Sentenza del 14/09/2016 n. 6967 - Comm. Trib. Prov. Milano
Ricorso - Condizioni - Termine deposito in C.t.p. - Mancato rispetto - Inammissibilità - Consegue - Mancata delega firma - Inammissibilità - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'omesso rispetto del termine di trenta giorni per la costituzione e la mancanza della firma del contribuente sulla delega difensiva impediscono l'esame del merito della controversia.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava presumibilmente un atto tributario, ma il ricorso presentava due irregolarità processuali: il contribuente non si era costituito presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale entro trenta giorni dalla conclusione o dal decorso della procedura di reclamo e la delega conferita al difensore non recava la sottoscrizione del ricorrente.
Norme richiamate
Disciplina del reclamo e della costituzione in giudizio nel processo tributario
Dopo il tentativo di reclamo, il contribuente deve costituirsi presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale entro il termine previsto; il mancato rispetto comporta l'inammissibilità del ricorso.
Disciplina della delega al difensore nel processo tributario
sottoscrizione del ricorrente in calce alla delega
La procura o delega difensiva deve essere validamente sottoscritta dal contribuente; l'assenza della firma rende il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nel processo tributario i termini per la costituzione in giudizio successivi al reclamo sono essenziali: il loro mancato rispetto può impedire qualsiasi esame del merito.
- Prima del deposito occorre verificare che il ricorso sia corredato da una procura o delega validamente sottoscritta dal contribuente e dal difensore, secondo le modalità applicabili.
- Le irregolarità relative ai termini processuali e alla rappresentanza difensiva possono determinare l'inammissibilità anche quando le contestazioni sostanziali del contribuente potrebbero essere fondate.
- La verifica tempestiva della data di notifica dell'atto, della procedura di reclamo e della data di costituzione è essenziale per evitare decadenze.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 set 2016Sentenza del 14/09/2016 n. 259 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 14 set 2016Sentenza del 14/09/2016 n. 265 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 14 set 2016Sentenza del 14/09/2016 n. 266 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 14 set 2016Sentenza del 14/09/2016 n. 267 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 14 set 2016Sentenza del 14/09/2016 n. 1064 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 14 set 2016Sentenza del 14/09/2016 n. 2081 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →