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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/236

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/236 della Commissione, del 18 febbraio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Esso dà attuazione all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede il calcolo giornaliero di tali valori sulla base di dati variabili. I valori sono riportati in allegato per singolo codice NC e per origine geografica. Il regolamento si applica immediatamente dalla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, classificati secondo i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. L'applicazione riguarda i Paesi terzi indicati con i rispettivi codici di origine nel medesimo allegato, compreso il codice "ZZ" per "altre origini". Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/236: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento disciplina la fissazione dei valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli freschi importati nell'Unione. Si tratta di un atto di esecuzione collegato alla disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e, in particolare, al meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Finalità e base giuridica

Il provvedimento si fonda sul TFUE, sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare sull'articolo 136, paragrafo 1. Il considerando rilevante chiarisce che i valori forfettari all'importazione sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili; per questo motivo l'atto entra in vigore immediatamente con la pubblicazione.

Ambito oggettivo e prodotti interessati

L'allegato contiene i valori applicabili a determinati codici NC, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, varie sottovoci della voce 0805, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun prodotto sono indicati uno o più paesi terzi di origine e il corrispondente valore forfettario, espresso in EUR/100 kg.

Effetti pratici

I valori fissati nel regolamento sono il parametro da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata ai fini doganali nel settore ortofrutticolo. La disciplina è uniforme in tutti gli Stati membri, essendo il regolamento direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il 19 febbraio 2016, ed è immediatamente applicabile negli Stati membri.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento, espressi in EUR/100 kg e differenziati per codice NC e paese terzo di origine.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base normativa e calcolo giornaliero

Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011; considerando che i valori forfettari all'importazione sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Allegato con i valori per prodotto e origine

L'allegato elenca i valori forfettari all'importazione per specifiche categorie di ortofrutticoli e per specifiche origini (ad esempio EG, IL, MA, SN, TN, TR, CL, US, CN, ZA e ZZ). Tali valori servono ai fini della determinazione del prezzo di entrata per le importazioni interessate.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esteroortofrutticolidazi doganali

Testo integrale

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