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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30085/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza d'appello che, dopo l'esclusione dell'aggravante della "colpa cosciente" relativa al reato di crollo colposo, ha rideterminato la pena operando sulla misura delle attenuanti generiche (confermandole nella massima estensione) e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge nella determinazione del trattamento sanzionatorio, sostenendo che l'eliminazione dell'aggravante avrebbe dovuto tradursi in una riduzione della pena base e non in una diminuzione nel massimo delle attenuanti generiche; (2) violazione di legge in ordine alla condanna alla rifusione delle spese delle parti civili, per mancanza di soccombenza dato che l'aggravante era stata esclusa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato soltanto con riferimento alla condanna alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili: ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quelle statuizioni civili (avvalendosi dell'art. 620, lett. i), c.p.p.). Ha invece dichiarato infondati i rilievi relativi alla rideterminazione della pena: la Corte d'Appello ha correttamente inciso sull'applicazione delle attenuanti generiche, non sulla pena base, tenuto conto del giudicato parziale già formatosi sulla misura della pena base e dei principi di divieto di reformatio in peius e della giurisprudenza consolidata. Inoltre la Corte ha stabilito che non è configurabile una soccombenza dell'imputato nel rinvio rispetto all'aspetto rilevante per le parti civili (l'aggravante), rendendo improcedibile la condanna alle spese a carico dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 624, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per indicare la formazione del giudicato parziale sulla misura della pena. Il giudicato sulla pena base, una volta formato, non può essere modificato in sede di rinvio.

  • art. 627, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiama i limiti del giudice di rinvio dovuti al giudicato parziale e alla disciplina delle impugnazioni; conferma che la pena base, se giudicata definitiva, non può essere alterata.

  • art. 620, lett. i), cod. proc. pen.

    Consentito alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio le statuizioni civili della sentenza impugnata; utilizzato per eliminare direttamente la condanna alle spese in favore delle parti civili.

  • Sez. 6, n. 16676 del 30/03/2023 (Mencaroni)

    Giurisprudenza che limita il potere del giudice di rinvio in caso di annullamento parziale quando è intervenuto un giudicato sulla pena base; ribadisce il divieto di reformatio in peius e l'impossibilità di superare la pena già inflitta.

  • Sez. 3, n. 13274 del 05/03/2021 (G.)

    Principio secondo cui l'esclusione di un'aggravante deve comportare annullamento senza rinvio limitato alla circostanza esclusa e rinvio per la rideterminazione della pena, perché l'eliminazione dell'aggravante può influire sulla valutazione delle attenuanti e sul risarcimento del danno.

  • Sez. 5, n. 28352 del 01/06/2023 (Lupascu)

    Conferma l'interesse della parte civile ad interloquire in sede di rinvio relativamente alla sussistenza di circostanze aggravanti perché queste possono incidere sull'entità del risarcimento; da qui il principio che la condanna alle spese segue la regola della soccombenza rispetto a tali aspetti.

Massime di principio

  • Se in sede di impugnazione viene esclusa un'aggravante, il giudice che ridetermina la pena al rinvio può incidere sull'applicazione delle attenuanti già concesse, ma non sulla pena base se questa è ormai divenuta definitiva per effetto del giudicato parziale.
  • La modifica concernente solo l'aggravante può giustificare l'annullamento limitato e il rinvio per la rideterminazione della pena quando l'eliminazione dell'aggravante possa influire sulla misura delle attenuanti o sul risarcimento, ma non legittima la revisione della pena base già definitiva.
  • Per condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali delle parti civili è necessario che sussista una effettiva soccombenza di quest'ultimo riguardo agli aspetti rilevanti per le parti civili; l'accoglimento dell'eccezione sull'aggravante può escludere la soccombenza e dunque la condanna alle spese civili.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio le statuizioni civili (art. 620, lett. i), c.p.p.) quando la decisione impugnata contenga vizi limitati a quelle statuizioni e la modifica non richieda un nuovo esame di merito complessivo.
  • In impugnazione è utile censire esplicitamente l'effetto di eventuali modifiche (esclusione di aggravanti o riconoscimento di attenuanti) sulla soccombenza e sulle richieste di risarcimento: ciò può essere decisivo per evitare la condanna alle spese in favore della parte civile.

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