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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42677/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GIP del Tribunale di Cosenza che aveva rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena a carico di Claudio Bonfiglio. Il ricorso di cassazione articolava due motivi: (1) vizio procedurale per aver adottato l'ordinanza inaudita altera parte senza preventiva fissazione di udienza come previsto dall'art. 666, comma 3, c.p.p., con conseguente violazione del contraddittorio; (2) vizio di diritto per avere il giudice dell'esecuzione applicato, al rapporto tra delitti, il principio di "identità dell'indole" previsto dall'art. 168 c.p. per le contravvenzioni, quando tale requisito non si applica ai delitti

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Sul profilo procedurale ha accertato la nullità assoluta dell'ordinanza perché emessa senza la preventiva fissazione dell'udienza obbligatoria (art. 666, comma 3, c.p.p.), con omissione della citazione del condannato e dell'assenza del difensore. Sul merito ha inoltre rilevato che il giudice aveva errato nell'applicare ai delitti la regola dell'identità di indole prevista per le contravvenzioni dall'art. 168 c.p.: per i delitti la commissione di un ulteriore delitto è di per sé causa di revoca. Tuttavia, non ricorrendo le ipotesi che consentono l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p., la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Cosenza - Ufficio GIP, in diversa persona, perché provveda previa instaurazione del contraddittorio

Norme richiamate

  • art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

    Obbligo di preventiva fissazione dell'udienza per i procedimenti di esecuzione (quando non ricadono nelle ipotesi di cui agli artt. 667 e 676); la mancata applicazione determina nullità assoluta dell'atto di revoca emesso inaudita altera parte

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in tema di garanzie procedurali e contraddittorio; nella decisione è evocata come parte del quadro procedurale la cui violazione è censurata

  • art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen.

    Regola i presupposti per la revoca della sospensione condizionale della pena. La Corte chiarisce che il requisito dell'identità dell'indole del reato opera per le contravvenzioni e non per i delitti; per questi ultimi la commissione di un ulteriore delitto costituisce causa di revoca

  • art. 620 cod. proc. pen.

    Elenca i casi in cui la Cassazione può annullare senza rinvio; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non ricorresse alcuna delle ipotesi di annullamento senza rinvio, imponendo così l'annullamento con rinvio

  • art. 667 e art. 676, comma 1, cod. proc. pen.

    Citati per distinguere le ipotesi in cui le modalità procedurali differiscono; se il procedimento non rientra in tali casi, opera l'obbligo di udienza previsto dall'art. 666

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla sentenza di condanna originaria; non oggetto di specifica interpretazione nella decisione

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale relativa ai reati di stupefacenti indicata come riferimento della condanna originaria; non è stata oggetto di interpretazione decisoria nel provvedimento impugnato

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione intende revocare la sospensione condizionale della pena deve, salvo le ipotesi tassative, fissare preventiva udienza e garantire il contraddittorio: l'omessa fissazione configura nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado
  • La regola dell'"identità dell'indole" prevista dall'art. 168 c.p. si applica alle contravvenzioni; per i delitti la commissione di un ulteriore delitto entro i termini previsti costituisce di norma causa di revoca della sospensione condizionale
  • Se la Cassazione accerta una nullità assoluta che non rientra fra i casi di annullamento senza rinvio previsti dall'art. 620 c.p.p., il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio al giudice competente perché proceda nel rispetto del contraddittorio
  • È obbligatoria la presenza del difensore e la citazione del condannato quando si decide sulla revoca della sospensione condizionale: decisioni adottate senza tale presenza sono invalide
  • In casi analoghi il pubblico ministero può ottenere l'annullamento dell'atto impugnato se dimostra sia il vizio procedurale del giudice dell'esecuzione sia l'erronea interpretazione normativa, ma l'esito può consistere in un rinvio per nuovo esame piuttosto che in una pronuncia definitiva

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