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Circolare

Circolare numero 281 del 10-12-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le istruzioni già impartite con le circolari n. 194/1989 e n. 27/1992 sul rilascio delle attestazioni di correntezza contributiva per imprese appaltatrici. Precisa quando una posizione debitoria può considerarsi sanata in presenza di rateazione, disciplina le richieste ancora in istruttoria, richiama l’esigenza di inviare domande complete e alle sedi competenti, introduce tempi certi per alcune richieste di enti pubblici e chiede alle aziende una dichiarazione su tutte le posizioni contributive intestate alla stessa impresa.

Modifiche alle disposizioni sul rilascio delle attestazioni di correntezza e correttezza contributiva

Attestazioni di correntezza contributiva: modifiche e integrazioni operative

La circolare introduce modifiche alle istruzioni già impartite con le circolari n. 194 del 4.9.1989 e n. 27 del 30.1.1992 in materia di rilascio delle attestazioni di correntezza e correttezza contributiva richieste, in particolare, dalle aziende appaltatrici di opere pubbliche. Le nuove indicazioni mirano a rendere più rigorose e omogenee le verifiche, chiarendo quando una posizione debitoria possa dirsi sanata, come trattare le domande ancora in istruttoria e quali cautele adottare per evitare il rilascio di attestazioni incomplete o riferite solo a singole posizioni contributive.

Sanatoria dell’inadempienza e rateazione

Ai fini della verifica della correntezza contributiva, la precedente disposizione che considerava perfezionata la rateazione già con la sola trasmissione della domanda al competente Comitato viene abrogata nella parte in cui la domanda era ritenuta sufficiente a sanare l’inadempienza. La circolare precisa che l’inadempienza può considerarsi sanata, e quindi può essere rilasciata l’attestazione di correntezza contributiva in assenza di altri elementi ostativi, solo quando la rateazione risulti formalmente deliberata e debitamente perfezionata.

Il perfezionamento richiede, in alternativa:

  • la formale delibera dell’Organo competente e la consegna delle cambiali rituali debitamente sottoscritte corrispondenti alle rate del piano di ammortamento notificato;
  • oppure il pagamento in contanti della prima rata definitiva e l’adempimento delle condizioni cui la rateazione era stata subordinata.

Viene quindi superata la precedente impostazione più elastica, giustificata in passato da esigenze operative ormai venute meno per la riduzione dei tempi tra domanda e decisione dell’Organo competente.

Domande di dilazione o regolarizzazione in corso di istruttoria

Se l’attestazione viene richiesta in presenza di una domanda di dilazione ancora in istruttoria, la dichiarazione deve necessariamente riportare l’esistenza dell’esposizione debitoria e della domanda pendente per la regolarizzazione. La medesima logica si applica anche alle ipotesi di domanda di regolarizzazione agevolata non definita.

La circolare sottolinea che la nuova disciplina vale per tutti i casi in cui debba essere attestata la correntezza contributiva di un’azienda, non soltanto negli appalti di opere pubbliche ma anche nei rapporti con l’Istituto connessi ad appalti di opere, forniture e servizi.

Nuovo modello di attestazione

Per uniformare e semplificare il rilascio delle dichiarazioni, viene predisposta una nuova lettera tipo che sostituisce il fac-simile allegato alla circolare n. 194 del 4.9.1989. Il modello contempla espressamente anche:

  • le richieste con regolarizzazione in corso di istruttoria;
  • le domande di regolarizzazione agevolata non ancora definite.

L’allegato stabilisce inoltre che la dichiarazione sia resa sulla base degli elementi acquisiti agli atti della Sede e che, in caso di irregolarità, la motivazione venga specificata per periodi e per tipologia di situazione debitoria o procedurale.

