Cassazione Penale, Sentenza n. 22139/2026 del 16/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Messina del 17/12/2025 che aveva rifiutato la concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali disponendo invece la detenzione domiciliare. Il ricorrente deve espiare residuo pena di 1 anno, 10 mesi e 19 giorni per detenzione e trasporto di 50,27 g di cocaina (art. 73 d.P.R. 309/1990). A suo favore risultavano: assenza di carichi pendenti, un unico precedente per rissa del 2004 (riabilitato nel 2014), comportamento post-offensivo positivo (libero dal 18/11/2024), situazione familiare favorevole e disponibilità ad attività riparative; era inoltre invalido al 100% e in pensione. Il Tribunale aveva motivato il rigetto valorizzando la gravità e la recente esecuzione del reato, l'assenza di progettualità lavorativa e socializzante — attribuita alle condizioni di salute — e un riferimento della Questura a possibili collegamenti con criminalità organizzata. Il ricorrente ha censurato che il Tribunale ha dato rilievo esclusivo alla gravità del reato e alla mancanza di prospettive lavorative, senza valutare comparativamente gli elementi positivi emersi dall'istruttoria e senza considerare che l'invalidità non costituisce di per sé ostacolo al beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Messina. La Corte ha rilevato che il giudice di merito si è discostato dai principi di diritto: ha omesso una valutazione comparativa tra gravità del reato e i molteplici elementi positivi emersi (condotta post-delictum, assenza di carichi pendenti, supporto familiare, riabilitazione del precedente) e ha illegittimamente usato la condizione di salute del ricorrente come impedimento all'accesso alla misura alternativa, senza considerare alternative socializzanti al lavoro. La Corte ha ricordato che il giudizio prognostico deve fondarsi su trattamento individualizzato e osservazione della personalità e che la motivazione deve riferirsi espressamente a tutti gli elementi di legge; per tali ragioni ha disposto il rinvio per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma che punisce il traffico e la detenzione di stupefacenti; la gravità del reato prevista da questa norma è stata considerata dal Tribunale come punto di partenza per valutare la pericolosità sociale del condannato
art. 47 ordinamento penitenziario
Richiamato per affermare che lo stato di invalidità non può costituire di per sé un ostacolo previsto dalla legge all'accesso alla misura alternativa e che il giudice deve considerare percorsi socializzanti alternativi al lavoro
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dalla difesa (vizi di motivazione e violazione di legge nella decisione impugnata)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per indicare i limiti della riproduzione e del richiamo degli atti in ricorso; il ricorso è stato formulato nei limiti previsti da questa disposizione
Massime di principio
- La gravità del reato è un punto di partenza nella valutazione per l'affidamento in prova, ma non può essere l'unico elemento: il giudice deve ponderare comparativamente la condotta post-delictum, l'assenza di carichi pendenti e altri elementi favorevoli.
- Il giudice deve motivare espressamente e in modo comparativo perché gli elementi negativi (gravità, recentezza) prevalgono su quelli positivi; carenze motivazionali possono determinare l'annullamento e il rinvio.
- Lo stato di salute o l'invalidità non possono essere considerati automaticamente ostativi all'accesso alla misura alternativa; occorre valutare percorsi socializzanti alternativi al lavoro e l'effettiva incidenza delle patologie sulla possibilità di reinserimento.
- Il giudizio prognostico deve fondarsi su un esame individualizzato della personalità e sui risultati del trattamento o dell'osservazione: la motivazione deve dimostrare di aver considerato tutti gli elementi rilevanti per la prognosi di reinserimento.
- Attribuire rilievo a generiche segnalazioni (es. possibili collegamenti con criminalità organizzata) richiede che il giudice specifichi gli elementi concreti su cui si fonda tale valutazione; affermazioni vaghe non possono supplire alla necessità di una valutazione scientifica e comparativa.
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