Sentenza del 22/08/2018 n. 3477 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Notifica dell'atto impositivo effettuata con raccomandata a mezzo di posta privata - inesistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione eseguita tramite un licenziatario postale privato è stata ritenuta inesistente, e non semplicemente nulla. Di conseguenza, il vizio non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo e l’atto impositivo non può considerarsi validamente notificato. Il principio è stato ricondotto all’orientamento della Corte di Cassazione, sentenza n. 234/2018.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’inesistenza della notificazione dell’atto impositivo perché eseguita tramite raccomandata affidata a un gestore postale privato, anziché tramite Poste Italiane. La questione riguarda l’applicabilità dell’art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 261/1999, che, pur liberalizzando i servizi postali, riserva in via esclusiva a Poste Italiane le notificazioni a mezzo posta degli atti disciplinati dalla L. n. 890/1982, inclusi gli atti tributari sostanziali e processuali.
Norme richiamate
Art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 261/1999
Per esigenze di ordine pubblico sono affidate in via esclusiva a Poste Italiane S.p.A. le notificazioni a mezzo posta degli atti di cui alla L. n. 890/1982.
La liberalizzazione dei servizi postali non elimina la riserva esclusiva a favore di Poste Italiane per le notificazioni a mezzo posta degli atti soggetti alla disciplina della L. n. 890/1982, compresi gli atti tributari sostanziali e processuali.
Legge n. 890/1982
Disciplina le notificazioni a mezzo posta e ricomprende, secondo l’interpretazione richiamata, le notificazioni degli atti tributari sostanziali e processuali.
Massime di principio
- La notificazione di un atto tributario effettuata tramite un operatore postale privato, quando la legge richiede il servizio postale riservato, può essere considerata inesistente.
- L’inesistenza della notificazione è più grave della nullità: non viene normalmente sanata dal fatto che il destinatario abbia comunque ricevuto conoscenza dell’atto o abbia svolto attività difensiva.
- In caso di contestazione, occorre verificare quale soggetto abbia materialmente eseguito la notificazione e se l’atto rientri tra quelli soggetti alla disciplina della L. n. 890/1982.
- Il principio va applicato tenendo conto della normativa vigente al momento della notificazione e degli eventuali successivi interventi legislativi o arresti giurisprudenziali.
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