Sentenza del 20/08/2018 n. 1301 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
"Voluntary disclosure" - Emersione delle disponibilità estere. Esclusione dell'imposta sulle successioni e donazioni nella "voluntary disclosure".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva aderito alla procedura di voluntary disclosure prevista dalla L. 186/2014, facendo emergere disponibilità finanziarie estere per circa 4.705.444,15 euro, provenienti da una successione e non indicate nella dichiarazione di successione originaria del 19/11/2007. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi emesso un avviso di liquidazione per 196.138 euro a titolo di imposta di successione. Il contribuente contestava l'atto sostenendo che la relazione di voluntary disclosure non fosse una dichiarazione fiscale né una valida dichiarazione di successione, che l'atto fosse decaduto o tardivo, che mancasse la forma prescritta dalla legge e che fosse insufficientemente motivato.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Torino aveva inizialmente accolto il ricorso e annullato l'avviso. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha riformato la sentenza e accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che la voluntary disclosure non regolarizza né comprende automaticamente l'imposta di successione e donazione. Tuttavia, la dichiarazione spontanea e veritiera dei beni ereditati esteri costituisce confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c. e fa emergere materia imponibile successoria. Anche se non equivale formalmente a una dichiarazione di successione, essa impone l'applicazione delle norme ordinarie, inclusa la dichiarazione integrativa e il pagamento dell'imposta, dovuta anche quando la dichiarazione è presentata oltre il termine di decadenza. L'avviso di liquidazione è stato quindi ritenuto legittimo. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 15 dicembre 2014, n. 186, art. 1, comma 1
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero
La voluntary disclosure consente di regolarizzare determinate attività e violazioni fiscali relative ai capitali emersi, ma non include automaticamente l'imposta sulle successioni e donazioni.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 27, comma 6
L'imposta è dovuta anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine di decadenza
La scadenza del termine per l'azione accertativa può escludere la sanzionabilità della violazione, ma non elimina il debito d'imposta quando il contribuente presenta successivamente la dichiarazione di successione.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 28, commi 3, 6 e 8
La dichiarazione deve essere redatta sulla modulistica ufficiale; i fatti nuovi che comportano una maggiore imposta impongono dichiarazione integrativa
L'istanza di voluntary disclosure non sostituisce formalmente la dichiarazione di successione, ma la denuncia di nuovi beni ereditati può far scattare l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 48, commi 2 e 3
Non possono essere compiuti atti relativi a trasferimenti per causa di morte, né consegnati beni agli eredi, senza prova della presentazione della dichiarazione di successione o dell'accertamento d'ufficio
La disponibilità effettiva e il trasferimento dei beni ereditari presuppongono la regolarizzazione della successione e il pagamento delle imposte dovute, anche se i beni vengono fatti emergere nell'ambito di una diversa procedura fiscale.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 56-bis
L'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni effettuate all'estero a favore di residenti può essere effettuato in presenza delle condizioni previste dalla norma
Le dichiarazioni rese dal contribuente in procedimenti diretti all'accertamento di tributi possono consentire l'accertamento di liberalità estere imponibili, quando ricorrono anche le ulteriori condizioni previste dalla disposizione.
Codice civile, art. 2735
La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale
La dichiarazione spontanea e veritiera resa dal contribuente nell'ambito della voluntary disclosure può avere valore di confessione stragiudiziale riguardo alla provenienza ereditaria e alla titolarità dei beni.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
Individua i termini ordinari per l'accertamento delle imposte sui redditi, richiamati nella disciplina della voluntary disclosure.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57
Individua i termini ordinari per l'accertamento IVA, anch'essi richiamati nella disciplina della voluntary disclosure.
Massime di principio
- Una procedura di voluntary disclosure regolarizza soltanto le imposte e le violazioni comprese nel suo ambito normativo; non produce automaticamente effetti sananti per l'imposta sulle successioni e donazioni.
- Quando nell'ambito di una procedura fiscale emergono beni ricevuti per successione e precedentemente omessi, la dichiarazione del contribuente può essere utilizzata dall'Amministrazione come prova della provenienza ereditaria e della titolarità dei beni.
- La voluntary disclosure non sostituisce necessariamente la dichiarazione formale di successione, ma l'emersione di beni ereditari può determinare l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa e di pagare l'imposta successoria.
- Il decorso del termine di decadenza per l'accertamento non elimina automaticamente il debito d'imposta se il contribuente presenta successivamente una dichiarazione o fa emergere spontaneamente beni ereditari non dichiarati.
- Per trasferire o rendere pienamente disponibili beni appartenuti al defunto è normalmente necessaria la prova della presentazione della dichiarazione di successione, integrativa o dell'accertamento d'ufficio, oltre alla regolarizzazione dell'imposta dovuta.
- Le dichiarazioni rese spontaneamente dal contribuente in procedimenti di collaborazione fiscale devono essere valutate con cautela, perché possono avere rilevanza probatoria anche per tributi diversi da quelli oggetto principale della procedura.
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