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Circolare

Circolare numero 289 del 21-12-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per gli allievi dei cantieri scuola, il contributo di malattia va considerato interamente dovuto per le prestazioni del Servizio Sanitario nella misura complessiva del 7,50%, superando il precedente indirizzo del 1984. Dal mese di dicembre 1993 i relativi contributi sanitari devono essere versati separatamente con mod. DM10/S. Restano invece da denunciare e versare con i modelli DM10/1 e DM10/2, insieme ai contributi previdenziali, solo il contributo dello 0,31% per la maternità. Per l’anno 1993 la Direzione Generale provvederà ad attribuire alle Regioni il contributo del 2,50% già versato per tali allievi.

Contributi sanitari per gli allievi dei cantieri scuola: aliquota dovuta e modalità di versamento

Contributi sanitari per gli allievi dei cantieri scuola

La circolare interviene sulla corretta qualificazione e sulle modalità di versamento dei contributi sanitari dovuti per gli allievi dei cantieri scuola. L’obiettivo è uniformare il trattamento contributivo, alla luce di quesiti interpretativi e del precedente indirizzo amministrativo.

Riesame del precedente orientamento

La questione viene riesaminata in considerazione del fatto che per gli allievi dei cantieri scuola non è riconosciuto il diritto alle prestazioni economiche di malattia, come già precisato nel messaggio n. 29315 del 15 dicembre 1984. In via generale, la mancanza dell’obbligo per l’Istituto di erogare l’indennità economica di malattia comporta anche la corrispondente assenza dell’obbligo del datore di lavoro di versare il relativo contributo.

Aliquota dovuta e superamento del precedente indirizzo

Alla luce di tale principio, la circolare stabilisce che il contributo di malattia per gli allievi dei cantieri scuola, nella misura complessiva del 7,50%, è interamente dovuto per le prestazioni del Servizio Sanitario. Viene quindi considerato superato l’orientamento contenuto nella circolare n. 2401 R.C.V./209 dell’11 ottobre 1984.

A tale aliquota si aggiunge:

  • il contributo dello 0,31% per il finanziamento della prestazione economica di maternità;
  • gli altri contributi previdenziali previsti dalla legge 6 agosto 1975, n. 418.

Modalità operative di versamento

A decorrere dalla denuncia dei contributi relativi al mese di dicembre 1993, da presentare entro il 20 gennaio 1994, gli enti gestori di cantieri di lavoro devono provvedere al versamento dei contributi sanitari per gli allievi tramite l’apposito mod. DM10/S, calcolando l’aliquota complessiva del 7,50%.

Resta invece invariato il versamento, con i modd. DM10/2 e DM10/1 e unitamente ai contributi previdenziali, del solo contributo per le prestazioni economiche di maternità nella misura dello 0,31%.

Regolarizzazione dell’anno 1993

Per l’anno 1993, la Direzione Generale provvederà ad attribuire alle Regioni il contributo del 2,50% versato per gli allievi dei cantieri scuola mediante i modd. DM10/1 e DM10/2. Questa previsione completa il riepilogo degli effetti transitori relativi all’anno di riferimento.

Punti principali

Riesame della contribuzione di malattia

A seguito dei quesiti pervenuti, la questione della contribuzione di malattia per gli allievi dei cantieri scuola è stata riesaminata, tenendo conto del fatto che a tale personale non spetta il diritto alle prestazioni economiche di malattia, come già indicato nel messaggio n. 29315 del 15 dicembre 1984.

Nuova qualificazione del contributo sanitario

La circolare precisa che, poiché in linea generale l’assenza dell’obbligo dell’Istituto di corrispondere l’indennità economica di malattia comporta anche l’assenza dell’obbligo datoriale di versare il relativo contributo, il contributo di malattia per gli allievi dei cantieri scuola deve essere considerato integralmente dovuto per le prestazioni del Servizio Sanitario. Viene quindi superato l’orientamento contenuto nella circolare n. 2401 R.C.V./209 dell’11 ottobre 1984.

Aliquote applicabili

Per gli allievi dei cantieri scuola l’aliquota complessiva per l’assistenza di malattia è pari al 7,50%. A tale importo si aggiunge il contributo dello 0,31% per il finanziamento della prestazione economica di maternità, oltre agli altri contributi previdenziali previsti dalla legge 6 agosto 1975, n. 418.

Modalità di versamento dal dicembre 1993

A decorrere dalla denuncia dei contributi relativi al mese di dicembre 1993, da presentare entro il 20 gennaio 1994, gli enti gestori di cantieri di lavoro devono versare i contributi sanitari per gli allievi utilizzando l’apposito mod. DM10/S, calcolando l’aliquota complessiva del 7,50%.

Contributo di maternità e contributi previdenziali

Resta ferma la denuncia e il versamento, tramite i modd. DM10/2 e DM10/1 unitamente ai contributi previdenziali, del solo contributo per le prestazioni economiche di maternità nella misura dello 0,31%.

Regolazione per l’anno 1993

Per l’anno 1993 la Direzione Generale attribuirà alle Regioni il contributo del 2,50% versato per gli allievi dei cantieri scuola mediante i modd. DM10/1 e DM10/2.

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