Sentenza n. 112/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento con adozione di idonee misure cautelari monocratiche e collegiali, ex artt. 55 e 56 c.p.a. - del Progetto di vita personalizzato redatto dall'Asl di Avellino, prot. n. -OMISSIS-contenente l'indicazione di 8,50 ore di trattamento ABA, comprensivo di 1 ora mensile di parent training e 1 ora mensile di supervisione, per la durata di un anno, negando, così, di fatto l'erogazione di 25 ore settimanali di terapia ABA oltre 3 ore mensili di supervisione, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ivi compresa la relazione dell’Asl datata -OMISSIS-; - della delibera ASL di AV n. -OMISSIS- e successive modifiche ed integrazioni di cui non si conoscono gli estremi; - della delibera ASL di AV n.-OMISSIS- in quanto atto presupposto ed in quanto lesivo degli interessi del minore; - del PDTA approvato con DGRC n.131/21: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; E PER L'ACCERTAMENTO del diritto del minore a ricevere a carico del SSN, per il tramite dell'ASL di Avellino, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, nonché il diritto a n. 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e parent training fino al compimento del diciottesimo anno d'età; nonché PER LA CONDANNA della stessa Amministrazione intimata all'erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo ABA in favore del minore per 25 ore settimanali, oltre 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e parent training e tanto fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età della minore;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Progetto terapeutico individualizzato dell'ASL di Avellino che riconosceva 8,50 ore di trattamento ABA settimanale, comprensive di parent training e supervisione, in luogo delle 25 ore settimanali già riconosciute in precedenza
Esito
Favorevole al ricorrente (tutori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il nuovo PRI dell'ASL di Avellino, nonché gli atti regionali e aziendali presupposti, deducendo violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, del d.lgs. 502/1992, della l. 134/2015, del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e del d.lgs. 117/2017; illegittimità del PDTA regionale; difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione; violazione dell’art. 3 l. 241/1990; omessa e insufficiente istruttoria; violazione dei principi di efficacia, appropriatezza e continuità terapeutica; esercizio arbitrario della discrezionalità tecnica; violazione della disciplina sui LEA; illegittima inclusione nel progetto di figure non socio-sanitarie e non specializzate. In particolare, è stata contestata la riduzione del trattamento da 25 ore settimanali a 8,50 ore, senza un’adeguata valutazione dell’evoluzione clinica del minore e senza confrontarsi con la precedente CTU, recepita da una sentenza della stessa Sezione, che aveva accertato la necessità di 25 ore settimanali di trattamento ABA. È stato inoltre chiesto l’accertamento del diritto alla prestazione e la condanna dell’ASL all’erogazione, anche indiretta mediante rimborso, del trattamento fino al compimento della maggiore età.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha respinto l’impugnazione della DGRC n. 131/2021 e del PDTA, rilevando che la successiva DGRC n. 42/2024 aveva modificato il PDTA, qualificando i parametri orari come orientativi e derogabili e imponendo una motivazione adeguata per eventuali scostamenti sulla base della valutazione clinica individuale. Ha respinto anche l’impugnazione della delibera aziendale n. 1757/2019, perché superata dalla successiva delibera ASL n. 214/2025. Ha invece annullato il PRI impugnato, ritenendo non giustificata la drastica riduzione del trattamento: l’ASL non aveva allegato significative sopravvenienze cliniche rispetto alla precedente CTU, ancora recente, che aveva accertato la necessità di 25 ore settimanali di terapia ABA; la relazione del consulente di parte evidenziava inoltre il rischio di perdita dei progressi conseguiti in caso di interruzione o riduzione del trattamento. Il Collegio ha ritenuto non necessaria una nuova CTU e ha condiviso le conclusioni della precedente. Ha escluso, tuttavia, che il trattamento potesse essere predeterminato nella misura di 25 ore settimanali fino al compimento dei diciotto anni, poiché il profilo funzionale del minore è mutevole e richiede rivalutazioni periodiche. Ha quindi ordinato all’ASL di garantire 25 ore settimanali di trattamento ABA e 3 ore mensili di supervisione per un anno dalla comunicazione o notificazione della sentenza, consentendo all’ASL di adottare, dopo il primo semestre, una diversa determinazione, in aumento o diminuzione, purché fondata su istruttoria specifica e concreta, visite specialistiche, test valutativi e analisi dei resoconti di supervisione. L’ASL è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori; le spese nei confronti della Regione sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 2, 3 e 32 Cost.
