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Sentenza

Sentenza n. 695/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 742/2023 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.10.2023.

Giustizia amministrativa202501823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 742/2023 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 742/2023 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 26 ottobre 2023 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 13 maggio 2024. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna non si sono costituiti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, rilevando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto a una sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza del giudice ordinario, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza del ricorrente, l'esecuzione sostitutiva dovrà essere compiuta nei successivi sessanta giorni dal commissario ad acta, nominato fin d'ora nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale o in un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • In presenza di una sentenza passata in giudicato, previamente notificata per la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, la perdurante inerzia dell'amministrazione legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine giudiziale di esecuzione delle statuizioni definitive.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento dell'amministrazione e nominare fin da subito un commissario ad acta, subordinandone l'intervento sostitutivo all'ulteriore inadempimento e a un'istanza della parte vittoriosa.
  • L'esecuzione del giudicato deve avvenire tenendo conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione, che deve essere detratto dalle prestazioni dovute in attuazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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