Regolamento (UE) 2016/240
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/240 della Commissione, del 19 febbraio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per una serie di ortofrutticoli, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata. Si tratta di un atto di esecuzione collegato alla disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e alle modalità applicative del regime degli ortofrutticoli freschi e trasformati. I valori sono riportati in allegato e differiscono in funzione del prodotto e del Paese terzo di origine. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, classificati per codice NC e per origine di paese terzo. I valori forfettari sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/240 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle modalità applicative previste per il settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Il considerando 1 precisa che il sistema dei valori forfettari all'importazione discende dai criteri applicativi elaborati in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. Il considerando 2 evidenzia che il valore forfettario è calcolato ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, motivo per cui l'atto entra in vigore immediatamente alla pubblicazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi elencati nell'allegato. L'applicazione è collegata ai codici NC dei prodotti e ai codici dei Paesi terzi di origine. Il sistema opera ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE del settore.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione applicabili sono esclusivamente quelli indicati nell'allegato del regolamento. La tabella allegata riporta, per ciascun prodotto, valori espressi in EUR/100 kg e differenziati in funzione dell'origine. Sono presenti, tra gli altri, i codici paese IL, MA, SN, TN, TR, CL, EG, US, CN, ZA e il codice ZZ per le altre origini.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
L'atto è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare dell'articolo 136, paragrafo 1. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi previsti dalla disciplina UE, in attuazione dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Determinazione dei valori forfettari
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del presente regolamento. Tali valori sono espressi in EUR/100 kg e variano in base al codice NC del prodotto e al codice del Paese terzo di origine.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato con i valori per prodotto e origine
L'allegato contiene la tabella dei valori forfettari all'importazione per specifici codici NC, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con importi differenziati per Paese terzo (ad esempio IL, MA, SN, TN, TR, CL, EG, US, CN, ZA) e con il codice ZZ per indicare le altre origini.
Come è indicizzato
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