Ordinanza n. 1595/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) dell'Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell'Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la “Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali”, indetta dal bando di concorso n. 290773 del 11.07.2025 (codice concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Puglia; b) della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori relativi alla Regione Puglia (prot. n. 046634.25-11-2025), per come pubblicati sul sito inPA in data 27.11.2025, e relativi alla procedura concorsuale ADE/TRIB/2700, indetta dal Bando di concorso n. 290773 dell'11.07.2025, con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nella parte in cui non include utilmente in graduatoria il ricorrente; c) dell'Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente alla procedura concorsuale ADE/TRIB/2700, per come pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; d) dell'esito della prova scritta svolta dal ricorrente in data 30.10.2025, e i relativi esiti, conclusasi con l'attribuzione del punteggio di 25 come comunicato nell'area riservata del candidato, nella parte in cui risulta errato, ambiguo o comunque mal formulato n. 1 quesito, privo di un'univoca soluzione corretta, con conseguente erronea valutazione della prova, attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante e riflessi pregiudizievoli sulla posizione del ricorrente nella graduatoria finale di merito; e) dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; f) del Bando di concorso n. 290773 dell'11.07.2025 con cui la Direzione Centrale Risorse Umane dell'Agenzia delle Entrate ha indetto la presente procedura selettiva (codice concorso 2700TRIB), laddove lesivo degli interessi del ricorrente; g) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche sconosciuto al ricorrente, lesivo degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi della medesima. nonchè per l'accertamento dell'interesse in capo al ricorrente all'annullamento del quesito contestato con rivalutazione del punteggio complessivo conseguito sia nella prova scritta che nella graduatoria di merito per la Regione Puglia della “Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali” e la conseguente condanna ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione resistente, a procedere alla rivalutazione della prova scritta del ricorrente, mediante l'annullamento del quesito viziato e la conseguente attribuzione del punteggio corretto, pari ad un incremento complessivo di +0,5 punti (di cui +0,40 per l'annullamento del quesito errato e lo storno della penalità di -0,1) e rideterminazione del punteggio finale in graduatoria pari a 25,5, e ogni ulteriore provvedimento consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e elenco dei vincitori della Regione Puglia del concorso per l’assunzione di funzionari giuridico-tributari, nonché valutazione della prova scritta con attribuzione di 25 punti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta e la graduatoria finale della procedura concorsuale per 2.700 funzionari dell’Agenzia delle Entrate, limitatamente alla Regione Puglia. Ha dedotto che un quesito della prova scritta, sostenuta il 30 ottobre 2025, fosse errato, ambiguo o privo di un’univoca soluzione corretta. Secondo il ricorrente, l’erroneità del quesito avrebbe determinato una valutazione illegittima della prova, con attribuzione di 25 punti anziché del punteggio spettante, pari a 25,5, tenuto conto dell’annullamento del quesito e dello storno della penalità applicata. Ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, l’accertamento dell’interesse alla rivalutazione della prova e la condanna dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., a rideterminare il punteggio e la posizione in graduatoria. In sede cautelare il ricorrente ha rinunciato alla domanda di sospensione.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare, senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità del quesito, sulla correttezza della valutazione della prova o sulla graduatoria. Ritenuto necessario assicurare la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei, potenzialmente pregiudicati dall’eventuale accoglimento del ricorso, ha disposto l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49, comma 1, c.p.a. Considerato l’elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, con evidenza anche sul portale della Direzione Regionale interessata. L’avviso dovrà contenere gli elementi identificativi del giudizio, delle parti, degli atti impugnati e dei controinteressati, nonché il testo integrale del ricorso e dell’ordinanza. L’Agenzia delle Entrate dovrà creare un collegamento denominato “Atti di notifica”, mantenere online la documentazione sino alla sentenza definitiva di primo grado e rilasciare attestazione dell’avvenuta notificazione. La notificazione dovrà essere effettuata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza e la relativa prova dovrà essere depositata entro i successivi 10 giorni, entrambi a pena di improcedibilità del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 49, comma 1, c.p.a.
Consente al giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti necessari alla partecipazione al giudizio, individuati nella specie nei vincitori e/o idonei utilmente collocati nella graduatoria potenzialmente pregiudicati dall’accoglimento del ricorso.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, in presenza di un elevato numero di controinteressati e di difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, la notificazione per pubblici proclami; nella specie essa è stata autorizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
art. 27, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale fondamento, insieme all’art. 41, comma 4, c.p.a., della notificazione del gravame per pubblici proclami.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il mancato perfezionamento degli adempimenti prescritti per l’integrazione del contraddittorio e il mancato deposito della relativa prova entro i termini assegnati comportano l’improcedibilità del ricorso.
art. 55 c.p.a.
È richiamato in relazione alla domanda cautelare, alla quale il ricorrente ha rinunciato.
art. 30 c.p.a.
È indicato dal ricorrente quale base della domanda di condanna dell’amministrazione alla rivalutazione della prova e alla rideterminazione del punteggio.
Massime di principio
- Quando l’eventuale accoglimento di un ricorso contro una graduatoria concorsuale può pregiudicare la posizione di soggetti utilmente collocati nella graduatoria, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti, comprensivi dei vincitori e degli idonei interessati.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei relativi indirizzi, la notificazione del ricorso può essere autorizzata per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, con modalità idonee a rendere conoscibili il giudizio, gli atti impugnati, le parti e il contenuto del ricorso.
- L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può imporre all’amministrazione di predisporre sul proprio sito un’apposita sezione o collegamento informatico per la consultazione degli atti notificati, di rilasciare un’attestazione dell’avvenuta pubblicazione e di conservare online la documentazione per il periodo stabilito dal giudice.
- Il termine assegnato per eseguire la notificazione per pubblici proclami e quello successivo per depositarne la prova possono essere qualificati come perentori, con improcedibilità del ricorso in caso di mancato adempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 164/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 166/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 167/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 168/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 131/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 132/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →