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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20615/2021 del 19/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La socia accomandataria aveva proposto reclamo avverso la sentenza che aveva dichiarato il suo fallimento per estensione, a seguito del fallimento già dichiarato della società in accomandita semplice di cui era socia illimitatamente responsabile. In cassazione ha dedotto: (1) violazione degli artt. 10 e 147 l.f. e dell'art. 2308 c.c., sostenendo che, decorso un anno dal fallimento della società, non potesse più essere dichiarato il fallimento del socio regolare perché il fallimento costituirebbe causa di scioglimento del vincolo sociale; (2) la medesima violazione per non avere la corte valorizzato che la ricorrente era socia regolare e non occulta; (3) erroneità della decisione che le aveva negato la possibilità di contestare i presupposti del fallimento della società, nonostante il contraddittorio su tali profili fosse stato ampliato in primo grado; (4) conseguente erroneità della condanna alle spese e al contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, nel fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile, il termine annuale di cui all'art. 10 l.f. decorre non dalla sentenza dichiarativa del fallimento della società, ma dallo scioglimento del rapporto sociale del singolo socio o dal venir meno della sua responsabilità illimitata, sicché non rileva né il fallimento della società come causa di scioglimento del vincolo sociale né la sola data della sentenza di fallimento della società. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non autosufficiente e comunque perché il socio autonomamente fallito non può contestare i presupposti del fallimento della società, essendo il suo reclamo circoscritto ai presupposti della propria fallibilità personale. Il quarto motivo è stato assorbito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10 l.f.

    il termine annuale per la dichiarazione di fallimento non decorre dalla sola sentenza di fallimento della società, ma dalla cessazione del rapporto sociale del singolo socio o dal venir meno della sua responsabilità illimitata, secondo il regime speciale dell'art. 147 l.f.

  • art. 147 l.f.

    la norma speciale disciplina il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili e prevale sulla disciplina civilistica generale quanto alla decorrenza del termine di fallibilità.

  • art. 2308 c.c.

    non è invocabile per sostenere che il fallimento della società determini di per sé lo scioglimento del vincolo sociale rilevante ai fini dell'art. 10 l.f.

  • art. 2272 c.c.

    le cause di scioglimento della società non implicano automaticamente la sua estinzione, con effetti sulla permanenza della fallibilità nel termine annuale dopo la cancellazione.

  • art. 18 l.f.

    il socio, quale interessato, può impugnare la dichiarazione di fallimento della società nei termini propri previsti per i terzi, ma ciò è distinto dal reclamo contro la propria sentenza di fallimento.

  • art. 17 l.f.

    richiamato insieme all'art. 18 l.f. per il diverso regime di decorrenza dei termini di impugnazione della sentenza di fallimento sociale.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • Corte cost. n. 319 del 2000

    richiamata dalla ricorrente, ma non ritenuta idonea a mutare il criterio di decorrenza del termine annuale per il fallimento del socio.

  • Cass. s.u. n. 23745/2020

    richiamata per ribadire l'orientamento sul perimetro dell'impugnazione del socio fallito.

  • Cass. s.u. n. 4315/2020

    richiamata per la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile, il dies a quo del termine annuale ex art. 10 l.f. si collega alla cessazione del rapporto sociale o al venir meno della responsabilità illimitata del singolo socio, non alla mera data della sentenza dichiarativa di fallimento della società.
  • La disciplina fallimentare del socio illimitatamente responsabile opera come regola speciale rispetto alle norme civilistiche sullo scioglimento della società e del rapporto sociale.
  • Lo scioglimento della società non equivale automaticamente all'estinzione della società né alla cessazione immediata della responsabilità illimitata dei soci; pertanto non fa decorrere di per sé il termine annuale per il fallimento in estensione.
  • Il socio autonomamente dichiarato fallito può contestare solo i presupposti della propria fallibilità personale, cioè l'esistenza del vincolo sociale, la persistenza della responsabilità illimitata e il nesso con i debiti rilevanti, ma non può rimettere in discussione i presupposti del fallimento della società già dichiarato.
  • La sentenza dichiarativa di fallimento della società fa stato erga omnes anche nei confronti dei soci; l'eventuale impugnazione della sentenza sociale da parte del socio segue il diverso regime del soggetto interessato e termini differenti rispetto al reclamo contro il proprio fallimento.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoDecadenzaLitisconsorzio necessario

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