Sentenza n. 5763/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del decreto di revoca del permesso U.E. per soggiornanti di lungo periodo e di contestuale diniego di rilascio del permesso di soggiorno ordinario, emesso dal Questore di Napoli il 13/10/2025 e notifica alla ricorrente presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli il 03/11/2025, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Napoli del 13 ottobre 2025 di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e contestuale diniego di rilascio di un permesso di soggiorno ordinario
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, cittadina filippina presente in Italia dal 1991 e titolare dal 2003 di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, aveva chiesto il 5 dicembre 2023 l'aggiornamento del titolo. La Questura ha rilevato un'assenza dall'Italia dall'8 ottobre 2020 all'8 settembre 2022, superiore a dodici mesi consecutivi, e ha revocato il titolo, negando anche un permesso ordinario per asserita totale assenza di capacità reddituale. La ricorrente ha dedotto violazione delle garanzie partecipative, omessa o apparente valutazione delle osservazioni trasmesse via PEC il 18 dicembre 2024 in risposta al preavviso di rigetto, difetto di istruttoria e motivazione e travisamento dei fatti. Ha sostenuto che il rientro, inizialmente programmato per il 30 giugno 2021, era stato impedito dalle restrizioni pandemiche e dalla chiusura delle frontiere filippine, documentando inoltre il rientro nel settembre 2022 e la permanenza dei legami familiari e anagrafici in Italia. Ha contestato altresì il diniego del permesso ordinario: dopo il rientro aveva svolto, dal 20 settembre 2022 al 30 settembre 2025, lavoro domestico a tempo indeterminato per 25 ore settimanali e con retribuzione mensile di 600 euro, con versamenti contributivi regolari; ha prodotto documentazione lavorativa, contributiva e abitativa. Ha invocato infine la necessità di una valutazione autonoma del rilascio di un diverso titolo ai sensi dell'art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998 e del proprio radicamento in Italia.
La decisione
Il ricorso è accolto integralmente e il decreto è annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Il TAR ha ritenuto decisivo che il decreto affermasse erroneamente l'assenza di osservazioni, mentre la ricevuta PEC comprovava l'invio tempestivo di memorie e documenti pertinenti: la Questura ha quindi omesso di valutarli, in violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, con travisamento del presupposto, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Le osservazioni documentavano il biglietto di rientro previsto per il 30 giugno 2021 e l'impossibilità materiale di rientrare prima della riapertura delle frontiere filippine nel 2022; l'Amministrazione avrebbe dovuto valutarle anche rispetto alla sussistenza di gravi e comprovati motivi o di forza maggiore, senza applicare automaticamente la causa di revoca per assenza ultrannuale. Quanto al diniego del permesso ordinario, l'art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998 impone una verifica autonoma, fondata su un'istruttoria completa e aggiornata. La conclusione di totale assenza di capacità reddituale era incompatibile con il rapporto di lavoro e i contributi regolarmente versati per circa tre anni; la cessazione del rapporto, avvenuta il 30 settembre 2025, non dispensava da una valutazione effettiva della storia lavorativa e della situazione aggiornata. Anche il lungo radicamento in Italia, la residenza dal 1991 e i legami familiari richiedevano un approfondimento e una motivazione adeguata. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. 286/1998
Si configura così una causa di revoca costruita dal legislatore sul presupposto oggettivo del protratto allontanamento, nella prospettiva di tutelare l'effettività del legame tra il soggiornante di lungo periodo e il territorio dell'Unione.
La causa di revoca considera l'assenza dal territorio dell'Unione per dodici mesi consecutivi, ma, secondo la decisione, non va applicata automaticamente quando siano state dedotte e documentate circostanze eccezionali o di forza maggiore che abbiano impedito il rientro; l'Amministrazione deve verificarle.
art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998
In tale quadro si innesta la disciplina generale del procedimento amministrativo.
Il comma 9 riconosce che la revoca del permesso di lungo periodo non esclude necessariamente ogni ulteriore titolo di soggiorno e impone una verifica autonoma dei presupposti per il rilascio di un permesso ordinario, su istruttoria completa e aggiornata.
art. 10-bis l. 241/1990
Tale obbligo non è un mero adempimento formale, costituendo piuttosto il presidio normativo dell'effettività del contraddittorio procedimentale e della completezza dell'istruttoria, al fine di impedire che la decisione amministrativa si fondi su una rappresentazione inesatta o monca dei fatti rilevanti.
L'Amministrazione deve consentire la presentazione delle osservazioni e dar conto nel provvedimento finale del loro mancato accoglimento; ignorare osservazioni tempestivamente presentate e pertinenti integra un deficit sostanziale di contraddittorio, istruttoria e motivazione.
Massime di principio
- La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo fondata sull'assenza dal territorio dell'Unione per oltre dodici mesi non può essere applicata in modo automatico quando l'interessato deduca e documenti gravi motivi o cause di forza maggiore che abbiano impedito il rientro. L'Amministrazione deve consentire la partecipazione e valutare concretamente tali circostanze prima di decidere.
- Se il provvedimento finale afferma che l'interessato non ha presentato osservazioni, ma la documentazione prova l'invio tempestivo di memorie pertinenti, l'errore sul fatto impedisce la valutazione delle deduzioni e integra un vizio sostanziale di istruttoria e motivazione, oltre alla violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990.
- La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non assorbe la distinta valutazione richiesta per l'eventuale rilascio di un permesso ordinario ai sensi dell'art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998. Il diniego del titolo ordinario deve fondarsi su un'istruttoria autonoma, completa e aggiornata.
- La conclusione amministrativa di totale assenza di capacità reddituale deve essere confrontata con la documentazione attendibile di un rapporto di lavoro e dei relativi contributi; la cessazione recente dell'impiego non esonera dall'esaminare la durata e la regolarità dell'attività lavorativa e la situazione complessiva dell'interessato.
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