Sentenza n. 4723/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 1143/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Sez. II, n. 1143/2024, relativa al giudizio negativo di compatibilità ambientale per un impianto fotovoltaico agrivoltaico e le opere di connessione
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia originaria riguardava il decreto, comunicato con nota del 28 settembre 2023, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura, aveva espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di un impianto fotovoltaico di 36,52 MWp, con integrazione agricola, localizzato nei Comuni di Spinazzola e Montemilone. Il TAR Puglia aveva accolto il ricorso dell'impresa, accertando la tardività del parere del Ministero della Cultura, ma escludendo l'applicabilità del silenzio-assenso orizzontale previsto dall'art. 17-bis l. 241/1990. L'impresa ha proposto appello limitatamente a tale profilo, sostenendo la formazione del silenzio-assenso; le amministrazioni hanno proposto appello incidentale. Nelle more, il Consiglio dei Ministri, con delibera del 9 maggio 2025, ha espresso un giudizio positivo di compatibilità ambientale. L'impresa ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, in subordine, della sopravvenuta carenza di interesse e l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese. Le amministrazioni hanno aderito alla rinuncia alla coltivazione dell'appello incidentale e alla compensazione delle spese.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudizio positivo di compatibilità ambientale adottato dal Consiglio dei Ministri ha infatti fatto venir meno l'utilità concreta di una decisione sull'appello principale e su quello incidentale: anche un eventuale accoglimento non avrebbe più procurato alcun vantaggio all'appellante. Il Collegio non ha esaminato nel merito la questione relativa alla formazione del silenzio-assenso orizzontale né l'appello incidentale. Le spese del grado sono state integralmente compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 17-bis l. 241/1990
silenzio-assenso orizzontale
La questione sull'applicabilità del silenzio-assenso orizzontale è stata oggetto dell'appello, ma non è stata decisa nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità.
art. 38 c.p.a.
Richiamato nel quadro delle disposizioni processuali applicate.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel quadro delle disposizioni processuali applicate.
Massime di principio
- La sopravvenienza di un provvedimento amministrativo favorevole che elimina l'utilità concreta dell'eventuale accoglimento dell'impugnazione determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso o dell'appello.
- Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non deve esaminare nel merito i motivi di impugnazione né le questioni dedotte con l'appello incidentale.
- La cessazione dell'interesse alla decisione può essere dichiarata sulla base della sopravvenienza di una nuova determinazione amministrativa favorevole, anche quando la controversia originaria riguardava un precedente provvedimento negativo.
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