I principi costituzionali di tutela della persona, eguaglianza e diritto alla salute rilevano nel garantire prestazioni sanitarie e sociosanitarie adeguate alle concrete esigenze del minore con disabilità.
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, l. 18/2009
La tutela della persona con disabilità orienta l’amministrazione verso interventi effettivi, individualizzati e idonei a garantire inclusione e sviluppo dell’autonomia.
d.lgs. 502/1992
La disciplina del Servizio sanitario nazionale costituisce il quadro normativo di riferimento per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie comprese nei LEA.
l. 134/2015
La legge riconosce e promuove interventi per la diagnosi, la cura e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, nel quadro dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria.
d.P.C.M. 12 gennaio 2017
Gli artt. 25, 26, 27, 32 e 60 ricomprendono nei LEA l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo, alle persone con disturbi mentali e alle persone con disabilità; il trattamento ABA rientra nei LEA nella misura necessaria secondo le indicazioni scientifiche e la valutazione individuale.
art. 3 l. 241/1990
La riduzione di una prestazione terapeutica precedentemente riconosciuta richiede una motivazione adeguata e una specifica istruttoria sulle condizioni cliniche e sulle eventuali sopravvenienze.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare collegiale è prevista nell’ambito del giudizio amministrativo, ferma la definizione immediata del merito quando ne ricorrano i presupposti.
art. 56 c.p.a.
In presenza di estrema gravità e urgenza può essere accordata tutela cautelare monocratica per evitare l’interruzione di un trattamento sanitario essenziale.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata nella camera di consiglio cautelare quando il contraddittorio è integro, l’istruttoria completa e le parti sono state sentite sulla definizione immediata del merito.
Regolamento (UE) 2016/679, artt. 6, par. 1, lett. f), e 9, parr. 2 e 4
La pronuncia dispone l’oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre alla tutela dei dati relativi alla salute trattati nell’ambito della diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il trattamento ABA per minori con disturbo dello spettro autistico rientra nei livelli essenziali di assistenza sociosanitaria e deve essere assicurato dal Servizio sanitario nazionale nella misura necessaria risultante dalle indicazioni scientifiche e dalla valutazione clinica individuale, anche mediante modalità indirette quando occorra a rendere effettiva la prestazione.
- I parametri orari stabiliti da un PDTA regionale per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico non possono operare come limiti massimi rigidi quando la disciplina regionale li qualifica come orientativi e derogabili; l’ASL può discostarsene solo sulla base di una valutazione clinica caso-specifica e di una motivazione adeguata.
- La riduzione significativa di un trattamento sanitario già riconosciuto e somministrato richiede una specifica istruttoria sulle condizioni attuali del paziente e sulle eventuali sopravvenienze cliniche; non è sufficiente una determinazione standardizzata o priva di confronto con precedenti accertamenti tecnici ancora attuali.
- La necessità e la consistenza temporanea del trattamento ABA devono essere rivalutate periodicamente, poiché il profilo funzionale del minore e la risposta terapeutica possono evolvere; il giudice può quindi riconoscere una determinata intensità terapeutica per un periodo limitato, senza cristallizzarla fino alla maggiore età.
- Quando una precedente CTU, recente e riferita alla medesima vicenda clinica, abbia accertato il fabbisogno terapeutico del minore e non siano dedotte significative sopravvenienze, l’amministrazione che intenda ridurre il trattamento deve confrontarsi specificamente con quelle risultanze; in mancanza, il nuovo PRI è viziato per difetto di istruttoria e motivazione.
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