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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10114/2020 del 28/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva chiesto all’Agenzia delle Dogane di Firenze il rimborso di 40.920 euro, versati ai propri fornitori per addizionale provinciale sulle accise relative all’energia elettrica consumata nei propri stabilimenti, dal gennaio 2010 all’ottobre 2011. L’Agenzia aveva respinto l’istanza il 3 aprile 2012, eccependo che la società, quale consumatrice e non soggetto obbligato al pagamento dell’imposta verso l’Erario, fosse priva di legittimazione a chiedere direttamente il rimborso. La CTP di Firenze aveva accolto il ricorso della società, riconoscendole la legittimazione perché effettivamente incisa dal tributo e ritenendo l’addizionale incompatibile con la disciplina unionale; la CTR della Toscana, con sentenza n. 2241/13/17 depositata il 19 ottobre 2017, aveva respinto l’appello dell’Agenzia e confermato tale decisione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione del D.L. n. 511/1988, art. 6, e dell’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, contestando la valutazione sulla disciplina e sulla compatibilità dell’addizionale; 2) violazione degli artt. 14, comma 2, e 53, comma 1, TUA e dell’art. 2033 c.c., sostenendo che il rimborso tributario spetta al solo soggetto passivo, cioè al fornitore, mentre il consumatore può agire in via ordinaria contro quest’ultimo per recuperare quanto addebitatogli; 3) violazione dell’art. 2033 c.c., del D.L. n. 16/2012, art. 4, comma 10, e dell’art. 11 disp. prel. c.c., deducendo l’assenza di efficacia retroattiva dell’abrogazione e rilevando che la società non aveva versato direttamente l’accisa all’Erario. La sentenza non riporta importi ulteriori rispetto ai 40.920 euro, né date diverse da quelle indicate.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo, ritenuto preliminare e assorbente, e ha dichiarato assorbiti il primo e il terzo, senza decidere la questione di compatibilità dell’addizionale con la direttiva 2008/118/CE. Ha affermato che il soggetto passivo dell’accisa e dell’addizionale è il fornitore di energia, tenuto al pagamento verso l’Erario; il consumatore finale, sul quale il costo può essere traslato mediante rivalsa, non è per ciò solo legittimato a chiedere direttamente all’Amministrazione finanziaria il rimborso previsto dall’art. 14 TUA e dall’art. 29, comma 2, L. n. 428/1990. Il consumatore può normalmente agire con l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito nei confronti del fornitore; può rivolgersi direttamente all’Amministrazione finanziaria soltanto allegando che tale azione sia oltremodo gravosa, circostanza non allegata nel caso concreto. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito respingendo il ricorso introduttivo della società per difetto di legittimazione attiva. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate, in ragione della peculiarità della questione e del consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale soltanto durante il giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1995, art. 14, comma 2

    La disposizione generale in materia di rimborso delle accise indebitamente versate è peraltro l’art. 14, comma 2 dispone che “l’accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata” e il rimborso – previsto in via generale dall’art. 9, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, che fa riferimento alle modalità stabilite dai singoli Stati membri – “deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento”.

    La disciplina del rimborso delle accise individua come riferimento il pagamento dell’imposta dovuta all’Erario dal soggetto passivo e stabilisce il termine di decadenza per la richiesta; nel quadro normativo esaminato, la legittimazione spetta al fornitore obbligato al pagamento.

  • D.Lgs. n. 504/1995, art. 53, comma 1, lett. a)

    Gli obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica sono, tra gli altri, “i soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori”.

    Per l’energia elettrica il soggetto obbligato verso l’Erario è il venditore che fattura al consumatore finale, non il consumatore che sopporta eventualmente il costo attraverso la rivalsa.

  • D.Lgs. n. 504/1995, art. 16, comma 3

    “i crediti vantati dai soggetti passivi dell’accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa”.

    La rivalsa configura un rapporto distinto da quello tributario: il suo eventuale esercizio trasferisce al consumatore il peso economico del tributo, ma non la qualità di soggetto passivo né, di per sé, la legittimazione alla richiesta di rimborso fiscale.

