Cassazione Civile, Ordinanza n. 23305/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, emessi ai sensi dell'accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, con recupero a tassazione di maggiori redditi imponibili e conseguente IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi. Gli atti si fondavano sulla disponibilità di beni ritenuti indici di capacità contributiva, tra cui l'abitazione principale, un autocarro in comproprietà e due autovetture di proprietà esclusiva. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva parzialmente riformato la decisione rideterminando i maggiori imponibili. In Cassazione la contribuente aveva proposto ricorso affidato a due motivi; l'Agenzia si era costituita con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Prima dell'adunanza, però, la contribuente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dalla parte, in relazione all'adesione alla definizione agevolata c.d. rottamazione ter e con notifica della rinuncia all'Ufficio e all'Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla contribuente, intervenuta dopo l'adesione alla definizione agevolata e comunicata alle controparti, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, richiamando l'espressa adesione dell'Amministrazione finanziaria, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura proposta avverso la sentenza tributaria regionale.
Norme richiamate
art. 38, comma quarto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma posta a base dell'accertamento sintetico per maggior reddito fondato su indici di capacità contributiva.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
testo normativo richiamato quale disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3
richiamato come base della definizione agevolata alla quale la contribuente ha aderito, impegnandosi a rinunciare all'impugnazione.
art. 372 c.p.c.
richiamato per la notificazione della dichiarazione di rinuncia alle controparti.
art. 391 c.p.c.
norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.
d.l. n. 119/2018
richiamato in relazione alla definizione agevolata e alla disciplina delle spese/conseguenze processuali.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente depositata e portata a conoscenza delle controparti, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
- L'adesione del contribuente a una definizione agevolata della pretesa fiscale può comportare l'impegno a rinunciare all'impugnazione dell'atto impositivo e, una volta formalizzata la rinuncia, arresta il giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese quando risulti l'adesione della parte pubblica alla definizione o comunque una situazione processuale che giustifichi la compensazione.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, non si procede alla statuizione sul merito delle censure né sulla debenza dell'ulteriore contributo unificato se non ricorrono i presupposti processuali indicati dalla Corte.
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