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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/235

Regolamento (UE) 2016/235 della Commissione, del 18 febbraio 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

Normativa europea32016R0235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in modo puntuale sul regolamento (CE) n. 110/2008, correggendo la definizione della categoria 32 "Liquore" nell'allegato II. La modifica chiarisce che, per rientrare in tale categoria, è sufficiente uno dei due procedimenti tradizionalmente richiamati: l'aromatizzazione oppure l'aggiunta di prodotti di origine agricola o alimentari. La misura mira ad allineare la disciplina alle caratteristiche organolettiche normalmente attese dal consumatore e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica i requisiti di composizione della categoria 32 "Liquore" del regolamento (CE) n. 110/2008 sulle bevande spiritose.

Ambito di applicazione

Si applica ai produttori, operatori e commercianti di bevande spiritose che commercializzano prodotti rientranti nella categoria 32 "Liquore" ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008. L'intervento riguarda il mercato UE delle bevande spiritose e, in particolare, le modalità di ottenimento dei liquori tramite aromatizzazione e/o aggiunta di prodotti di origine agricola o alimentari. Non sono previste esclusioni esplicite nel testo; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dall'entrata in vigore.

Modifica della definizione di "Liquore" nel regolamento sulle bevande spiritose

Il regolamento (UE) 2016/235 della Commissione modifica in modo circoscritto l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. L'intervento nasce dall'esigenza di chiarire la disciplina della categoria 32, "Liquore", alla luce delle caratteristiche organolettiche normalmente attese dal consumatore e dell'assetto tecnico della categoria stessa.

Finalità dell'intervento

Dai considerando emerge che la definizione previgente poteva essere letta nel senso di richiedere congiuntamente sia l'aromatizzazione sia l'aggiunta di prodotti di origine agricola o alimentari. La Commissione afferma invece che, per ottenere un prodotto conforme alle aspettative del mercato, è sufficiente uno solo di tali procedimenti. Per questo viene modificata la formulazione dell'allegato II.

Contenuto della modifica normativa

L'articolo 1 dispone che l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 sia modificato secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento. Quest'ultimo sostituisce il punto ii) della categoria 32, lettera a), con una formulazione che consente il liquore ottenuto con:

  • alcole etilico di origine agricola, oppure un distillato di origine agricola, oppure una o più bevande spiritose, oppure una miscela di tali prodotti;
  • edulcorazione;
  • aggiunta di una o più aromi, prodotti di origine agricola o prodotti alimentari.

La nuova redazione chiarisce che la categoria può ricomprendere prodotti ottenuti mediante aromatizzazione oppure mediante aggiunta di ingredienti agricoli o alimentari, senza che entrambi i passaggi debbano necessariamente concorrere.

Ambito soggettivo e operativo

La modifica interessa i produttori e gli operatori del settore delle bevande spiritose che immettono sul mercato prodotti qualificabili come "Liquore" ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008. Ha rilievo anche per gli adempimenti di classificazione e commercializzazione, nonché per la corretta designazione del prodotto in etichetta e nella documentazione commerciale, in quanto la qualificazione dipende dalla nuova formulazione della categoria 32.

Entrata in vigore e efficacia

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Rilevanza pratica per gli operatori

Per gli operatori del settore, la modifica comporta un ampliamento chiarificatore della nozione di liquore, utile per la corretta qualificazione di prodotti che presentino uno solo dei due tratti tradizionalmente richiamati. In concreto, la norma riduce il rischio di contestazioni sulla classificazione del prodotto quando la composizione preveda edulcorazione e aggiunta di aromi oppure di prodotti agricoli/alimentari, anche in assenza di uno dei due procedimenti prima evocati in modo cumulativo.

Disposizioni principali

Modifica della categoria 32 "Liquore"

L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008, categoria 32, lettera a), punto ii), è sostituito. La nuova formulazione prevede che il liquore possa essere ottenuto con alcole etilico di origine agricola, o un distillato di origine agricola, o una o più bevande spiritose, o una miscela di tali prodotti, edulcorata e addizionata di una o più aromi, prodotti di origine agricola o prodotti alimentari. La modifica consente quindi che il prodotto sia ottenuto mediante aromatizzazione oppure mediante aggiunta di prodotti di origine agricola o alimentari, senza richiedere cumulativamente entrambi i procedimenti.

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 110/2008. Secondo i considerando, la correzione è necessaria perché le caratteristiche organolettiche di base della categoria "Liquore" non richiedono necessariamente sia l'aromatizzazione sia l'aggiunta di ingredienti agricoli o alimentari.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebevande spiritoseetichettaturaindicazioni geografichealimentare

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