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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20574/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da alcune cartelle di pagamento notificate a una società beneficiaria di scissione, in qualità di coobbligata solidale per debiti tributari originariamente accertati nei confronti della società scissa. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto necessaria la previa notifica alla beneficiaria del prodromico avviso di accertamento e, in ogni caso, aveva ritenuto tardiva la notifica delle cartelle. Nelle more del giudizio la società beneficiaria ha presentato domande di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119/2018; l'Agenzia ha negato la definizione assumendo che le cartelle fossero meri atti di riscossione, non condonabili, perché precedute da regolare avviso notificato alla società scissa. Con l'unico motivo di ricorso contro i dinieghi, la società ha dedotto violazione dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, sostenendo che, essendo quelle cartelle il primo atto ricevuto dalla beneficiaria e potendo esse essere impugnate anche nel merito, dovessero qualificarsi come atti impositivi e quindi essere definibili. L'Agenzia, nel ricorso principale avverso la sentenza regionale, aveva censurato la decisione per violazione della disciplina della scissione e dei termini di notifica delle cartelle.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso avverso i dinieghi di definizione agevolata e lo ha accolto. Ha ritenuto che, anche se gli avvisi di accertamento erano stati notificati alla sola società scissa, le cartelle notificate alla beneficiaria costituiscono per quest'ultima il primo atto con cui la pretesa fiscale le viene resa nota e hanno quindi natura di atti impositivi, suscettibili di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018. In conseguenza dell'accoglimento del subricorso sul condono, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere rispetto al ricorso principale dell'Agenzia contro la sentenza della CTR. Le spese sono state compensate per entrambi i segmenti del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    La definizione agevolata riguarda anche le cartelle di pagamento che, per il contribuente destinatario, costituiscono il primo atto con cui la pretesa tributaria è resa nota e che quindi hanno natura sostanzialmente impositiva.

  • art. 6, comma 12, secondo periodo, d.l. n. 119/2018

    Consente l'impugnazione del diniego di definizione agevolata.

  • art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917/1986

    «I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata... Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido... Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione»

    L'avviso di accertamento può essere notificato alla sola società scissa, ma la società beneficiaria, pur senza diritto a una nuova notifica dell'atto prodromico, può ricevere la cartella e difendersi nel merito.

  • art. 25, comma primo, lett. c), d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla CTR come termine per la notifica delle cartelle, ma la statuizione resta assorbita dalla cessazione della materia del contendere.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nel ricorso principale dell'Agenzia in relazione alla notifica delle cartelle.

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel ricorso principale dell'Agenzia in relazione alla pretesa decadenza dell'amministrazione.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata nei motivi del ricorso principale dell'Agenzia per dedurre violazione di legge.

Massime di principio

  • Ai fini della definizione agevolata delle liti tributarie, rileva la natura sostanziale dell'atto notificato al contribuente: se la cartella costituisce il primo atto con cui la pretesa fiscale è portata a conoscenza del destinatario, essa è qualificabile come atto impositivo e può essere condonata.
  • Nelle operazioni di scissione, l'avviso di accertamento può essere validamente notificato alla sola società scissa, ma la beneficiaria solidalmente responsabile conserva il diritto di ricevere la cartella e di contestare anche il merito della pretesa originaria.
  • La valutazione della condonabilità non può arrestarsi al dato formale dell'esistenza di un precedente avviso notificato a un diverso soggetto, se la cartella rappresenta per il destinatario il primo atto effettivamente idoneo a manifestare la pretesa fiscale nei suoi confronti.
  • Quando sopravviene l'accoglimento della domanda di definizione agevolata della lite, i motivi di impugnazione ancora pendenti sulla controversia principale restano assorbiti per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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