Regolamento (UE) 2016/292
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/292 della Commissione, del 19 febbraio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Alheira de Mirandela (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento registra ufficialmente la denominazione "Alheira de Mirandela" come indicazione geografica protetta (IGP) dell’Unione europea. La registrazione avviene nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni nei termini. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in ciascuno Stato membro.
Iscrizione della denominazione "Alheira de Mirandela" nel registro delle indicazioni geografiche protette (IGP) dell’Unione europea.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione geografica "Alheira de Mirandela", registrata come IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda un prodotto alimentare della classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Iscrizione di "Alheira de Mirandela" come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/292 della Commissione dispone la registrazione della denominazione "Alheira de Mirandela" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L’atto si colloca nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
Presupposti procedurali della registrazione
La Commissione richiama che la domanda di registrazione presentata dal Portogallo era stata già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché, entro la fase prevista dall’articolo 51 del medesimo regolamento, non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione, sono risultati soddisfatti i presupposti per procedere alla registrazione.
Effetti della registrazione e classificazione del prodotto
L’articolo 1 stabilisce che "Alheira de Mirandela" è registrata come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.2, ossia "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)", secondo la classificazione dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Entrata in vigore e portata dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è qualificato espressamente come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione
La denominazione "Alheira de Mirandela" è iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come IGP, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Qualificazione del prodotto
La denominazione registrata identifica un prodotto appartenente alla classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti della registrazione
La domanda presentata dal Portogallo era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la Commissione ha proceduto alla registrazione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 19 feb 2016Regolamento (UE) 2016/238
- Regolamento · 19 feb 2016Regolamento (UE) 2016/239
- Regolamento · 19 feb 2016Regolamento (UE) 2016/240
- Regolamento · 19 feb 2016Regolamento (UE) 2016/241
- Regolamento · 18 feb 2016Regolamento (UE) 2016/235
- Regolamento · 18 feb 2016Regolamento (UE) 2016/236
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →