Sentenza del 21/08/2018 n. 106 - Comm. Trib. Prov. Biella
Rimborsi di imposte - Società estinta - Iscrizione del credito nel bilancio finale di liquidazione - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La mancanza di certezza civilistica del credito e la conseguente omessa iscrizione nel bilancio finale di liquidazione non sono sufficienti a censurare il rifiuto del rimborso. Deve prevalere la disciplina tributaria speciale, che subordina l'erogazione del rimborso all'evidenziazione del credito erariale nel bilancio finale di liquidazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il rifiuto dell'Amministrazione finanziaria di erogare un rimborso fiscale, sostenendo che la mancata iscrizione del credito erariale nel bilancio finale di liquidazione fosse giustificata dall'assenza del requisito civilistico della certezza del credito.
Norme richiamate
Art. 5, comma 1, D.M. 26 febbraio 1992
subordina l'effettuazione del rimborso alla evidenziazione in bilancio del credito erariale
La disposizione impone che il credito fiscale sia indicato nel bilancio finale di liquidazione quale condizione per ottenere il rimborso, anche quando secondo le regole civilistiche il credito non sia ancora certo.
Massime di principio
- Quando una disciplina tributaria speciale prevede specifici requisiti documentali o contabili per ottenere un rimborso, tali requisiti devono essere rispettati anche se le regole civilistiche consentirebbero di non rilevare il credito.
- La mancata iscrizione di un credito fiscale nel bilancio finale di liquidazione può impedire il rimborso, anche se l'omissione deriva dall'incertezza del credito secondo i principi civilistici.
- In caso di estinzione della società, è opportuno verificare e indicare nel bilancio finale di liquidazione tutti i crediti erariali, anche potenziali o non ancora definitivi, quando la normativa fiscale collega a tale indicazione il diritto al rimborso.
- Il mancato rispetto di una condizione formale prevista dalla normativa tributaria può legittimare il diniego del rimborso senza che sia sufficiente invocare la diversa disciplina civilistica.
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