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Circolare

Circolare numero 286 del 14-12-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le pensioni di categoria PMS liquidate in favore del personale amministrativo o di Stato maggiore navigante già iscritto alla Gestione Speciale della soppressa C.N.P.M., chiarendo criteri di calcolo, retribuzione pensionabile, requisiti e modalità di ricostituzione. Conferma l’applicazione delle vecchie norme fino al 1 settembre 1989 e il doppio sistema di calcolo per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1980 al 30 settembre 1989, con pagamento del trattamento più favorevole. Fornisce inoltre indicazioni operative per le riliquidazioni conseguenti a interventi normativi o a sentenze della Corte Costituzionale, nonché per la gestione delle variazioni della posizione pensionistica.

Istruzioni per il calcolo e la ricostituzione delle pensioni PMS dei lavoratori marittimi

Istruzioni per il calcolo e la ricostituzione delle pensioni PMS dei lavoratori marittimi

La circolare fornisce istruzioni operative per la gestione delle pensioni di categoria PMS liquidate in favore del personale amministrativo e di Stato maggiore navigante già iscritto alla Gestione Speciale della soppressa C.N.P.M. Il documento si inserisce nel quadro delle precedenti istruzioni e chiarisce sia i criteri di calcolo secondo la normativa previgente sia le modalità di ricostituzione in caso di variazioni o interventi normativi.

Ambito di applicazione e quadro normativo

La circolare richiama la precedente n. 138.2088 dell’8 settembre 1987 e precisa che le disposizioni delle leggi n. 658/1967 e n. 27/1973 si applicano alle pensioni PMS con decorrenza fino al 1 settembre 1989 compreso. Viene inoltre ricordato che, per effetto dell’art. 58 della legge n. 413/1984, le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1980 al 30 settembre 1989 sono state liquidate con doppio sistema di calcolo: secondo la legge n. 413/1984 e secondo le norme precedenti, dovendosi corrispondere il trattamento più favorevole.

Prestazioni pensionistiche e requisiti

Per il personale in ruolo organico appartenente ai servizi amministrativi e allo Stato maggiore navigante, la circolare riepiloga le prestazioni previste dalle leggi n. 658/1967 e n. 27/1973:

  • pensione di vecchiaia: 60 anni di età e 20 anni di contribuzione per gli uomini, 55 anni e 20 anni per le donne; in alternativa 65 anni e 10 anni di contribuzione per gli uomini, 60 anni e 10 anni per le donne;
  • pensione di anzianità: a qualsiasi età con 35 anni di contribuzione;
  • pensione di invalidità: 5 anni di contribuzione per gli invalidi ai sensi dell’art. 72 del T.U. sulla previdenza marinara;
  • pensione privilegiata per inabilità alla navigazione: anche un solo giorno di contribuzione, se l’inabilità permanente dipende da infortunio durante l’imbarco o da causa di servizio;
  • pensione ai superstiti e pensione privilegiata ai superstiti: con applicazione delle norme e delle aliquote dell’assicurazione generale obbligatoria.

Posizione assicurativa e periodi utili

La posizione assicurativa delle pensioni PMS non è gestita con procedure automatizzate, ma con sistemi tradizionali. Per i periodi fino al 31 dicembre 1979 i dati devono essere richiesti all’Ufficio Fondi Speciali - N.E. della Sede di Roma EUR, indicando generalità complete del marittimo, ruolo organico e società P.I.N. datrice di lavoro; i dati sono trasmessi con il modello PM GS 01. Per i periodi dal 1 gennaio 1980 in poi, i dati sono invece reperiti presso le Sedi competenti.

Sono utili alla liquidazione:

  • i periodi di iscrizione alla Gestione Speciale;
  • i periodi di navigazione anteriori al 1 settembre 1967 per il personale di Stato maggiore navigante, se non utilizzati ai fini pensionistici;
  • i riscatti di servizio presso società di navigazione sovvenzionate dallo Stato prima dell’immissione nei ruoli organici;
  • i periodi di navigazione mercantile con contribuzione alla Gestione marittimi, limitatamente al periodo iniziale minimo utile ai titoli professionali, fino a un massimo di 4 anni;
  • i periodi di malattia documentati dalle Casse Marittime dopo il 31 agosto 1967, senza retribuzione o con retribuzione ridotta, purché non vi sia stato altro rapporto assicurativo operativo.

Per i periodi di lavoro a terra, la posizione assicurativa è costituita secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria.

Retribuzione pensionabile

La retribuzione pensionabile è determinata, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 27/1973, con riferimento alla retribuzione riferibile all’iscritto alla data di cessazione del rapporto di lavoro, in relazione al grado e all’anzianità maturati nell’ultimo triennio di servizio, così da ottenere la retribuzione media annua.

