Cassazione Penale, Ordinanza n. 01333/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di liberazione anticipata. La richiesta riguardava il riconoscimento del beneficio per un semestre ottenuto cumulando due periodi di detenzione: dal 11/06/2007 al 30/08/2007 e dal 23/07/2022 al 02/11/2022. Nel ricorso si denunciava violazione dell'art. 54 ord. pen., ma la censura, secondo la Corte, si appuntava in realtà contro la motivazione dell'ordinanza, che aveva ritenuto ostativo alla valutazione positiva della partecipazione all'opera di rieducazione un reato commesso tra i due periodi di detenzione, oltre al rilievo che i due periodi erano separati da un intervallo di tempo molto ampio, incompatibile con un giudizio attendibile sulla continuità dei presupposti del beneficio.
Norme richiamate
art. 54 ord. pen.
norma invocata dal ricorrente a fondamento della domanda di liberazione anticipata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ma rileva che le censure non colpiscono correttamente la ratio della decisione impugnata.
Cassa delle ammende
somma irrogata in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, in presenza di profili di colpa.
Massime di principio
- In tema di liberazione anticipata, il giudizio sulla partecipazione all'opera rieducativa può essere negativamente influenzato da condotte illecite intervenute tra periodi di detenzione che si intendono cumulare, se tali condotte rendono non attendibile la valutazione della continuità dei presupposti del beneficio.
- Quando i periodi di detenzione sono separati da un arco temporale molto ampio, il giudice può ritenere non adeguatamente verificabile una reale continuità della partecipazione trattamentale richiesta per il riconoscimento della liberazione anticipata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge, si risolvono in una critica alla motivazione della decisione impugnata senza una pertinente censura della sua ratio decidendi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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