Richieste delle stazioni appaltanti: completezza e competenza territoriale

La circolare rileva che frequentemente le stazioni appaltanti inoltrano richieste prive di dati essenziali per identificare correttamente la ditta o l’appalto, oppure le indirizzano alla Sede INPS del luogo in cui si svolgono i lavori o direttamente alla Direzione Generale. Per evitare prassi disfunzionali, le SAP devono sensibilizzare le stazioni appaltanti operanti nel proprio ambito territoriale affinché:

  • trasmettano richieste complete delle notizie necessarie all’identificazione della ditta e dell’appalto;
  • indirizzino le richieste alla Sede INPS competente, ossia quella presso cui la ditta appaltatrice o aspirante tale è tenuta ad assolvere gli obblighi contributivi;
  • inviino la richiesta per conoscenza anche alla Sede del territorio in cui vengono eseguiti i lavori.

Termini di evasione per richieste provenienti da determinati enti pubblici

Ferme restando le valutazioni affidate al Dirigente della SAP per fattispecie particolari diverse dagli appalti di opere pubbliche, la circolare dispone che le richieste provenienti da:

  • SIP;
  • ENEL;
  • UU.SS.LL.;
  • Aziende municipalizzate;
  • Enti pubblici economici

devano essere evase con la massima sollecitudine e comunque entro trenta giorni dalla richiesta, in conformità al Regolamento di attuazione della legge 7.8.1990, n. 241, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 30.5.1991.

Verifiche su appalti, esposizioni debitorie e accertamenti ispettivi

La circolare segnala che, per le imprese che operano prevalentemente con contratti di appalto stipulati con i soggetti sopra indicati, l’Istituto riscontra spesso consistenti esposizioni debitorie emerse solo a seguito di visite ispettive, effettuate con difficoltà per ostacoli di varia natura. Per gestire correttamente le richieste di certificazione, gli enti interessati devono essere formalmente coinvolti e invitati a comunicare:

  • gli estremi degli appalti;
  • l’incidenza della manodopera.

Sulla base di questi elementi i dirigenti SAP devono valutare la congruità dei versamenti effettuati e, se necessario, disporre mirati accertamenti ispettivi. Degli adempimenti preliminari e delle iniziative assunte in funzione del rilascio della certificazione deve essere informato l’ente richiedente.

Pluralità di posizioni contributive della stessa impresa

Un profilo particolarmente delicato riguarda le imprese intestatarie di una pluralità di posizioni contributive presso diverse SAP. La circolare evidenzia il rischio che venga rilasciata un’attestazione riferita a una posizione regolare, trascurando altre posizioni aperte presso sedi diverse e non regolari, con la conseguenza di consentire a un’impresa inadempiente di partecipare formalmente alle gare o di ottenere la liquidazione delle spettanze.

In attesa di meccanismi automatizzati di controllo, già allo studio, le SAP devono quindi richiedere alle aziende interessate, come condizione per il rilascio dell’attestazione di correttezza e correntezza contributiva, una dichiarazione di responsabilità dalla quale risultino tutte le posizioni contributive intestate alla medesima impresa.

Contenuto della lettera allegata

L’allegato riporta un modello di risposta all’ente e alla ditta, nel quale la Sede può dichiarare che l’impresa:

  • può essere considerata al corrente con gli obblighi contributivi;
  • oppure non può essere considerata al corrente, specificandone le ragioni.

Le cause di irregolarità previste dal modello includono:

  • omesso versamento dei contributi per determinati periodi;
  • domanda di pagamento dilazionato ancora in fase istruttoria;
  • domanda di regolarizzazione agevolata con pagamenti rateali in corso o non ultimati;
  • domanda di regolarizzazione ancora in istruttoria.

Il modello precisa inoltre che la dichiarazione viene rilasciata allo stato degli atti, non produce effetto liberatorio nei confronti della ditta e non pregiudica l’azione dell’Istituto per l’accertamento e il recupero di eventuali partite contributive che risultassero successivamente dovute. Di tali eventualità deve essere data tempestiva informazione all’amministrazione richiedente.

