Cassazione Civile, Ordinanza n. 08515/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal mancato versamento, da parte del datore di lavoro, delle quote del trattamento di fine rapporto destinate a un fondo di previdenza complementare. Il lavoratore aveva chiesto la condanna dell'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, al pagamento delle somme in favore del fondo complementare oppure direttamente in proprio favore, sostenendo che il riscatto della posizione previdenziale non escludeva la tutela. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte l'impugnazione, ritenendo che, pur non essendo più attivabile il Fondo di garanzia ex art. 5 d.lgs. n. 80 del 1992 per effetto del riscatto della posizione, la domanda del lavoratore potesse essere riqualificata come pretesa diretta nei confronti dell'INPS quale gestore del diverso Fondo di garanzia per il t.f.r. ex art. 2 l. n. 297 del 1982, richiamando una pretesa contitolarità tra fondo e lavoratore. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, poiché la Corte territoriale aveva sostanzialmente riformulato la domanda; violazione dell'art. 2 l. n. 297 del 1982 per avere applicato la disciplina del Fondo t.f.r. fuori dal suo ambito, estendendola impropriamente alla previdenza complementare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i due motivi, richiamando un precedente conforme, e ha cassato la sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché il giudice di merito aveva deciso su una domanda diversa da quella proposta, sovrapponendo indebitamente la tutela prevista per il Fondo di garanzia della previdenza complementare con quella prevista per il Fondo di garanzia del t.f.r. La Corte ha osservato che i presupposti delle due azioni sono differenti: per la previdenza complementare occorrono l'attualità della posizione contributiva e i requisiti di accesso alla prestazione, mentre per il Fondo t.f.r. rilevano la cessazione del rapporto e l'insolvenza del datore di lavoro. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e non essendo stata proposta impugnazione incidentale sul capo sfavorevole al lavoratore, la Cassazione ha deciso nel merito, rigettando la domanda originaria proposta contro l'INPS sia in favore del fondo complementare sia in favore del lavoratore. Il ricorso è stato quindi accolto; la questione è stata dichiarata di recente emersione e le spese sono state verosimilmente compensate, come si desume dal richiamo alla novità della questione, ma il testo fornito si interrompe prima della parte finale completa.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda né attribuire un bene diverso da quello richiesto; è preclusa la decisione fondata su elementi materiali diversi da quelli costitutivi della pretesa azionata.
art. 113 c.p.c.
il principio iura novit curia consente la diversa qualificazione giuridica dei fatti, ma non autorizza a sostituire la domanda proposta con una diversa azione fondata su presupposti materiali differenti.
art. 1269 c.c.
la Corte esclude che lo schema della delegazione di pagamento sia idoneo a qualificare il rapporto tra lavoratore, datore di lavoro e fondo di previdenza complementare nel senso accolto dal giudice di merito.
art. 1270 c.c.
le regole sulla delegazione e revoca del pagamento sono incompatibili con la disciplina speciale della previdenza complementare, regolata dagli statuti e dalle norme speciali sul trasferimento e riscatto delle posizioni individuali.
art. 38 Cost.
la previdenza integrativa è ricondotta al sistema di tutela previdenziale, ma ciò non trasforma i versamenti datorali in retribuzione.
art. 2 l. n. 297 del 1982
disciplina la garanzia del t.f.r. e presuppone la cessazione del rapporto di lavoro e l'insolvenza del datore; non è applicabile per ricavare una tutela diretta delle quote destinate alla previdenza complementare.
art. 5 d.lgs. n. 80 del 1992
prevede il Fondo di garanzia per la previdenza complementare; la tutela opera per l'omesso versamento dei contributi al fondo, ma non legittima la richiesta di restituzione degli importi direttamente al lavoratore secondo la ricostruzione accolta dalla Corte di merito.
art. 8 d.lgs. n. 252 del 2005
conferma che il finanziamento delle forme pensionistiche complementari avviene mediante contributi del lavoratore, del datore o del committente e mediante il tfr, con natura previdenziale e non retributiva dei versamenti.
art. 11 d.lgs. n. 252 del 2005
non consente, nel caso esaminato, l'intervento del Fondo di garanzia una volta intervenuto il riscatto della posizione assicurativa.
art. 14 d.lgs. n. 252 del 2005
le modalità di trasferimento, permanenza e riscatto delle posizioni individuali sono rimesse alla disciplina speciale del sistema complementare; dopo l'adesione non è configurabile una revoca in senso civilistico.
art. 1, comma 1, lett. c), l. n. 243 del 2004
la riforma è finalizzata a sostenere e favorire lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari.
art. 1, comma 2, lett. e), n. 8, l. n. 243 del 2004
riconosce ai fondi pensione la contitolarità del diritto alla contribuzione e la legittimazione a far valere contributi omessi e il danno da mancati rendimenti.
art. 141 TUE
la nozione europea di retribuzione non è ritenuta pertinente a includere le somme trattenute e destinate al fondo complementare.
art. 360 c.p.c., n. 4
è il parametro processuale con cui è stato denunciato il vizio di nullità per ultrapetizione.
art. 2697 c.c.
non è espressamente richiamato come ratio centrale, ma rileva sul piano generale del riparto degli oneri probatori nella valutazione della domanda; il testo non sviluppa una specifica massima su tale norma.
Massime di principio
- Nel giudizio civile il potere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti secondo iura novit curia non consente di sostituire d'ufficio la domanda proposta con un'azione diversa, fondata su presupposti materiali e fatti costitutivi differenti.
- Vi è ultrapetizione quando la decisione attribuisce un bene diverso da quello domandato o applica una disciplina che presuppone elementi costitutivi non dedotti in giudizio.
- I versamenti destinati alla previdenza complementare mantengono natura previdenziale e non si trasformano in retribuzione per il solo fatto di essere alimentati, in tutto o in parte, da trattenute sullo stipendio o dal t.f.r.
- La previdenza complementare è disciplinata da una normativa speciale che regola adesione, finanziamento, trasferimento e riscatto delle posizioni individuali; non è consentito applicare in modo automatico la disciplina del Fondo di garanzia del t.f.r. a fattispecie che attengono al diverso fondo pensionistico.
- Il Fondo di garanzia previsto per la previdenza complementare tutela l'omesso versamento dei contributi al fondo, ma non legittima una pretesa di restituzione diretta degli importi in favore del lavoratore quando la posizione sia stata riscattata o comunque quando manchino i presupposti specifici della prestazione richiesta.
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