Circolare numero 288 del 20-12-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti della decisione n. 150 della Commissione amministrativa per la sicurezza dei lavoratori migranti, che estende e generalizza il principio del complemento di prestazioni a carico dello Stato membro più favorevole. Vengono chiariti il campo di applicazione, l’irrilevanza del requisito di residenza, la considerazione anche dei figli nati dopo alcuni eventi rilevanti, la decorrenza ex tunc e la possibilità di riesame delle pratiche già definite. Sono inoltre individuate le strutture competenti in Italia, attribuendo la materia alle Sedi provinciali e zonali dell’Istituto, con gestione transitoria da parte dei Reparti regionali per le pratiche già in istruttoria al 31 maggio 1993.
Decisione n. 150/1992 sui complementi di prestazioni familiari e pensioni orfanili
Decisione n. 150/1992 sui complementi di prestazioni familiari e pensioni orfanili
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sulla decisione n. 150 della Commissione Amministrativa per la sicurezza dei lavoratori migranti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. C 229 del 25 agosto 1993. La decisione amplia la disciplina del complemento di prestazioni dovuto dallo Stato membro più favorevole, confermando l’impianto già delineato dalla decisione n. 129/85 e dalle precedenti istruzioni amministrative.
Ambito di applicazione e irrilevanza della residenza
La circolare precisa che l’obbligo di corrispondere il complemento prescinde in modo assoluto dal requisito della residenza dell’avente diritto o dei suoi familiari, anche quando la legislazione nazionale richieda tale presupposto. Ne deriva che il complemento per i figli a carico di titolari di pensione va riconosciuto dallo Stato che eroga il trattamento più favorevole, senza che rilevi la circostanza che gli interessati abbiano o meno risieduto in tale Stato.
Il diritto al complemento sussiste anche quando il diritto a pensione nello Stato più favorevole venga acquisito successivamente al trasferimento della residenza in un altro Stato membro e alla concessione, da parte di quest’ultimo, di un trattamento pensionistico con prestazioni familiari ai sensi dell’art. 77, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71.
Coordinamento tra prestazioni pensionistiche e prestazioni da lavoro
Viene inoltre chiarito che il complemento sulle prestazioni familiari dovute in base agli artt. 77 e 78 del regolamento n. 1408/71 deve essere riconosciuto anche quando l’interessato inizi un’attività lavorativa in un altro Stato membro, la cui legislazione preveda prestazioni familiari di importo inferiore. La circolare richiama, a questo proposito, il principio di priorità delle prestazioni familiari collegate all’attività lavorativa rispetto a quelle spettanti sui trattamenti pensionistici, secondo l’art. 79, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71 e l’art. 10, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento n. 574/72.
Familiari da considerare nel calcolo del complemento
La decisione n. 150 introduce un criterio più ampio rispetto alla disciplina precedente in merito ai soggetti da considerare per il calcolo del complemento. Non devono essere presi in considerazione solo i figli o gli orfani il cui diritto sia sorto prima del trasferimento della residenza, dell’avvio dell’attività lavorativa o del perfezionamento di un nuovo diritto in un altro Stato membro, ma anche quelli nati dopo tali eventi.
Le strutture competenti sono invitate a controllare che i moduli reddituali riportino con chiarezza i redditi da pensione o da attività lavorativa percepiti all’estero e a includere nel calcolo anche eventuali figli non compresi nella documentazione già acquisita.
Decorrenza, applicazione e riesame delle pratiche
La decisione è entrata in vigore il 1 settembre 1993 ed è applicabile a tutte le pratiche ancora in istruttoria a quella data. Su domanda degli interessati, presentata tramite gli organismi esteri o direttamente alle SAP, possono essere riesaminate anche le pratiche già definite.
La circolare sottolinea che la decisione produce effetti ex tunc, poiché interviene come disposizione applicativa connessa all’interpretazione della normativa esistente resa dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Di conseguenza, i suoi effetti si estendono anche ai periodi precedenti la data di emanazione.
Strutture competenti e gestione delle pratiche in Italia
In allegato alla decisione è riportato l’elenco delle istituzioni degli Stati membri competenti a fornire le informazioni necessarie per il calcolo del complemento e ad adottare i relativi provvedimenti.
