Circolare numero 284 del 13-12-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il pensionamento anticipato di anzianità previsto dall’art. 13 della legge n. 257/1992 per i dipendenti di imprese che estraggono o utilizzano amianto, alla luce della deliberazione CIPE del 19 ottobre 1993. Indica destinatari, requisiti soggettivi e oggettivi, limiti numerici, modalità di domanda e termini, decorrenza del trattamento, regime di cumulo, nonché gli oneri economici a carico delle imprese e le istruzioni per la loro comunicazione e riscossione.
Istruzioni sul pensionamento anticipato per lavoratori addetti all’amianto ex art. 13 L. 257/1992
Pensionamento anticipato per lavoratori esposti all’amianto ex art. 13 L. 257/1992
La circolare fornisce le istruzioni applicative per il pensionamento anticipato di anzianità previsto dall’articolo 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 27 marzo 1992, n. 257, a seguito dell’accertamento CIPE del 19 ottobre 1993 sulle eccedenze di manodopera delle imprese estrattrici e utilizzatrici di amianto. Le indicazioni riguardano sia i requisiti per i lavoratori sia gli adempimenti delle imprese e delle sedi INPS.
Periodo di validità e termini per l’esercizio della facoltà
La facoltà di richiedere il trattamento anticipato deve essere esercitata entro il 28 aprile 1994, termine che coincide con i 730 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 257/1992. La circolare precisa inoltre che il termine ultimo per il perfezionamento dei requisiti soggettivi e per la presentazione della domanda all’impresa è il medesimo 28 aprile 1994.
Soggetti destinatari
Possono presentare domanda i lavoratori dipendenti da imprese che estraggono o utilizzano amianto e che siano impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, anche se in corso di dismissione o assoggettate a procedure fallimentari. Condizione essenziale è che l’impresa risulti destinataria della deliberazione CIPE del 19 ottobre 1993, con la quale sono state accertate l’esistenza e l’entità delle eccedenze strutturali di manodopera.
Requisiti soggettivi del lavoratore
Il diritto al pensionamento anticipato è subordinato al possesso, alla data di presentazione della domanda all’impresa di appartenenza, di almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva utile nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, equivalenti a 1560 settimane, ai fini del diritto alla pensione di anzianità di cui all’articolo 22 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni.
Per l’eventuale utilizzo di periodi assicurativi maturati in Stati esteri convenzionati, la circolare rinvia al criterio già richiamato dalla circolare n. 198 del 30 luglio 1992, punto 1.4. Sono esclusi dal beneficio i titolari di pensione di invalidità o di assegno di invalidità.
Limite numerico dei beneficiari per impresa
Il numero dei lavoratori prepensionabili di ciascuna impresa non può eccedere il contingente determinato dal CIPE e indicato nella relativa delibera per ogni impresa. Il limite opera quindi come tetto massimo di ammissione al trattamento.
Misura del trattamento e criteri di calcolo
Il trattamento anticipato di anzianità è calcolato secondo la normativa vigente, incrementando l’anzianità contributiva utile in misura pari alle settimane necessarie per raggiungere i 35 anni di contribuzione. L’incremento non può comunque superare le settimane comprese tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella del compimento di 60 anni di età per gli uomini o di 55 anni per le donne.
La circolare evidenzia che, per effetto di tale limite, il trattamento può essere riconosciuto anche con un numero di settimane utili inferiore a 1820; di conseguenza, anche la pensione può essere liquidata sulla base di un’anzianità contributiva inferiore a 1820 settimane. Resta fermo che, nel calcolo della pensione, devono essere considerati anche eventuali periodi di contribuzione figurativa non valutabili ai fini del diritto.
Decorrenza e regime normativo
Il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Ai fini dell’applicazione del regime di cumulo con redditi da lavoro, il pensionamento anticipato è equiparato alla pensione di anzianità di cui all’articolo 22 della legge n. 153/1969.
Presentazione della domanda e adempimenti delle imprese
Il lavoratore deve presentare all’impresa una domanda irrevocabile entro 30 giorni dalla comunicazione all’impresa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, oppure entro 30 giorni dalla maturazione dei 30 anni di anzianità, se successiva. La data di comunicazione alle imprese è individuata nella pubblicazione della delibera CIPE sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 9 novembre 1993.
Le imprese, previa eventuale selezione, devono trasmettere le domande alle competenti sedi INPS entro 10 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore. Poiché tale termine non può andare oltre il 28 aprile 1994, la trasmissione all’INPS deve avvenire comunque non oltre il 9 maggio 1994.
Risoluzione del rapporto di lavoro
L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 13 stabilisce che il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all’Istituto si estingue nell’ultimo giorno del mese in cui l’impresa effettua la trasmissione. La cessazione del rapporto si collega quindi direttamente al momento dell’invio all’INPS.
