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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/238

Regolamento (UE) 2016/238 della Commissione, del 19 febbraio 2016, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014 recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014, che disciplina una deroga alle norme igieniche per il trasporto marittimo di oli e grassi liquidi destinati al consumo umano. La modifica riguarda l'elenco dei carichi precedenti accettabili, in particolare alcune forme di nitrato di calcio e una voce correlata, per meglio rifletterne la descrizione tecnica. La Commissione motiva l'intervento con esigenze di chiarezza applicativa e con il parere scientifico dell'EFSA, che conferma l'equivalenza tossicologica e chimica delle diverse forme idratate considerate.

Modifica l'elenco dei carichi precedenti accettabili per il trasporto marittimo di oli e grassi liquidi, aggiornando l'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori coinvolti nel trasporto marittimo di oli e grassi liquidi destinati al consumo umano o che possono essere utilizzati a tale scopo, nel quadro della deroga prevista dal regolamento (UE) n. 579/2014 rispetto ad alcune prescrizioni igieniche del regolamento (CE) n. 852/2004. Incide in particolare sull'elenco delle sostanze ammissibili come carico precedente trasportato da imbarcazioni marittime. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è rilevante anche ai fini SEE.

Modifica dell'elenco dei carichi precedenti accettabili per il trasporto marittimo di oli e grassi liquidi

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 579/2014, che consente in deroga ad alcune prescrizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 il trasporto marittimo di oli e grassi liquidi destinati al consumo umano o suscettibili di esserlo, a condizione che siano rispettati requisiti specifici sulle attrezzature, sulle pratiche di trasporto e sui carichi precedenti. La modifica ha natura puntuale e riguarda esclusivamente l'allegato contenente l'elenco dei carichi precedenti accettabili.

Contesto normativo e finalità

La Commissione constata che una delle voci dell'elenco, relativa alla combinazione tra soluzione di nitrato di ammonio e soluzione di nitrato di calcio (CN-9) e ai relativi sali doppi, non descriveva in modo sufficientemente preciso il carico, generando incertezza operativa per i noleggiatori di navi. Per questo motivo l'elenco viene aggiornato per riflettere anche altre forme del nitrato di calcio, tra cui nitrato di calcio ammonio, nitrato di calcio (II) diidrato e nitrato di calcio tetraidrato.

Base scientifica della revisione

La modifica è giustificata dal parere espresso dall'EFSA nella sua 68ª riunione plenaria del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare. L'Autorità ha confermato che le diverse forme di soluzione di nitrato di calcio differiscono soltanto per il numero di molecole di acqua di cristallizzazione e che la loro presenza non altera le proprietà tossicologiche né la reattività chimica rispetto alle sostanze già contemplate dalla voce originaria.

Contenuto della modifica all'allegato

L'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014 è aggiornato nei seguenti termini:

  • alla riga 12, la voce unica viene sostituita da due voci separate: "Soluzione di nitrato di ammonio" (6484-52-2) e "Nitrato di calcio ammonio" (15245-12-2);
  • dopo la riga 13, corrispondente a "Soluzione di cloruro di calcio", vengono inserite tre nuove voci: "Nitrato di calcio" (10124-37-5), "Nitrato di calcio (II) diidrato" (35054-52-5) e "Nitrato di calcio tetraidrato" (13477-34-4).

Entrata in vigore e vincolatività

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014

L'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014 è modificato per aggiornare l'"elenco dei carichi precedenti accettabili" relativo al trasporto marittimo di oli e grassi liquidi. Alla riga 12 la voce combinata "soluzione di nitrato di ammonio/soluzione di nitrato di calcio (CN-9) e dei suoi sali doppi" è sostituita da due voci distinte: "Soluzione di nitrato di ammonio" (CAS 6484-52-2) e "Nitrato di calcio ammonio" (CAS 15245-12-2). Inoltre, sotto la riga 13, dopo la voce "Soluzione di cloruro di calcio", sono inserite le voci "Nitrato di calcio" (CAS 10124-37-5), "Nitrato di calcio (II) diidrato" (CAS 35054-52-5) e "Nitrato di calcio tetraidrato" (CAS 13477-34-4).

Ragioni della modifica e base scientifica

La Commissione chiarisce che la precedente formulazione della voce combinata poteva generare confusione presso i noleggiatori di navi. La revisione recepisce inoltre la valutazione del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'EFSA, secondo cui le diverse forme di soluzione di nitrato di calcio differiscono soltanto per il grado di idratazione e non incidono sulle proprietà tossicologiche né sulla reattività chimica rispetto alle sostanze già elencate.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieigiene alimentaretrasporto marittimosicurezza alimentarecontaminanti e carichi precedenti

Testo integrale

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