Per l’Italia, la competenza è attribuita alle Sedi provinciali e zonali dell’Istituto, con superamento della precedente competenza esclusiva dei Reparti C.I. delle Sedi regionali. La circolare richiama il processo di decentramento delle funzioni alle SAP e precisa che:
- le domande eventualmente presentate ai Centri Operativi devono essere trasmesse alle Sedi provinciali e zonali competenti;
- le domande già in istruttoria alla data del 31 maggio 1993 restano di competenza dei Reparti regionali;
- tali pratiche devono essere definite con la massima urgenza, anche in considerazione dei frequenti solleciti provenienti dagli organismi esteri.
Richiami alle precedenti istruzioni
La circolare conclude precisando che, salvo quanto diversamente indicato, restano applicabili le istruzioni già impartite in materia con le precedenti circolari e note richiamate nel testo. La presente comunicazione si limita dunque a fornire i necessari chiarimenti operativi sull’applicazione della nuova decisione europea, senza sostituire l’intero quadro istruttorio già vigente.
Punti principali
Ambito di applicazione del complemento
La decisione n. 150 conferma nella sostanza la disciplina già nota, ma la estende a ulteriori fattispecie. Il complemento deve essere corrisposto dallo Stato membro che riconosce prestazioni di importo più elevato, indipendentemente dalla residenza dell’avente diritto o dei familiari, anche quando la legislazione nazionale subordini il beneficio al requisito della residenza. Il diritto sussiste anche se la pensione nello Stato più favorevole è stata acquisita dopo il trasferimento della residenza in un altro Stato membro e dopo la concessione, da parte di quest’ultimo, di un trattamento pensionistico con prestazioni familiari ai sensi dell’art. 77, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71.
Rapporto tra prestazioni pensionistiche e prestazioni da lavoro
Il complemento sulle prestazioni familiari dovute in base agli artt. 77 e 78 del regolamento n. 1408/71 deve essere erogato anche quando l’interessato intraprenda un’attività lavorativa in un altro Stato membro la cui legislazione preveda prestazioni familiari di importo inferiore. La circolare richiama il principio di priorità delle prestazioni familiari connesse all’attività lavorativa rispetto a quelle collegate al trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 79, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71 e dell’art. 10, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento n. 574/72.
Familiari da considerare per il calcolo
La nuova decisione introduce un criterio più ampio rispetto alla decisione n. 129/85. Ai fini del calcolo del complemento devono essere considerati non solo i figli o orfani il cui diritto sia sorto prima del trasferimento della residenza, dell’avvio dell’attività lavorativa o del nuovo diritto a prestazioni in altro Stato, ma anche i figli o orfani nati successivamente a tali eventi. Le strutture competenti devono inoltre verificare che i moduli reddituali riportino chiaramente i redditi da pensione o da attività lavorativa percepiti all’estero e prendere in considerazione anche i figli eventualmente non presenti nella documentazione già acquisita.
Decorrenza e riesame delle pratiche
La decisione n. 150 è entrata in vigore il 1 settembre 1993 ed è applicabile a tutte le pratiche ancora in istruttoria a tale data. Su domanda degli interessati, presentata tramite gli organismi esteri o direttamente alle SAP, possono essere riesaminate anche le pratiche già definite. La circolare precisa che la decisione produce effetti ex tunc, in quanto si inserisce nel quadro interpretativo della normativa esistente operato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, e quindi si applica anche ai periodi precedenti la sua emanazione.
Strutture competenti in Italia
L’elenco allegato alla decisione individua le istituzioni degli Stati membri competenti a fornire gli elementi necessari al calcolo del complemento e ad adottare i provvedimenti conseguenti. Per l’Italia, la competenza è attribuita alle Sedi provinciali e zonali dell’Istituto, in sostituzione dei Reparti C.I. delle Sedi regionali, cui in precedenza era affidata l’esclusiva competenza. Le domande eventualmente presentate ai Centri Operativi devono essere trasmesse alle Sedi provinciali e zonali competenti. Resta fermo che le domande in istruttoria alla data del 31 maggio 1993 sono trattate dai Reparti regionali, che devono definirle con urgenza.
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