Sentenza del 20/08/2018 n. 5620 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Frode carosello - Operazioni inesistenti - Accertamento - Prove - Ispezioni nei confronti di altri contribuenti - Utilizzabilità - Instaurazione di un previo contraddittorio - Non necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava alla XXX s.r.l., per l'anno d'imposta 2006, la detrazione dell'IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite in una frode carosello realizzata tramite tre società ritenute cartiere. La contribuente deduceva la decadenza dell'Ufficio dai termini di accertamento, l'insufficiente motivazione dell'avviso e l'inadeguatezza degli elementi probatori, sostenendo di non essere consapevole della frode e che gli elementi a suo carico, tra cui una comunicazione e la vicinanza delle sedi, fossero mere presunzioni. Contestava inoltre l'utilizzabilità dei verbali relativi a verifiche svolte nei confronti di altri soggetti senza un previo contraddittorio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha rigettato l'appello della XXX s.r.l. Ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini di accertamento sulla base della disciplina vigente nel 2013, quando l'avviso era stato notificato, e ha considerato sufficientemente motivato l'atto, anche mediante il rinvio al processo verbale di constatazione conosciuto dalla contribuente. Nel merito, ha ritenuto provata la frode attraverso le indagini della Guardia di Finanza, le dichiarazioni dell'amministratore di fatto delle società cartiere e i riscontri contabili riferiti alla XXX s.r.l., nonché sufficiente la prova della sua consapevolezza o partecipazione colposa alla frode. È stato inoltre affermato che i verbali relativi a ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti possono essere utilizzati senza la necessità di un previo contraddittorio con il soggetto accertato. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 5.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento delle imposte sui redditi sulla base di elementi contabili ed extracontabili, comprese presunzioni e risultanze di verifiche, quando emergano irregolarità o inattendibilità della contabilità.
Art. 54, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Consente la rettifica dell'IVA quando risultino operazioni inesistenti o irregolarità dalle quali emerga un'imposta non dovuta o non versata.
Art. 43, commi 1-3, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente al momento della notifica dell'avviso
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000, i termini ordinari di accertamento sono raddoppiati.
Per l'avviso notificato nel 2013 il giudice ha applicato la disciplina allora vigente, ritenendo operante il raddoppio dei termini in presenza di una violazione penalmente rilevante, senza applicare retroattivamente le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016.
Art. 331 c.p.p. e d.lgs. n. 74/2000
Il richiamo riguarda l'obbligo di denuncia dei reati tributari, la cui sussistenza legittimava, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini di accertamento.
Cass. civ., sez. tributaria, n. 17260/2017
In materia di fatture relative a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, l'accertamento IVA può fondarsi su verbali di ispezione redatti nei confronti di altri contribuenti. La loro utilizzabilità non richiede un previo contraddittorio con il soggetto destinatario della rettifica, trattandosi di attività di raccolta di elementi probatori.
Massime di principio
- Nei procedimenti IVA relativi a frodi carosello, l'Amministrazione può utilizzare anche verbali, dichiarazioni e risultanze di verifiche svolte nei confronti di altri soggetti della filiera, senza dover instaurare previamente un contraddittorio con il contribuente accertato.
- La prova della consapevolezza del coinvolgimento in una frode non deve necessariamente essere diretta: può derivare da una valutazione complessiva di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, integrati da riscontri contabili e dalle caratteristiche anomale dei fornitori.
- La regolare tenuta formale della contabilità e l'iscrizione dei fornitori alla Camera di commercio non escludono, da sole, la partecipazione consapevole o colposa a una frode IVA.
- Quando l'avviso di accertamento rinvia a un processo verbale di constatazione conosciuto dal contribuente, il rinvio può essere sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione, purché gli elementi richiamati siano identificabili e consentano una concreta difesa.
- La disciplina sui termini di accertamento deve essere valutata in base alle norme vigenti alla data di emanazione e notificazione dell'avviso, tenendo conto delle eventuali disposizioni transitorie e dei limiti di applicazione delle modifiche successive.
- In situazioni analoghe, il contribuente deve dimostrare non solo l'effettiva esistenza formale delle operazioni, ma anche di aver adottato cautele ragionevoli e di non sapere, né poter ragionevolmente sapere, che l'operazione si inseriva in una frode.
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