Punti principali

Revisione delle regole sulla rateazione e sulla sanatoria dell’inadempienza

Viene abrogata la precedente previsione secondo cui la rateazione poteva considerarsi perfezionata già con la sola trasmissione della domanda al competente Comitato, sebbene con parere favorevole della Sede. D’ora in poi l’inadempienza oggetto di domanda di rateazione può considerarsi sanata solo quando la rateazione sia formalmente deliberata e debitamente perfezionata, cioè con delibera dell’Organo competente e consegna delle cambiali sottoscritte corrispondenti alle rate del piano di ammortamento, oppure con il pagamento in contanti della prima rata definitiva e l’adempimento delle eventuali condizioni poste alla rateazione.

Gestione delle richieste di attestazione in presenza di domanda di dilazione o regolarizzazione

Se la richiesta di attestazione riguarda una situazione con domanda di dilazione ancora in istruttoria, la dichiarazione deve dare conto dell’esposizione debitoria e della domanda pendente per la regolarizzazione. La stessa impostazione vale anche per le ipotesi di domanda di regolarizzazione agevolata non definita. Viene inoltre sostituito il precedente fac-simile con una nuova lettera tipo, che contempla espressamente queste casistiche.

Estensione dell’ambito applicativo delle istruzioni

Le regole aggiornate devono essere applicate in tutti i casi in cui occorra attestare la correntezza contributiva di un’azienda, quindi non solo negli appalti di opere pubbliche, ma anche nei rapporti con l’Istituto relativi ad appalti di opere, forniture e servizi.

Indicazioni alle stazioni appaltanti sulla correttezza delle richieste

Le SAP devono sensibilizzare le stazioni appaltanti affinché trasmettano richieste complete di tutti gli elementi necessari all’identificazione della ditta e dell’appalto. Le richieste vanno indirizzate alla sede INPS competente, cioè quella presso cui la ditta appaltatrice o aspirante tale è tenuta ad assolvere gli obblighi contributivi, con copia per conoscenza alla sede del territorio in cui si svolgono i lavori.

Termini per le richieste provenienti da determinati enti pubblici

Le richieste avanzate da SIP, ENEL, UU.SS.LL., Aziende municipalizzate ed Enti pubblici economici devono essere evase con la massima sollecitudine e comunque entro trenta giorni dalla richiesta, in conformità al Regolamento di attuazione della legge n. 241 del 7.8.1990 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 30.5.1991.

Verifiche istruttorie sugli appalti di servizi e opere presso enti pubblici

Per le imprese che operano prevalentemente tramite contratti di appalto con i suddetti enti, l’Istituto segnala frequenti esposizioni debitorie emerse solo a seguito di ispezioni. Prima del rilascio della certificazione, gli enti richiedenti devono essere formalmente coinvolti e invitati a comunicare gli estremi degli appalti e l’incidenza della manodopera; sulla base di tali elementi i dirigenti SAP valutano la congruità dei versamenti ed eventualmente dispongono accertamenti ispettivi. Gli enti devono essere informati delle iniziative assunte ai fini del rilascio.

Pluralità di posizioni contributive della medesima impresa

Poiché una stessa impresa può avere più posizioni contributive presso diverse SAP, la circolare richiama il rischio di rilasciare un attestato riferito a una posizione regolare tralasciando altre posizioni non regolari. In attesa di strumenti automatizzati di controllo, le SAP devono richiedere alle aziende una dichiarazione di responsabilità che indichi tutte le posizioni contributive intestate alla medesima impresa, quale condizione per il rilascio dell’attestazione.

Contenuto della lettera tipo allegata

L’allegato fornisce un modello di dichiarazione all’ente e alla ditta, nel quale la Sede può attestare che l’impresa è in regola oppure che non può essere considerata in regola. Nel secondo caso, il modello prevede diverse causali: omesso versamento per determinati periodi, domanda di pagamento dilazionato in istruttoria, domanda di regolarizzazione agevolata con rate in corso o non ultimate, oppure domanda di regolarizzazione ancora in istruttoria. La dichiarazione è rilasciata allo stato degli atti, senza effetto liberatorio, e lascia impregiudicata l’azione dell’Istituto per l’accertamento e il recupero di eventuali contributi successivamente risultati dovuti.

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