Sentenza del 25/01/2019 n. 611 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n.60/2019 RISCOSSIONE - CARTELLA ESATTORIALE - Mancata impugnazione - Conseguenze - Prescrizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava tre cartelle di pagamento relative a ICI degli anni 2000, 2001 e 2002, regolarmente notificate ma non impugnate. Equitalia sosteneva che la mancata impugnazione avesse reso il credito definitivo e determinato la prescrizione decennale, anche in ragione di una presunta novazione del rapporto tributario. La contribuente sosteneva invece che, pur essendo le cartelle divenute irretrattabili, il credito fosse comunque soggetto al termine di prescrizione proprio del tributo, nella specie quinquennale, ormai decorso.
La decisione
La Commissione tributaria ha respinto l'appello di Equitalia e confermato l'accoglimento del ricorso della contribuente. Ha ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo e ha stabilito che la mancata impugnazione delle cartelle rende il credito certo, definitivo e non più contestabile nel merito, ma non trasforma la cartella, che è un atto amministrativo, in un titolo giudiziale. Pertanto non si applica la conversione del termine breve nel termine decennale prevista dall'art. 2953 c.c.; resta applicabile il termine di prescrizione originario del tributo. Dopo la notifica delle cartelle il termine è ripartito da capo, ma, in assenza di ulteriori atti interruttivi, è comunque maturato. L'appello è stato respinto e le spese, liquidate in 200 euro, sono state poste a carico di Equitalia.
Norme richiamate
Art. 2953 c.c.
La prescrizione deve essere fatta valere con sentenza passata in giudicato.
La conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale opera soltanto quando il diritto sia stato accertato con una sentenza definitiva o con altro titolo giudiziale avente efficacia di giudicato. Non si applica automaticamente alle cartelle di pagamento o agli avvisi di accertamento non impugnati.
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
L'elenco degli atti impugnabili deve essere interpretato in senso estensivo. L'estratto di ruolo può essere impugnato quando consenta al contribuente di conoscere per la prima volta una pretesa tributaria e di contestarla giudizialmente.
Art. 24 Cost.
È richiamato quale fondamento della tutela giurisdizionale del contribuente, anche rispetto alla possibilità di impugnare l'estratto di ruolo quando rappresenti la prima conoscenza effettiva della pretesa.
Art. 53 Cost.
È richiamato nel quadro dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di corretta imposizione tributaria.
Art. 97 Cost.
È richiamato in relazione al buon andamento della pubblica amministrazione e all'esigenza di assicurare una tutela effettiva contro pretese tributarie non più esigibili.
Legge n. 147/2013, legge di stabilità 2014
Equitalia ne invocava la disposizione relativa alla sospensione o esclusione dal computo di un determinato periodo ai fini della prescrizione. La decisione ha tuttavia ritenuto comunque maturata la prescrizione sulla base del termine applicabile e dell'assenza di ulteriori atti interruttivi.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 23397 del 17 novembre 2016
La pronuncia è richiamata per affermare che gli atti amministrativi, quali avviso di accertamento e cartella di pagamento, non acquistano efficacia di giudicato per il solo fatto di non essere stati impugnati; di conseguenza non si applica l'art. 2953 c.c.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella di pagamento rende il credito irretrattabile e impedisce di contestarne successivamente, in via ordinaria, l'esistenza o i presupposti; tuttavia non attribuisce alla cartella natura di sentenza definitiva.
- La prescrizione da applicare dopo la notifica della cartella resta, di regola, quella propria del tributo sottostante. Per i tributi locali può quindi operare un termine quinquennale, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
- La notifica della cartella interrompe la prescrizione e normalmente fa decorrere un nuovo termine, ma sono necessari ulteriori atti validamente notificati per impedire il successivo compimento della prescrizione.
- L'art. 2953 c.c. non consente di applicare automaticamente il termine decennale a un credito risultante da una cartella non impugnata: occorre un vero titolo giudiziale passato in giudicato.
- L'estratto di ruolo può essere impugnabile quando costituisce il primo atto attraverso cui il contribuente viene concretamente a conoscenza della pretesa, anche se si tratta formalmente di un atto interno dell'amministrazione.
- Per verificare la prescrizione occorre ricostruire la cronologia completa delle notifiche e degli eventuali atti interruttivi, individuare il termine specifico del tributo e verificare la validità delle notifiche.
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