Per il personale amministrativo sono considerati, tra gli altri, stipendio, complemento stipendio, aumenti periodici di anzianità, indennità di contingenza, indennità di grado, indennità sostitutiva di mensa, indennità sostitutiva dei compensi per straordinario per i funzionari, soprassoldo autisti e motoscafisti, eventuali assegni ad personam e tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive, comprese le interessenze.

Per lo Stato maggiore navigante si considerano paga, complemento paga, aumenti periodici di anzianità, indennità di grado, indennità di contingenza, panatica convenzionale, eventuali assegni ad personam e tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive, comprese le interessenze.

Gli altri elementi retributivi con contribuzione in regime comune sono computati nella misura del 40% dell’importo complessivo effettivamente percepito negli ultimi 36 mesi di servizio, nei limiti del massimale retributivo previsto dall’assicurazione comune. I dati sono trasmessi dalle Società P.I.N. con i modelli CI 26C per il personale amministrativo e CI 27C per lo Stato maggiore navigante.

Determinazione dell’importo della pensione

La pensione in regime di Gestione Speciale è calcolata in tanti quarantesimi dell’80% della media annua delle retribuzioni pensionabili quanti sono gli anni di iscrizione alla Gestione Speciale. La frazione di anno pari o superiore a 6 mesi vale come anno intero.

Se il trattamento risultante dalle norme della Gestione Speciale è inferiore a quello determinato con le norme dell’assicurazione comune, viene corrisposto quest’ultimo. La pensione annua complessiva è suddivisa in 13 mensilità e la tredicesima è corrisposta nel mese di dicembre, con frazionamento secondo le regole dell’AGO. I trattamenti di famiglia sono attribuiti secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria.

Trattamento minimo e massimale

La circolare stabilisce che:

  • le pensioni di vecchiaia e invalidità non possono essere inferiori a 15/40 della retribuzione pensionabile;
  • la pensione privilegiata per inabilità alla navigazione non può essere inferiore a 20/40 della retribuzione pensionabile;
  • l’importo annuo è integrato al trattamento minimo secondo le norme dell’AGO;
  • l’importo annuo non può superare il 90% della retribuzione pensionabile.

Prestazione AGO da contribuzione mista

In presenza delle condizioni previste dalle norme dell’assicurazione generale obbligatoria, l’art. 81 della legge n. 658/1967 consente la liquidazione di una prestazione esclusiva AGO, indicata come CI50P. Tale prestazione si fonda su:

  • contributi per lavoro a terra coperti dall’AGO;
  • contributi accreditati nella Gestione Marittimi della soppressa C.N.P.M. che non abbiano dato luogo a pensione;
  • contributi figurativi accreditati nell’AGO.

La prestazione AGO è posta in pagamento insieme alla pensione a carico della Gestione speciale.

Ricostituzione e variazioni della pensione

Le pensioni PMS sono soggette a variazioni per mutamenti nei dati costitutivi. La circolare distingue tra:

  • dati generali, come ufficio pagatore, Sede e delega alla riscossione;
  • composizione familiare, ai fini dei trattamenti di famiglia o della reversibilità;
  • modalità di pagamento, come sospensione o pagamento scisso;
  • dati di calcolo della pensione, riferiti a Fondo, AGO o legge n. 413.

Per le prime tre categorie valgono le regole dell’AGO. Per i dati di calcolo, invece, occorre tener conto della struttura complessa della pensione PMS, che può articolarsi su più records. L’acquisizione di nuovi dati può comportare il ricalcolo dalla decorrenza originaria o dalla decorrenza della variazione, in particolare nei casi di riscatti successivi alla liquidazione. Se i nuovi dati modificano il raffronto previsto dall’art. 58 della legge n. 413, deve essere nuovamente individuato il trattamento più favorevole.

Riliquidazioni per interventi legislativi o giurisprudenziali

Le variazioni dovute a scala mobile e adeguamenti legislativi sono applicate automaticamente. La circolare si concentra però sulle ipotesi in cui leggi o sentenze della Corte Costituzionale comportino la rielaborazione della retribuzione pensionabile.

Per la sentenza della Corte Costituzionale n. 72 del 1990, la riliquidazione è effettuata d’ufficio con effetto dal 1 gennaio 1988 secondo la circolare n. 254 del 30 novembre 1990. Per le pensioni PMS le Sedi devono acquisire la retribuzione pensionabile effettiva, senza applicazione del tetto, alla data di decorrenza della pensione, inserirla nel campo 42 del pannello FSMA13 e, se necessario, rielaborare il calcolo AGO da CI50 sulla base della retribuzione effettiva.

