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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/241

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/241 della Commissione, del 19 febbraio 2016, che revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero

Normativa europea32016R0241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento revoca la sospensione, disposta in precedenza, della presentazione di domande di titoli di importazione per uno specifico contingente tariffario nel settore dello zucchero. La revoca si giustifica perché, a seguito della comunicazione di titoli non utilizzati o parzialmente utilizzati, si sono resi disponibili quantitativi per il numero d'ordine interessato. La misura produce effetti immediati dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Revoca della sospensione delle domande di titoli di importazione per il contingente tariffario n. 09.4320 nel settore dello zucchero.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori che presentano domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero, limitatamente al numero d'ordine 09.4320. Riguarda il regime di gestione del contingente e la facoltà di presentare nuove domande dopo la revoca della sospensione; non introduce esclusioni ulteriori oltre alla specifica misura già sospesa dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1733.

Revoca della sospensione delle domande di titoli di importazione nel settore dello zucchero

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/241 interviene nel sistema di gestione dei contingenti tariffari per lo zucchero disciplinato dal regolamento (CE) n. 891/2009. La Commissione revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione per lo specifico numero d'ordine 09.4320, perché si sono resi disponibili quantitativi a seguito della comunicazione di titoli non utilizzati o parzialmente utilizzati.

Contesto normativo e base giuridica

La misura è adottata dalla Commissione sulla base dell'articolo 188, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Il provvedimento si coordina con l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 891/2009, che consente la revoca della sospensione quando si rendano disponibili quantitativi nel contingente.

Ambito materiale e soggettivo

Il regolamento riguarda gli operatori economici interessati alla presentazione di domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari aperti nel settore dello zucchero. La disciplina è limitata al numero d'ordine 09.4320 e non modifica in via generale il sistema dei contingenti, ma soltanto lo stato di sospensione relativo a tale quota.

Contenuto operativo della misura

L'articolo 1 stabilisce che la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione relativa al numero d'ordine 09.4320, disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1733, è revocata. In sostanza, torna possibile presentare domande per quel contingente secondo le regole ordinarie del regime applicabile.

Entrata in vigore

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, scelta giustificata nei considerando dall'esigenza di assicurare l'efficacia immediata della misura. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Revoca della sospensione delle domande

L'articolo 1 dispone la revoca della sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione relative al numero d'ordine 09.4320, sospensione precedentemente stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1733.

Presupposto della revoca

Dai considerando risulta che, dopo la comunicazione dei titoli non utilizzati o parzialmente utilizzati, si sono resi disponibili quantitativi per il numero d'ordine 09.4320; per questo motivo la sospensione deve essere revocata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 891/2009.

Entrata in vigore immediata

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, al fine di garantirne l'efficacia.

Base giuridica e contesto normativo

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 188, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l'organizzazione comune dei mercati agricoli, e si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 891/2009 sui contingenti tariffari nel settore dello zucchero.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercati agricolicommercio internazionalezuccherogestione dei contingenti tariffari

Testo integrale

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