Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16876/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato al ricorrente il beneficio della sospensione condizionale della pena originariamente concesso con sentenza divenuta definitiva il 2 marzo 2018. La revoca è stata disposta perché il condannato, nel periodo compreso tra il 12 dicembre 2018 e il 10 ottobre 2019, quindi entro il quinquennio rilevante, ha commesso altro delitto per il quale è intervenuta condanna a pena detentiva non sospesa (due anni e quattro mesi di reclusione e 4.000 euro di multa), divenuta definitiva il 10 febbraio 2024. Con il ricorso si deduceva inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 168 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il quinquennio non dovesse decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio, ma dal momento in cui il reato revocante sarebbe stato commesso nel 2007.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha confermato la correttezza dell'operato del giudice dell'esecuzione, affermando che, ai fini della revoca della sospensione condizionale, il quinquennio decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio; se nel quinquennio il condannato commette un altro delitto per il quale riporti condanna a pena detentiva non sospesa, il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 168 c.p.

    La revoca della sospensione condizionale della pena consegue alla commissione, entro il quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, di un altro delitto per il quale sia irrogata pena detentiva non sospesa.

Massime di principio

  • Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il quinquennio previsto dalla legge decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, non dal momento di commissione del reato successivamente accertato.
  • Quando il condannato riporti, entro quel quinquennio, una nuova condanna a pena detentiva non sospesa per altro delitto, il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio in via vincolata.
  • La verifica della meritevolezza per l'eventuale concessione o reiterazione del beneficio appartiene al giudice della cognizione; in sede esecutiva rileva soltanto la sussistenza del presupposto legale della revoca.
  • Un ricorso che proponga un'interpretazione dell'art. 168 c.p. in contrasto palese con il dato normativo e con giurisprudenza consolidata può essere dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativi
RamiEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.