Sentenza n. 918/2026 - Napoli, Sezione 6
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla domanda di conclusione del procedimento relativo al nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell’art. 22 e 23 D.Lgvo 286/98 prot. n. P-CE/L/Q/2024/100185; e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima domanda, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. La revoca del nulla osta aveva infatti definito il procedimento amministrativo e precluso la possibilità di convocazione, facendo venir meno l'utilità della decisione sull'azione avverso il silenzio. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiari caratteristiche della controversia e delle circostanze del caso concreto.
Atto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di conclusione del procedimento relativo al nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio dell'Amministrazione sulla domanda di conclusione del procedimento di primo ingresso e l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Interno di adottare un provvedimento espresso, ai sensi degli artt. 22 e 23 del d.lgs. 286/1998. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che, dopo il preavviso di revoca del 9 agosto 2024, il nulla osta era stato revocato il 5 marzo 2025 e che, il 21 novembre 2025, era stato comunque dato riscontro alla richiesta di informazioni del difensore, con contestuale notificazione del provvedimento definitivo di revoca.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata quale base normativa del procedimento relativo al nulla osta al lavoro subordinato.
art. 23 d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata quale base normativa del procedimento di primo ingresso e del relativo nulla osta.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla definizione del giudizio per il venir meno della materia del contendere.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio diviene priva di oggetto quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento espresso che definisce il procedimento cui si riferiva l'inerzia, anche se tale provvedimento è sfavorevole al ricorrente.
- La sopravvenuta adozione e notificazione del provvedimento di revoca del nulla osta, che definisce il procedimento e impedisce la convocazione dell'interessato, comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso contro il silenzio.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere rimessa alla valutazione del giudice, che può compensarle considerando le peculiarità della controversia e le circostanze concrete.
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