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Circolare

Circolare numero 287 del 16-12-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la nuova disciplina, introdotta dall'art. 1, comma 8, del D.L. n. 324/1993 convertito nella legge n. 423/1993, relativa ai dipendenti pubblici e privati nominati amministratori straordinari delle Unità Sanitarie Locali. La nomina comporta il collocamento in aspettativa senza assegni, con utilità del periodo ai fini pensionistici, previdenziali e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati devono continuare a versare i contributi previdenziali e assistenziali, calcolati sulla retribuzione teorica, salvo poi ottenere il rimborso dalle USL competenti, che recuperano le quote a carico dell'interessato. Viene inoltre confermata l'abrogazione della precedente norma del D.L. n. 35/1991.

Collocamento in aspettativa senza assegni degli amministratori straordinari delle USL e versamento contributivo

Collocamento in aspettativa degli amministratori straordinari delle USL

La circolare chiarisce gli effetti della nuova disciplina introdotta dall'art. 1, comma 8, del D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito nella legge 27 ottobre 1993, n. 423, che ha sostituito la precedente previsione di cui all'art. 1, comma 12, del D.L. 6 febbraio 1991, n. 35, convertito nella legge 4 aprile 1991, n. 111. L'intervento normativo riguarda i dipendenti pubblici e privati nominati amministratori straordinari delle Unità Sanitarie Locali.

Ambito soggettivo e effetto della nomina

La nomina ad amministratore straordinario determina, per i dipendenti pubblici e per quelli privati, il collocamento in aspettativa senza assegni. La circolare evidenzia espressamente la novità della parificazione dei lavoratori privati ai pubblici, con conseguente applicazione della medesima disciplina in materia di aspettativa.

Valenza del periodo di aspettativa

Il periodo di aspettativa è riconosciuto utile:

  • ai fini del trattamento di quiescenza;
  • ai fini della previdenza;
  • ai fini dell'anzianità di servizio.

Tale previsione assicura continuità, sotto il profilo previdenziale e dell'anzianità, al rapporto di impiego durante l'incarico di amministratore straordinario.

Obblighi delle amministrazioni e dei datori di lavoro

Durante il periodo di aspettativa, le amministrazioni di appartenenza e i datori di lavoro privati devono proseguire il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. I contributi devono comprendere anche le quote a carico del dipendente e sono calcolati come se il lavoratore fosse rimasto in servizio.

Per quanto riguarda i datori di lavoro privati, la circolare precisa che i contributi vanno commisurati alla retribuzione teorica del dipendente, ossia a quella che sarebbe stata corrisposta in attività di servizio, richiamando la circolare n. 279 dell'11 novembre 1992.

Rimborso degli oneri e recupero delle quote

Gli oneri contributivi sostenuti sono rimborsati dalle USL competenti al datore di lavoro con il quale l'amministratore straordinario intrattiene il rapporto di impiego in posizione di aspettativa. Le USL, una volta rimborsate le somme, procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato.

Effetto abrogativo della nuova norma

La circolare ribadisce infine che il comma 12 dell'art. 1 del D.L. n. 35/1991 è abrogato. La nuova disciplina sostituisce integralmente la precedente regolamentazione e costituisce il riferimento applicativo per la gestione dell'aspettativa e degli oneri contributivi connessi alla nomina ad amministratore straordinario delle USL.

Punti principali

Nuova disciplina e abrogazione della norma precedente

L'art. 1, comma 12, del D.L. 6 febbraio 1991, n. 35, convertito nella legge 4 aprile 1991, n. 111, viene abrogato e sostituito dall'art. 1, comma 8, del D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993, n. 423. La circolare riporta il testo dei periodi quinto e sesto del comma 8, che costituisce la nuova base normativa della materia.

Estensione ai dipendenti privati

La principale innovazione è la parificazione dei dipendenti privati a quelli pubblici nominati amministratori straordinari delle Unità Sanitarie Locali. Per entrambi i soggetti la nomina determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il relativo periodo è valido ai fini del trattamento di quiescenza, della previdenza e dell'anzianità di servizio.

Obblighi contributivi durante l'aspettativa

Le amministrazioni di appartenenza devono versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo di aspettativa, comprensivi delle quote a carico del dipendente. I contributi assistenziali sono calcolati sul trattamento stipendiale spettante al lavoratore e, per i datori di lavoro privati, devono essere determinati in relazione alla retribuzione teorica che sarebbe stata corrisposta in servizio.

Rimborso degli oneri da parte delle USL

Gli oneri contributivi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche e dai datori di lavoro privati sono rimborsati dalle USL competenti. Le USL interessate provvedono poi a recuperare le quote a carico dell'interessato, mantenendo il collegamento economico tra il periodo di aspettativa e il rapporto di impiego.

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