Per il D.P.C.M. 16 dicembre 1989, la riliquidazione avviene a domanda con effetto dal 1 gennaio 1990, oppure dal primo giorno del mese successivo alla domanda se presentata dopo il 30 giugno 1990. Il calcolo deve essere effettuato sulla base dei massimali previsti dal decreto per il periodo 1971/1984. Le Sedi devono acquisire la retribuzione pensionabile effettiva, indicare nel campo 41 il nuovo massimale se la retribuzione lo supera, inserire nel campo 40 la decorrenza della ricostituzione e, se opportuno, rielaborare il calcolo della pensione AGO da C150.

Allegati e precedenti richiamati

In allegato sono elencate le circolari e i messaggi già emanati in materia di prestazioni per i lavoratori marittimi relative alla legge n. 413/1984, a conferma del quadro applicativo di riferimento e delle precedenti istruzioni operative.

Punti principali

Ambito della circolare e finalità

La circolare integra le istruzioni già fornite con la precedente n. 138.2088 dell’8 settembre 1987 e disciplina, in particolare, le pensioni di categoria PMS (certificati n. 94, 95 e 96) liquidate al personale amministrativo o di Stato maggiore navigante già iscritto alla Gestione Speciale della soppressa C.N.P.M. L’obiettivo è consentire alle Sedi di gestire tali pensioni secondo il piano di decentramento delle ricostituzioni delle pensioni marittime. Le disposizioni richiamate sono applicabili alle pensioni PMS con decorrenza fino al 1 settembre 1989 compreso.

Prestazioni e requisiti per le pensioni PMS secondo le vecchie norme

Per il personale in ruolo organico appartenente ai servizi amministrativi e allo Stato maggiore navigante, dipendente da Società di preminente interesse nazionale e da Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, postali e commerciali, le prestazioni sono disciplinate dagli artt. 58 e seguenti della legge n. 658/1967 e dagli artt. 16 e seguenti della legge n. 27/1973. Sono previsti: pensione di vecchiaia con i requisiti di 60 anni e 20 anni di contribuzione per gli uomini o 55 anni e 20 anni per le donne, oppure 65 anni e 10 anni di contribuzione per gli uomini o 60 anni e 10 anni per le donne; pensione di anzianità a qualsiasi età con 35 anni di contribuzione; pensione di invalidità con 5 anni di contribuzione se riconosciuti invalidi ai sensi dell’art. 72 del T.U. della previdenza marinara; pensione privilegiata per inabilità alla navigazione con anche un solo giorno di contribuzione se l’inabilità permanente deriva da infortunio durante l’imbarco o per causa di servizio; pensioni ai superstiti e privilegiate ai superstiti secondo le norme e le aliquote dell’assicurazione generale obbligatoria.

Costituzione della posizione assicurativa e periodi utili

La posizione assicurativa per le pensioni PMS non è gestita tramite programmi automatizzati, ma con sistemi tradizionali. I dati assicurativi per i periodi fino al 31 dicembre 1979 vanno richiesti all’Ufficio Fondi Speciali - N.E. della Sede di Roma EUR, indicando generalità complete, ruolo organico e società P.I.N. datrice di lavoro; i dati sono trasmessi con modello PM GS 01. Per i periodi dal 1 gennaio 1980 in poi i dati sono acquisiti presso le Sedi competenti. Sono utili alla liquidazione i periodi di iscrizione alla Gestione Speciale, i periodi di navigazione anteriori al 1 settembre 1967 non utilizzati ai fini pensionistici, i riscatti per servizio presso società sovvenzionate anteriormente all’immissione nei ruoli organici, i periodi di navigazione mercantile fino a 4 anni per il periodo iniziale minimo di imbarco utile ai titoli di capitano di lungo corso e di capitano di macchina, nonché i periodi di malattia documentati dalle Casse Marittime dopo il 31 agosto 1967, purché senza retribuzione o con retribuzione ridotta e senza contemporaneo altro rapporto assicurativo. Per il lavoro a terra la posizione assicurativa si costituisce secondo le norme dell’AGO.

Retribuzione pensionabile e criteri di calcolo

La retribuzione pensionabile è determinata, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 27/1973, con riferimento alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e al grado e anzianità attribuiti nell’ultimo triennio di servizio, così da ottenere la retribuzione media annua. Per il personale amministrativo si considerano stipendio, complemento stipendio, aumenti periodici per anzianità, indennità di contingenza, indennità di grado, indennità sostitutiva di mensa, indennità sostitutiva dei compensi per straordinario per i funzionari, soprassoldo autisti e motoscafisti, eventuali assegni ad personam derivanti da accordi nazionali o aziendali, oltre a tredicesima e mensilità aggiuntive, comprese le interessenze. Per lo Stato maggiore navigante si considerano paga, complemento paga, aumenti periodici di anzianità, indennità di grado, indennità di contingenza, panatica convenzionale, eventuali assegni ad personam e tredicesima e mensilità aggiuntive. Gli altri elementi retributivi con contribuzione in regime comune sono conteggiati nella misura del 40% dell’importo complessivo percepito negli ultimi 36 mesi, fino al limite retributivo massimo dell’assicurazione comune. I dati retributivi sono trasmessi dalle Società P.I.N. con i modelli CI 26C e CI 27C; per i periodi fino al 31 dicembre 1979 sono acquisiti dall’Ufficio Fondi Speciali, per quelli successivi presso le Sedi competenti.