Oneri economici a carico delle imprese
Per ogni lavoratore che ottiene il trattamento anticipato, l’impresa deve corrispondere alla gestione interessata un contributo pari al 30% dell’onere complessivo connesso al prepensionamento, per ciascun mese di anticipo della pensione. L’onere complessivo è composto da:
- una somma pari all’importo ottenuto applicando l’aliquota contributiva vigente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti sull’ultima retribuzione annua percepita, ragguagliata a mese; per il 1993 l’aliquota contributiva è indicata nel 26,67%;
- una somma pari all’importo mensile della pensione anticipata, compresa la tredicesima mensilità.
Per la determinazione di tali importi si richiamano i criteri di cui ai punti 1.11.1 e 1.11.2 della circolare n. 284 del 17 dicembre 1991. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta dell’Istituto. È ammesso il pagamento rateale in un numero di rate mensili di pari importo non superiore ai mesi di anticipazione, con addebito di interessi al 10% annuo.
La misura del contributo è ridotta dal 30% al 20% per le imprese ubicate nei territori di cui all’articolo 1 del Testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, nonché per le imprese operanti in zone industriali in declino e per quelle assoggettate a procedure concorsuali.
Comunicazioni alle imprese e istruzioni operative
Una volta liquidato il trattamento, le sedi INPS devono comunicare all’impresa l’importo degli oneri posti a carico della stessa mediante il modulo allegato 1, inviando la comunicazione alla sede legale con raccomandata A.R. La circolare richiama, per quanto compatibili, le istruzioni della circolare n. 198 del 30 luglio 1992 e il messaggio n. 88 del 6 agosto 1992 sulla procedura automatizzata di calcolo degli oneri.
Per gli aspetti operativi non contrastanti con la nuova disciplina, si rinvia inoltre ai criteri del punto 1.12 della circolare n. 198/1992.
Segnalazione dati per la liquidazione delle pensioni
Ai fini della liquidazione dei trattamenti anticipati devono essere indicati, oltre ai dati ordinari, i seguenti elementi nel pannello MNLAN30:
- campo codice natura: 1° sottocampo valore 1; 3° sottocampo valore X;
- campo attività economica: valore 92;
- campo professione individuale: valore 257.
L’esatta indicazione di tali dati consente l’individuazione negli archivi magnetici dei pensionamenti anticipati liquidati ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 257/1992.
Allegato di comunicazione agli oneri
La circolare contiene anche un fac-simile di comunicazione della sede INPS all’impresa, con richiesta di versamento degli oneri ex articolo 13 della legge n. 257/1992. Il modello richiama il riconoscimento del diritto al pensionamento anticipato, l’indicazione degli importi dovuti per l’aumento convenzionale dell’anzianità assicurativa e per la copertura delle rate di pensione, il termine di 30 giorni per il pagamento o per l’eventuale opzione rateale e l’avvertimento che, in caso di inadempienza, saranno applicate le somme aggiuntive e avviate le azioni di recupero previste dalla legge.
Punti principali
Ambito e destinatari
Possono accedere al trattamento anticipato i lavoratori dipendenti di imprese che utilizzano o estraggono amianto, anche se in ristrutturazione, in dismissione o soggette a procedure fallimentari, purché l’impresa sia destinataria della deliberazione CIPE del 19 ottobre 1993 che attesta eccedenze strutturali di manodopera.
Requisiti e limiti
Il lavoratore deve avere, alla data di domanda all’impresa, almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva utile nella AGO. Non hanno titolo i titolari di pensione o assegno di invalidità. Il numero dei prepensionamenti non può superare il contingente assegnato dal CIPE a ciascuna impresa.
Domande e termini
La facoltà di chiedere il trattamento deve essere esercitata entro il 28 aprile 1994. La domanda irrevocabile va presentata all’impresa entro 30 giorni dalla comunicazione degli accertamenti CIPE o dalla maturazione dei 30 anni di contributi, se successiva. Le imprese devono trasmettere le domande all’INPS entro 10 giorni dalla scadenza del termine concesso al lavoratore, comunque non oltre il 9 maggio 1994.
Calcolo del trattamento e decorrenza
La pensione anticipata è calcolata con incremento dell’anzianità contributiva fino a coprire i 35 anni di contribuzione, senza superare le settimane mancanti al compimento di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne. La decorrenza è dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Ai fini del cumulo con redditi da lavoro il trattamento è equiparato alla pensione di anzianità ordinaria.
Oneri per le imprese
Per ogni lavoratore ammesso, l’impresa versa il 30% dell’onere complessivo del prepensionamento; la misura scende al 20% per imprese del Mezzogiorno, zone industriali in declino e imprese soggette a procedure concorsuali. Il versamento va effettuato entro 30 giorni dalla richiesta dell’Istituto, con possibilità di rateazione mensile con interessi al 10% annuo.
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