  • D.Lgs. n. 504/1995, art. 56, comma 1

    La disciplina della modalità di pagamento (art. 56, comma 1) per cui “l’imposta è versata dal fabbricante direttamente in tesoreria, con diritto di rivalsa sui consumatori” dalla quale ancora emerge l’estraneità di questi ultimi al pagamento dell’accisa.

    Il pagamento dell’accisa all’Erario è effettuato dal soggetto obbligato, mentre il consumatore può subirne la traslazione economica tramite rivalsa; tale traslazione non rende il consumatore parte del rapporto tributario.

  • D.L. n. 511/1988, art. 6, comma 3

    “Schema analogo è seguito per il versamento delle imposte addizionali: l’imposta è dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori quanto al consumatore, l’onere corrispondente all’imposta è su di lui traslato in virtù e nell’ambito di un fenomeno meramente economico … omissis … I due rapporti, si pongono quindi su due piani diversi: il primo ha rilievo tributario, il secondo civilistico… Dunque: il diritto al rimborso spetta esclusivamente al soggetto passivo dell’imposta, ossia al fornitore”.

    Per le addizionali sul consumo di energia elettrica il fornitore è il debitore dell’imposta nel rapporto tributario; l’eventuale addebito al consumatore opera sul distinto piano civilistico e non attribuisce al consumatore il diritto tributario al rimborso.

  • L. n. 428/1990, art. 29, comma 2

    Per il rimborso dei tributi rilevanti per l’ordinamento comunitario opera, inv2ce, la L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2, il quale stabilisce che “i diritti doganali all’importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni”.

    La disciplina del rimborso dei tributi incompatibili con il diritto dell’Unione considera il trasferimento dell’onere, ma non trasferisce per ciò solo al consumatore la titolarità dell’azione tributaria: secondo la decisione, la domanda di rimborso compete al soggetto passivo, ferma la tutela civilistica del consumatore verso il fornitore e l’eccezionale accesso diretto al rimborso nei presupposti indicati dalla Corte.

  • art. 2033 c.c.

    Il consumatore finale a cui sono state addebitate le imposte addizionali da parte del fornitore può normalmente agire nei confronti di quest’ultimo con l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito e, solo nel caso in cui alleghi che tale azione si riveli oltremodo gravosa, può direttamente richiedere il rimborso nei confronti dell’Amm.ne Finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività.

    Il consumatore può recuperare dal fornitore la quota di prezzo corrispondente al tributo indebitamente addebitato mediante l’ordinaria ripetizione dell’indebito; la domanda diretta contro l’Amministrazione finanziaria è ammessa soltanto se il consumatore allega che l’azione contro il fornitore è oltremodo gravosa.

  • art. 384 c.p.c.

    In conclusione, l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale comporta la cassazione della sentenza impugnata, in relazione all’erronea interpretazione con essa attribuita alla normativa esaminata; peraltro, non essendo necessaria l’acquisizione di ulteriori elementi di fatto, la Corte è in grado, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., di decidere la causa anche nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo.

    Quando l’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della decisione e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • Nelle controversie di rimborso delle accise sull’energia elettrica, il soggetto passivo del rapporto tributario e titolare della richiesta di rimborso all’Amministrazione finanziaria è il fornitore che fattura l’energia al consumatore finale e versa l’imposta all’Erario; il consumatore non acquista tale legittimazione per il solo fatto di averne sopportato il costo economico tramite rivalsa.
  • Il rapporto tributario tra fornitore e Amministrazione finanziaria è distinto dal rapporto civilistico tra fornitore e consumatore: l’eventuale traslazione dell’accisa nel prezzo non trasforma il consumatore in soggetto passivo dell’imposta.
  • Il consumatore al quale sia stata addebitata un’accisa indebitamente applicata può normalmente domandare al fornitore, con l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito, la restituzione della quota corrispondente; può chiedere direttamente il rimborso all’Amministrazione finanziaria soltanto allegando che l’azione contro il fornitore sia oltremodo gravosa, nel rispetto del principio unionale di effettività.
  • In assenza di una disciplina unionale delle azioni di rimborso dei tributi indebitamente versati, gli Stati membri stabiliscono i presupposti delle relative azioni, purché rispettino i principi di equivalenza ed effettività; l’onere di allegare che l’azione ordinaria rende estremamente difficile l’esercizio del diritto grava sul soggetto che chiede direttamente il rimborso.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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