Sentenza n. 2277/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull’istanza n. 43968 presentata in data 23 aprile 2025, con la quale parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna in data 10 aprile 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 23 aprile 2025 una domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero, nonostante il decorso dei termini per la conclusione del procedimento, con conseguente impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza adottare il provvedimento conclusivo. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine previsto senza adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: entro trenta giorni l’autorità deve verificare la completezza della documentazione e, se necessario, chiedere integrazioni; il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Anche considerando l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine massimo è stato individuato in quattro mesi. Poiché non risultava alcuna richiesta di integrazione né alcuna decisione ministeriale, il giudice ha accertato l’illegittimità dell’inerzia e ordinato al Ministero di pronunciarsi con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. L’amministrazione e l’eventuale commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi affermati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre oneri e accessori, a titolo di spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine generale di conclusione del procedimento, in assenza di un provvedimento espresso, integra l’inosservanza dell’obbligo di provvedere.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della domanda e, se necessario, richiedere le integrazioni documentali.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche l’eventuale fase di integrazione, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
L’azione contro il silenzio consente di accertare l’illegittimità dell’inerzia e di ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche mediante nomina anticipata del commissario ad acta.
Massime di principio
- La presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, senza l’adozione di un provvedimento espresso, sono sufficienti a integrare il silenzio-inadempimento e l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e comunicare l’eventuale necessità di integrazioni; il provvedimento conclusivo deve essere adottato entro tre mesi dalla documentazione completa. In presenza di una possibile fase di integrazione, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
- L’assenza di una richiesta di integrazione documentale non consente all’amministrazione di mantenere indefinitamente il procedimento senza decisione: decorso il termine applicabile, l’inerzia è illegittima.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per provvedere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a subentrare in caso di ulteriore inerzia.
- Nel definire il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’amministrazione deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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