Regolamento (UE) 2016/239
Regolamento (UE) 2016/239 della Commissione, del 19 febbraio 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi tropanici in determinati alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul quadro UE dei contaminanti alimentari, modificando il regolamento (CE) n. 1881/2006 per fissare limiti massimi specifici per gli alcaloidi tropanici in determinati alimenti per lattanti e bambini. La misura nasce dal parere scientifico EFSA che evidenzia un possibile superamento della dose acuta di riferimento nei bambini. Vengono inoltre richiamate le norme di campionamento applicabili ai fini del controllo ufficiale. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 introducendo tenori massimi di alcaloidi tropanici in specifici alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità di controllo nell’Unione europea, con riferimento agli alimenti a base di cereali e agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini che contengono miglio, sorgo, grano saraceno o loro prodotti derivati. La disciplina riguarda il controllo della conformità ai nuovi tenori massimi di atropina e scopolamina fissati per tali prodotti. Restano fermi i criteri generali di campionamento previsti dal regolamento (CE) n. 401/2006, allegato I, parte J.
Modifica dei tenori massimi di alcaloidi tropanici in alimenti a base di cereali per lattanti e bambini
Il regolamento (UE) 2016/239 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 sui contaminanti nei prodotti alimentari, introducendo un limite specifico per gli alcaloidi tropanici in taluni alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. La misura è adottata alla luce del parere scientifico EFSA sul rischio di esposizione alimentare a tali sostanze e della possibile superazione della dose acuta di riferimento nei minori.
Contesto scientifico e finalità della misura
I considerando spiegano che gli alcaloidi tropanici sono metaboliti secondari presenti naturalmente in diverse famiglie vegetali e che tra i composti più rilevanti vi sono (-)-iosciamina e (-)-scopolamina. Viene evidenziata la presenza di semi di Datura stramonium come impurità in diversi cereali e semi oleosi, con particolare difficoltà di rimozione nel sorgo, nel miglio e nel grano saraceno, e quindi il rischio di contaminazione dei relativi prodotti derivati.
Il gruppo Contam dell’EFSA ha stabilito una dose acuta di riferimento di gruppo pari a 0,016 μg/kg di peso corporeo, espressa come somma di (-)-iosciamina e (-)-scopolamina considerate di potenza equivalente. Sulla base delle informazioni disponibili, l’esposizione dei bambini può superare significativamente tale valore, giustificando l’intervento regolatorio.
Ambito di applicazione e prodotti interessati
La nuova disciplina riguarda gli alimenti a base di cereali e gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini che contengono miglio, sorgo, grano saraceno o loro prodotti derivati. Il regolamento non introduce un divieto generale, ma un tenore massimo di contaminante per categorie ben delimitate di alimenti. Il controllo della conformità si applica nell’ambito dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri.
Tenori massimi introdotti
L’allegato del regolamento inserisce nella sezione 8 del regolamento (CE) n. 1881/2006 il punto 8.2.1, fissando per:
- atropina: 1,0 μg/kg;
- scopolamina: 1,0 μg/kg.
Il richiamo all’atropina è giustificato da ragioni analitiche, poiché non è sempre possibile distinguere tra gli enantiomeri della iosciamina. La nota chiarisce inoltre che, negli alimenti di origine vegetale, i risultati analitici relativi all’atropina riflettono la presenza di (-)-iosciamina.
Campionamento e controlli ufficiali
Per verificare il rispetto dei nuovi limiti, l’articolo 2 rinvia espressamente al regolamento (CE) n. 401/2006, allegato I, parte J, che disciplina le norme di campionamento per il controllo di conformità. Il regolamento non contiene una disciplina autonoma del metodo di prelievo, ma integra il sistema esistente di controlli ufficiali sui contaminanti alimentari.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni sua parte, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006
L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 sia modificato secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento, inserendo una nuova voce relativa agli alcaloidi tropanici nella sezione 8 dei contaminanti.
Tenori massimi per atropina e scopolamina
Nell’allegato viene introdotto il punto 8.2.1 per gli alimenti a base di cereali e gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini contenenti miglio, sorgo, grano saraceno o loro prodotti derivati. Per atropina e scopolamina il tenore massimo è fissato a 1,0 μg/kg per ciascuna sostanza.
Definizione analitica degli alcaloidi tropanici
La nota dell’allegato precisa che gli alcaloidi tropanici considerati sono atropina e scopolamina. L’atropina è indicata come miscela racemica di (-)-iosciamina e (+)-iosciamina, ma ai fini analitici i tenori massimi sono stabiliti per atropina e scopolamina, poiché non sempre è possibile distinguere gli enantiomeri di iosciamina.
Campionamento per il controllo ufficiale
L’articolo 2 rinvia alle norme di campionamento del regolamento (CE) n. 401/2006, allegato I, parte J, per il controllo di conformità ai tenori massimi.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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