Sentenza n. 638/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento per l’annullamento, previa sospensione, - del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale Liguria, Ufficio Tecnico Area Tecnica, Sezione Accise – Tabacchi e Lotto, di revoca della concessione della rivendita ordinaria di generi di monopolio n. 2 in Santo Stefano d’Aveto notificato a mezzo pec in data 22 gennaio 2026; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca della concessione della rivendita ordinaria di generi di monopolio n. 2 in Santo Stefano d’Aveto
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria)
Prevale il privato
La controversia
La titolare della concessione ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli notificato il 22 gennaio 2026, con cui era stata revocata la concessione della rivendita ordinaria di generi di monopolio n. 2 in Santo Stefano d’Aveto. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e connessi. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di illegittimità, poiché l’amministrazione ha successivamente annullato in autotutela il provvedimento di revoca.
La decisione
Nel corso del giudizio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con atto del 16 marzo 2026, ha annullato in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, il provvedimento di revoca del 22 gennaio 2026 e ha contestualmente disposto la riattivazione della rivendita n. 2. Venuto meno l’atto lesivo e soddisfatta la pretesa sostanziale perseguita con il ricorso, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
L’amministrazione ha esercitato il potere di annullamento d’ufficio del provvedimento di revoca, determinando il venir meno dell’atto impugnato e la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione annulla d’ufficio l’atto impugnato e adotta le conseguenti misure ripristinatorie richieste dal ricorrente, viene meno l’oggetto sostanziale della controversia e il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- L’annullamento d’ufficio dell’atto impugnato, accompagnato dalla riattivazione della situazione giuridica incisa dal provvedimento, può soddisfare integralmente la pretesa sostanziale azionata, anche se interviene dopo la proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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