Sentenza del 28/06/2017 n. 16065 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità, nell'esercizio 2004, della quota di ammortamento dell'avviamento derivante dal disavanzo da annullamento della partecipazione emerso a seguito della fusione per incorporazione. Secondo l'Amministrazione, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori avrebbe richiesto non solo la prova che la plusvalenza realizzata dal cedente avesse concorso alla formazione del reddito, ma anche che fosse stata effettivamente assoggettata a imposizione. La società sosteneva invece che l'affrancamento operasse sulla base della sola concorrenza dei maggiori valori alla formazione del reddito, purché adeguatamente documentata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il rigetto è stato fondato principalmente sull'efficacia del giudicato esterno costituito dalla precedente sentenza della stessa Corte n. 16598 del 2015, relativa alle medesime parti, al medesimo disavanzo di fusione e alle altre quote annuali dello stesso ammortamento. La precedente decisione aveva già accertato la sussistenza delle condizioni per la deducibilità delle quote senza applicazione dell'imposta sostitutiva. Tale accertamento, riguardando un elemento giuridico permanente e comune a più periodi d'imposta, impediva di riesaminare la questione nel giudizio relativo al 2004. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.200, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, art. 6, comma 1
imposta sostitutiva sui maggiori valori emergenti in occasione della fusione
La norma prevedeva, in via generale, l'applicazione di un'imposta sostitutiva per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio in conseguenza del disavanzo di fusione.
D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, art. 6, comma 2, lett. b)
i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del disavanzo da annullamento delle azioni o quote si intendono fiscalmente riconosciuti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, fino a concorrenza dell'importo complessivo netto dei maggiori o dei minori valori, rispetto ai relativi valori di acquisizione, derivanti dalla cessione delle azioni o quote che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente
La disposizione consentiva il riconoscimento fiscale dei maggiori valori senza imposta sostitutiva quando tali valori trovavano corrispondenza in maggiori o minori valori derivanti dalla cessione delle partecipazioni che avevano concorso alla formazione del reddito di un'impresa residente. Nel caso concreto, la questione interpretativa è stata resa non più riesaminabile dal giudicato esterno.
D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, art. 5, comma 3
dimostrazione, mediante idonea documentazione da parte della società incorporante o beneficiaria, dei componenti positivi e negativi di reddito relativi alle azioni o quote annullate
La società incorporante deve documentare i componenti reddituali relativi alle partecipazioni annullate. Nel caso esaminato, tale prova era stata ritenuta fornita anche tramite dichiarazione sostitutiva del cedente e verifica della corretta dichiarazione della plusvalenza.
Cass., Sezioni Unite, 16 giugno 2006, n. 13916
l'accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune preclude il riesame dello stesso punto
Il giudicato tributario può estendersi a controversie relative a periodi d'imposta diversi quando riguarda un elemento costitutivo stabile e comune del rapporto tributario, non meramente variabile da un periodo all'altro.
Cass. n. 16598 del 2015
sentenza resa in controversia fra le medesime parti
La precedente sentenza, riguardante una diversa quota annuale del medesimo ammortamento, aveva accertato definitivamente il diritto alla deduzione. Tale giudicato esterno ha impedito il riesame della stessa questione per l'esercizio 2004.
Massime di principio
- Quando una precedente sentenza definitiva tra le stesse parti ha risolto una questione giuridica stabile e comune a più periodi d'imposta, tale accertamento può produrre effetti vincolanti anche per gli anni successivi.
- L'autonomia dei periodi d'imposta non impedisce l'efficacia del giudicato su qualificazioni giuridiche o presupposti permanenti; impedisce invece, di regola, l'estensione automatica a fatti variabili, come l'entità delle spese o la capacità contributiva del singolo anno.
- Per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori derivanti da una fusione senza imposta sostitutiva, è essenziale documentare il collegamento tra i maggiori valori iscritti e i valori emersi dalla cessione delle partecipazioni, nonché la loro concorrenza alla formazione del reddito del cedente.
- Una dichiarazione sostitutiva del cedente può costituire mezzo di prova idoneo se coerente con la documentazione contabile e fiscale e se l'Amministrazione non dimostra elementi contrari.
- Prima di discutere nuovamente nel merito una questione tributaria relativa a un diverso periodo d'imposta, occorre verificare l'esistenza di precedenti giudicati tra le stesse parti sul medesimo rapporto e sul medesimo presupposto giuridico.
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