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Sentenza

Sentenza n. 5763/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del decreto di revoca del permesso U.E. per soggiornanti di lungo periodo e di contestuale diniego di rilascio del permesso di soggiorno ordinario, emesso dal Questore di Napoli il 13/10/2025 e notifica alla ricorrente presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli il 03/11/2025, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202507391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Napoli del 13 ottobre 2025 di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e contestuale diniego di rilascio di un permesso di soggiorno ordinario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, cittadina filippina presente in Italia dal 1991 e titolare dal 2003 di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, aveva chiesto il 5 dicembre 2023 l'aggiornamento del titolo. La Questura ha rilevato un'assenza dall'Italia dall'8 ottobre 2020 all'8 settembre 2022, superiore a dodici mesi consecutivi, e ha revocato il titolo, negando anche un permesso ordinario per asserita totale assenza di capacità reddituale. La ricorrente ha dedotto violazione delle garanzie partecipative, omessa o apparente valutazione delle osservazioni trasmesse via PEC il 18 dicembre 2024 in risposta al preavviso di rigetto, difetto di istruttoria e motivazione e travisamento dei fatti. Ha sostenuto che il rientro, inizialmente programmato per il 30 giugno 2021, era stato impedito dalle restrizioni pandemiche e dalla chiusura delle frontiere filippine, documentando inoltre il rientro nel settembre 2022 e la permanenza dei legami familiari e anagrafici in Italia. Ha contestato altresì il diniego del permesso ordinario: dopo il rientro aveva svolto, dal 20 settembre 2022 al 30 settembre 2025, lavoro domestico a tempo indeterminato per 25 ore settimanali e con retribuzione mensile di 600 euro, con versamenti contributivi regolari; ha prodotto documentazione lavorativa, contributiva e abitativa. Ha invocato infine la necessità di una valutazione autonoma del rilascio di un diverso titolo ai sensi dell'art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998 e del proprio radicamento in Italia.

La decisione

Il ricorso è accolto integralmente e il decreto è annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Il TAR ha ritenuto decisivo che il decreto affermasse erroneamente l'assenza di osservazioni, mentre la ricevuta PEC comprovava l'invio tempestivo di memorie e documenti pertinenti: la Questura ha quindi omesso di valutarli, in violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, con travisamento del presupposto, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Le osservazioni documentavano il biglietto di rientro previsto per il 30 giugno 2021 e l'impossibilità materiale di rientrare prima della riapertura delle frontiere filippine nel 2022; l'Amministrazione avrebbe dovuto valutarle anche rispetto alla sussistenza di gravi e comprovati motivi o di forza maggiore, senza applicare automaticamente la causa di revoca per assenza ultrannuale. Quanto al diniego del permesso ordinario, l'art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998 impone una verifica autonoma, fondata su un'istruttoria completa e aggiornata. La conclusione di totale assenza di capacità reddituale era incompatibile con il rapporto di lavoro e i contributi regolarmente versati per circa tre anni; la cessazione del rapporto, avvenuta il 30 settembre 2025, non dispensava da una valutazione effettiva della storia lavorativa e della situazione aggiornata. Anche il lungo radicamento in Italia, la residenza dal 1991 e i legami familiari richiedevano un approfondimento e una motivazione adeguata. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. 286/1998

    Si configura così una causa di revoca costruita dal legislatore sul presupposto oggettivo del protratto allontanamento, nella prospettiva di tutelare l'effettività del legame tra il soggiornante di lungo periodo e il territorio dell'Unione.

    La causa di revoca considera l'assenza dal territorio dell'Unione per dodici mesi consecutivi, ma, secondo la decisione, non va applicata automaticamente quando siano state dedotte e documentate circostanze eccezionali o di forza maggiore che abbiano impedito il rientro; l'Amministrazione deve verificarle.

  • art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998

    In tale quadro si innesta la disciplina generale del procedimento amministrativo.

    Il comma 9 riconosce che la revoca del permesso di lungo periodo non esclude necessariamente ogni ulteriore titolo di soggiorno e impone una verifica autonoma dei presupposti per il rilascio di un permesso ordinario, su istruttoria completa e aggiornata.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Tale obbligo non è un mero adempimento formale, costituendo piuttosto il presidio normativo dell'effettività del contraddittorio procedimentale e della completezza dell'istruttoria, al fine di impedire che la decisione amministrativa si fondi su una rappresentazione inesatta o monca dei fatti rilevanti.

    L'Amministrazione deve consentire la presentazione delle osservazioni e dar conto nel provvedimento finale del loro mancato accoglimento; ignorare osservazioni tempestivamente presentate e pertinenti integra un deficit sostanziale di contraddittorio, istruttoria e motivazione.

Massime di principio

  • La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo fondata sull'assenza dal territorio dell'Unione per oltre dodici mesi non può essere applicata in modo automatico quando l'interessato deduca e documenti gravi motivi o cause di forza maggiore che abbiano impedito il rientro. L'Amministrazione deve consentire la partecipazione e valutare concretamente tali circostanze prima di decidere.
  • Se il provvedimento finale afferma che l'interessato non ha presentato osservazioni, ma la documentazione prova l'invio tempestivo di memorie pertinenti, l'errore sul fatto impedisce la valutazione delle deduzioni e integra un vizio sostanziale di istruttoria e motivazione, oltre alla violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990.
  • La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non assorbe la distinta valutazione richiesta per l'eventuale rilascio di un permesso ordinario ai sensi dell'art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998. Il diniego del titolo ordinario deve fondarsi su un'istruttoria autonoma, completa e aggiornata.
  • La conclusione amministrativa di totale assenza di capacità reddituale deve essere confrontata con la documentazione attendibile di un rapporto di lavoro e dei relativi contributi; la cessazione recente dell'impiego non esonera dall'esaminare la durata e la regolarità dell'attività lavorativa e la situazione complessiva dell'interessato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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