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Sentenza

Sentenza del 20/08/2018 n. 8950 - Comm. Trib. Prov. Catania

Permuta di bene presente (terreno) con bene futuro (appartamento) - Tassazione della plusvalenza: rileva il momento della stipula dell'atto pubblico e della relativa voltura catastale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato quattro avvisi di accertamento relativi al 2012, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva assoggettato a tassazione separata una plusvalenza derivante dalla permuta, stipulata nel 2008, di quote indivise di un terreno edificabile contro porzioni di un fabbricato da costruire. I contribuenti sostenevano che la plusvalenza dovesse essere imputata al 2009, quando l'impresa aveva comunicato al Comune la fine dei lavori e gli immobili erano stati loro consegnati con scrittura privata, oppure addirittura al momento della loro effettiva venuta ad esistenza. L'Agenzia riteneva invece rilevante il 2012, anno in cui fu stipulato l'atto pubblico di consegna e individuazione catastale, seguito dalla trascrizione e dalla voltura catastale delle unità immobiliari a favore dei contribuenti.

La decisione

Il ricorso è stato sostanzialmente rigettato. La Commissione ha ritenuto che, pur potendo il trasferimento della proprietà prodursi civilisticamente già con la venuta ad esistenza dell'edificio ai sensi dell'art. 1472 c.c., ai fini fiscali rilevasse il momento oggettivamente conoscibile dall'Amministrazione finanziaria, cioè la stipula dell'atto pubblico del 2012 con conseguente trascrizione e voltura catastale. La comunicazione di fine lavori, la scrittura privata di consegna, le utenze e i contratti di locazione non erano sufficienti a individuare con certezza il momento fiscalmente rilevante. Gli avvisi sono stati tuttavia annullati limitatamente alle sanzioni, poiché sussistevano obiettive condizioni di incertezza normativa e mancavano precedenti giurisprudenziali specifici. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 67, comma 1, lettera b), TUIR

    Redditi diversi costituiti dalle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria

    La plusvalenza derivante dalla cessione onerosa di un terreno edificabile è imponibile. Nel caso di permuta con bene futuro, la norma deve essere coordinata con il momento in cui il corrispettivo diviene fiscalmente percepibile e formalmente riconoscibile.

  • Art. 1472 c.c.

    Nella vendita di cose future, l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza

    Sul piano civilistico, la proprietà delle porzioni immobiliari promesse in permuta può trasferirsi con la venuta ad esistenza del bene, individuata nel completamento delle sue componenti essenziali. Tuttavia, la Commissione ha distinto tale effetto civilistico dal momento rilevante ai fini fiscali.

  • Art. 2645-bis c.c.

    Si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e sia stata completata la copertura

    La norma è stata richiamata per individuare il momento civilistico di venuta ad esistenza dell'edificio, ma non è stata considerata sufficiente a determinare il momento fiscalmente rilevante in assenza di elementi formali e oggettivamente conoscibili dal Fisco.

  • Art. 1555 c.c.

    Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto compatibili

    La disciplina della vendita, inclusa quella relativa alla vendita di cosa futura, si applica alla permuta quando compatibile con la sua struttura.

  • Art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992

    La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce

    Le sanzioni sono state escluse perché la questione presentava obiettiva incertezza interpretativa e non esistevano precedenti giurisprudenziali specifici e consolidati.

  • Art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992

    È stato richiamato per la procedura di reclamo-mediazione preventiva alla costituzione in giudizio.

  • Art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997

    La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione ha determinato la sospensione o lo slittamento del termine per la proposizione del ricorso.

  • Art. 29, comma 1, lettera a), del D.L. n. 78/2010

    È stato richiamato per l'intimazione al pagamento delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento.

Massime di principio

  • Nella permuta di un terreno edificabile con un immobile da costruire, il momento civilistico di trasferimento della proprietà può coincidere con la venuta ad esistenza del fabbricato, ma il momento fiscalmente rilevante può essere individuato nell'atto pubblico che formalizza il trasferimento e consente trascrizione e voltura catastale.
  • La comunicazione di fine lavori al Comune, una scrittura privata di consegna, l'attivazione delle utenze o la locazione dell'immobile non necessariamente determinano il momento di tassazione della plusvalenza, soprattutto quando non consentono al Fisco una conoscenza certa, formale e oggettiva del trasferimento.
  • Quando vi è una divergenza temporale tra effetti civilistici e formalizzazione catastale del trasferimento, occorre considerare il momento in cui il bene entra formalmente nel patrimonio del contribuente ed è opponibile ai terzi e all'Amministrazione finanziaria.
  • Il principio di tassazione per cassa delle plusvalenze non è assoluto: può essere adattato quando il pagamento o il trasferimento del corrispettivo non siano oggettivamente conoscibili dall'Amministrazione prima della stipula dell'atto definitivo o ricognitivo.
  • In presenza di una questione interpretativa nuova e obiettivamente incerta, l'accertamento dell'imposta può essere mantenuto, mentre le sanzioni possono essere disapplicate per assenza di colpevolezza qualificata o per incertezza normativa.

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