Misura della pensione, minimo, massimale e mensilità

La pensione in regime di Gestione Speciale è pari a tanti quarantesimi dell’80% della media annua delle retribuzioni pensionabili quanti sono gli anni di iscrizione alla Gestione Speciale; la frazione di anno pari o superiore a 6 mesi è considerata anno intero. Se il trattamento risultante dalle norme della Gestione Speciale è inferiore a quello dell’assicurazione comune, va posto in pagamento quest’ultimo. La pensione è corrisposta in 13 mensilità, con tredicesima rata a dicembre e frazionabile secondo le regole dell’AGO. I trattamenti di famiglia seguono le norme dell’assicurazione generale obbligatoria. Le pensioni di vecchiaia e invalidità non possono essere inferiori a 15/40 della retribuzione pensionabile; la pensione privilegiata per inabilità alla navigazione non può essere inferiore a 20/40. L’importo annuo è integrato al minimo secondo le norme AGO e non può superare il 90% della retribuzione pensionabile.

Prestazione AGO da contribuzione mista

Al verificarsi delle condizioni previste dall’assicurazione generale obbligatoria, l’art. 81 della legge n. 658/1967 consente la liquidazione di una prestazione esclusiva AGO (CI50P) sulla base dei contributi per lavoro a terra coperti dall’AGO, dei contributi accreditati nella Gestione Marittimi della soppressa C.N.P.M. che non abbiano dato luogo a pensione e dei contributi figurativi accreditati nell’AGO. La prestazione AGO è posta in pagamento congiuntamente alla pensione a carico della Gestione speciale.

Applicazione dell’art. 58 della legge n. 413/1984

Per le pensioni PMS con decorrenza dal 1 gennaio 1980 al 30 settembre 1989 si applica il doppio sistema di calcolo previsto dall’art. 58 della legge n. 413/1984: calcolo secondo la legge n. 413 e calcolo secondo le norme precedentemente vigenti. Viene corrisposto il trattamento più favorevole tra i due risultati.

Ricostituzione delle pensioni PMS e variazioni della posizione

Le pensioni PMS possono subire variazioni nei dati costitutivi: dati generali, composizione familiare, modalità di pagamento e dati di calcolo (Fondo, AGO da CI50, legge n. 413). Per le variazioni dei primi tre tipi si applicano le regole dell’AGO. Per le variazioni dei dati di calcolo, la particolarità deriva dal fatto che la pensione è articolata su più records di calcolo e la modifica può richiedere il ricalcolo dalla decorrenza originaria oppure dalla decorrenza della variazione, ad esempio in caso di riscatti successivi alla liquidazione. Se i nuovi dati incidono sul raffronto previsto dall’art. 58 della legge n. 413 tra vecchio e nuovo calcolo, deve essere ripetuta la scelta del trattamento più favorevole.

Riliquidazioni per interventi normativi e sentenze

Le variazioni dovute a scala mobile e adeguamenti legislativi sono applicate direttamente con procedura automatizzata. La circolare si concentra sulle ipotesi in cui disposizioni legislative o sentenze della Corte Costituzionale impongano la rielaborazione della retribuzione pensionabile. Per la sentenza della Corte Costituzionale n. 72 del 1990, la riliquidazione avviene d’ufficio con effetto dal 1 gennaio 1988 secondo la circolare n. 254 del 30 novembre 1990: per le pensioni PMS le Sedi devono acquisire la retribuzione pensionabile effettiva senza tetto alla decorrenza della pensione, inserirla nel campo 42 del pannello FSMA13 e, se necessario, rielaborare il calcolo AGO da CI50 con la retribuzione effettiva AGO. Per il D.P.C.M. 16 dicembre 1989, la riliquidazione avviene a domanda con effetto dal 1 gennaio 1990, oppure dal primo giorno del mese successivo alla domanda se presentata dopo il 30 giugno 1990, sulla base dei massimali previsti per il periodo 1971/1984; le Sedi devono acquisire la retribuzione effettiva, indicare nel campo 41 il massimale se superato, inserire nel campo 40 la decorrenza della ricostituzione e, se occorre, rielaborare il calcolo AGO da C150.

Riferimenti allegati

In allegato sono richiamate le principali circolari e i messaggi in materia di prestazioni per i lavoratori marittimi relativi alla legge n. 413/1984, tra cui le circolari dal 1989 al 1992 e vari messaggi del periodo 1985-1993, a supporto del quadro applicativo già delineato dalla circolare.

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