Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 918/2026 - Napoli, Sezione 6

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla domanda di conclusione del procedimento relativo al nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell’art. 22 e 23 D.Lgvo 286/98 prot. n. P-CE/L/Q/2024/100185; e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima domanda, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa202506011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. La revoca del nulla osta aveva infatti definito il procedimento amministrativo e precluso la possibilità di convocazione, facendo venir meno l'utilità della decisione sull'azione avverso il silenzio. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiari caratteristiche della controversia e delle circostanze del caso concreto.

TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di conclusione del procedimento relativo al nulla osta al lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio dell'Amministrazione sulla domanda di conclusione del procedimento di primo ingresso e l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Interno di adottare un provvedimento espresso, ai sensi degli artt. 22 e 23 del d.lgs. 286/1998. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che, dopo il preavviso di revoca del 9 agosto 2024, il nulla osta era stato revocato il 5 marzo 2025 e che, il 21 novembre 2025, era stato comunque dato riscontro alla richiesta di informazioni del difensore, con contestuale notificazione del provvedimento definitivo di revoca.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata quale base normativa del procedimento relativo al nulla osta al lavoro subordinato.

  • art. 23 d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata quale base normativa del procedimento di primo ingresso e del relativo nulla osta.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla definizione del giudizio per il venir meno della materia del contendere.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio diviene priva di oggetto quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento espresso che definisce il procedimento cui si riferiva l'inerzia, anche se tale provvedimento è sfavorevole al ricorrente.
  • La sopravvenuta adozione e notificazione del provvedimento di revoca del nulla osta, che definisce il procedimento e impedisce la convocazione dell'interessato, comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso contro il silenzio.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere rimessa alla valutazione del giudice, che può compensarle considerando le peculiarità della controversia e le circostanze concrete.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.