle dichiarazioni. Il mancato coinvolgimento dell’appellante nel procedimento penale non era decisivo, poiché la valutazione amministrativa concerneva la compatibilità del suo profilo morale con l’appartenenza alla Guardia di finanza e prescindeva dalla responsabilità penale, dai precedenti di carriera e dai servizi prestati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 101 c.p.a., essendosi limitato a trascrivere i motivi di primo grado senza formulare specifiche censure contro la sentenza impugnata; in ogni caso, è stato ritenuto infondato per le medesime ragioni esposte con riferimento al primo motivo. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. i), d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199
«dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53»
La disposizione richiede, per l’accesso al Corpo, il possesso dei requisiti morali e di condotta previsti dalla normativa richiamata.
art. 26 l. 1° febbraio 1989, n. 53
«qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria»
La norma costituisce il richiamo legislativo per le qualità morali e di condotta richieste ai candidati.
art. 2, comma 2, lett. b-bis), d.lgs. 5 aprile 2006, n. 150
La condotta incensurabile è il parametro morale rilevante per l’ammissione, da valutare in rapporto alle funzioni da svolgere.
art. 2, comma 1, lett. g), del bando di concorso
Il bando richiamava il requisito della condotta incensurabile e ne imponeva la valutazione in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire.
art. 376 c.p.
La divergenza tra le dichiarazioni rese dall’interessato aveva dato luogo a un procedimento penale poi archiviato a seguito della successiva ritrattazione.
art. 101 c.p.a.
L’appello deve contenere specifiche censure contro la sentenza impugnata; la mera riproduzione dei motivi di primo grado è inammissibile.
artt. 7 e 8 l. 7 agosto 1990, n. 241
Gli articoli sono stati invocati dall’appellante, ma la sentenza non ha accolto le relative censure.
art. 97 Cost.
Il parametro costituzionale dei principi di buon andamento e imparzialità è stato invocato dall’appellante, senza che il giudice ravvisasse una violazione.
Massime di principio
- Il requisito della condotta incensurabile richiesto per l’accesso alle Forze di polizia è finalizzato a selezionare candidati che, secondo una valutazione prognostica, offrano garanzie di credibilità e prestigio nello svolgimento delle funzioni istituzionali.
- La valutazione della condotta incensurabile costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, sia nell’individuazione dei fatti moralmente rilevanti sia nella ponderazione della loro gravità, in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire.
- Quando l’amministrazione ritenga ragionevolmente censurabile sotto il profilo morale una condotta incompatibile con l’appartenenza alle Forze di polizia, il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica dell’assenza di arbitrarietà, manifesta irragionevolezza o abnormità e non può trasformarsi in un giudizio di mera condivisibilità della valutazione amministrativa.
- La valutazione amministrativa del requisito morale è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale: possono rilevare dichiarazioni contraddittorie o reticenti rese in un procedimento penale anche se il candidato non è stato coinvolto come imputato e anche se le dichiarazioni sono state ritenute attendibili ai fini della posizione dell’imputato.
- In appello è inammissibile la mera trascrizione dei motivi dedotti in primo grado, quando non siano formulate specifiche critiche alla sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 101 c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 563/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 564/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 565/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 566/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 571/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →